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I FONDAMENTI DELLA DOTTRINA FASCISTA DELLA “RAZZA”… ovvero, quando sono i documenti ufficiali del Ministero della Cultura Popolare a smentire le falsità storiografiche dell’antifascismo di Stato!

Acer. Fond. Dottr. Fasc. Raz. - Biblioteca del Covo

Cari lettori, amici ed avversari, anche stavolta il tema di cui ci occuperemo risulta assai “ostico” per talune “orecchie da mercante”, poiché di norma la “narrativa ufficiale” del Sistema dominante (è proprio il caso di definirla in questo modo) inerente la “questione della razza” in relazione al Fascismo, risulta incentrata a priori sugli anatemi dogmatici inesplicabili nonché sull’imprescindibile condanna moralistica grondante ipocrisia, entrambi orchestrati in modo asfissiante dall’antifascismo di Stato. Ovviamente tutto ciò nulla ha da spartire con lo studio e la verace comprensione della Storia e delle Scienze Politiche. Anzi, proprio in base a tali pregiudizi indotti artificiosamente dalla martellante propaganda antifascista, non si è in grado di comprendere né di giudicare obiettivamente nessun fatto storico, mancando in primis la precisa volontà di analizzare spassionatamente tali fatti ed i contenuti delle fonti storiche. Questa elementare attitudine propria della ricerca verace, non viene rispettata né considerata mai specificamente in relazione alla dottrina ed all’esperienza politica del Fascismo. Anzi, riguardo a qualsiasi ricerca in ambito accademico o divulgativo ufficiale ad esso attinente, quest’ultima dovrà sempre essere preceduta e conclusa immancabilmente dal biasimo e dalla riprovazione, nonché finalizzata alla damnatio memoriae. Così, allestita una specifica “vulgata ufficiale” rivolta esclusivamente a demonizzare il soggetto politico in questione in tutte le maniere e con tutti i mezzi, che ha stabilito in modo apodittico e falso come il Fascismo debba necessariamente costituire “l’anticamera dello sterminio premeditato di minoranze etniche e sociali”, i fatti della storia non possono mai essere serenamente esaminati e men che meno saranno valutate tutte le prove che dimostrano storicamente l’esatto opposto rispetto a quanto falsamente teorizzato dalla vulgata antifascista suddetta! Di queste tematiche abbiamo scritto e discusso davvero in abbondanza, spaziando dal nostro studio ultra-decennale (qui) con annessa discussione dal vivo (qui), sino agli articoli specificamente dedicati al tema (l’ultimo in ordine cronologico è qui).

Ciononostante, come nel caso di cui scriviamo, sono sempre i fatti della Storia che smentiscono per l’ennesima volta ed in modo clamoroso l’impostazione accusatoria del “sinedrio antifascista”, secondo quanto dimostra anche il raro documento storico intitolato “I FONDAMENTI DELLA DOTTRINA FASCISTA DELLA RAZZA”, che qui pubblichiamo in versione integrale e che costituisce una di quelle proverbiali “pietre di inciampo” su cui le menzognere tesi a tema dell’antifascismo di Stato, insieme a tutti i falsi luoghi comuni ad esse legati, ruzzolano immancabilmente, franando in modo rovinoso. Giacché vi appare in modo netto che la “dottrina fascista della razza”, possiede un aspetto peculiare, in quanto non concezione grettamente materiale e naturalista ma “concetto integrale”, secondo quanto già rilevato obtorto collo persino da alcuni studiosi antifascisti più accorti ed “al passo” con quel che “IlCovo” va divulgando da anni (qui), che davvero nulla ha da spartire né con la concezione nazionalsocialista, né con il razzismo esclusivista o suprematista propriamente detto, poiché – come viene espressamente affermato nel testo che qui presentiamo – “intento dell’azione politica impegnata dal Fascismo in ordine alla razza è quello di preservare la sostanza ideale e spirituale della nostra stirpe” dove “la concezione etologica, sintetica della dottrina fascista dà rilievo nel processo dell’ereditarietà di preferenza ai fattori spirituali della tradizione e del costume”. In tal senso la lettura del raro documento che proponiamo alla vostra attenzione, conferma e rende esplicito il perché dell’importanza ad esso attribuita nella recensione scritta a suo tempo su “La Civiltà Cattolica” dal Padre Antonio Messineo – scritto che già avevamo portato alla vostra attenzione (qui) – e che assume un valore dirimente risultando davvero di interesse capitale.

Questa specifica dottrina, nel Fascismo, ha assunto tali caratteristiche peculiari, per vari motivi, di cui già abbiamo trattato a più riprese (es: qui e qui). Ma l’aspetto determinante che tale scritto permette di rilevare senza alcun dubbio, attiene al fatto che è proprio il Partito Nazionale Fascista, (dunque non una posizione singolarmente espressa a suo tempo da una qualunque “rivista” per quanto fascista, né da una qualsivoglia assemblea di dotti scienziati qualificatisi come fascisti, tantomeno da chissà quale generico gruppo di camicie nere!) segnatamente a mezzo della esposizione presentata dal Ministro Giacomo Acerbo, in una pubblicazione a cura del “Ministero della Cultura Popolare”, che mostra platealmente ed in modo assolutamente ufficiale la visione istituzionale del Regime sulla questione, intendendo rimarcare la propria coerenza ideologica nel proclamare come “la legge morale del Fascismo è una rivendicazione dei valori dello spirito in tutti i campi, e dunque anche in quello della razza”, pervenendo così, secondo quanto redatto dallo stesso Messineo… “a un concetto di razza che anche il più meticoloso assertore dei valori spirituali e trascendenti potrà accettare senza riserve!”

Soltanto alla luce della comprensione di una siffatta concezione è possibile allora intendere la relativa logica che sovrintende alla condotta politica attuata dal regime mussoliniano in quello storico frangente, che proprio in quegli anni concesse su richiesta degli interessati (con Regio Decreto Legge del 9 gennaio 1939) la “speciale cittadinanza italiana” agli indigeni libici ritenuti politicamente meritevoli, nonché (con Regio Decreto Legge 17 novembre 1938 art. 14, opportunamente integrato con la Legge del 13 luglio 1939 n. 1024) la cosiddetta “arianizzazione” per meriti politici nazionali e fascisti a circa un terzo degli ebrei italiani. L’attenzione volta a rimarcare questa particolare modalità di concepire la “questione della razza” era presente in tutti i documenti ufficiali del Partito Nazionale Fascista che hanno riguardato questo aspetto specifico. Tuttavia, sino ad anni recentissimi, la vulgata antifascista in relazione a tali documenti ha mostrato di disinteressarsi quasi totalmente, in modo chiaramente strumentale. In modo specifico, riguardo al libello di Acerbo, poi, le rare volte in cui viene citato dall’antifascismo, risulta inserito pretestuosamente nel novero delle “correnti interne al partito”, senza acquisire quel carattere di ufficialità che gli spetta, giacché da parte antifascista, nell’allestimento della propria interpretazione tendenziosa dei fatti storici, risulta essenziale manipolare sapientemente fatti e documenti, ribaltandone l’importanza, l’ufficialità e finanche il senso, ove necessario. In breve, l’attitudine dell’antifascismo di alterare letteralmente fatti e documenti pro domo sua, la dice lunga sulla serietà e la buona fede di tali “inquisitori democratici”! Così come dice molto il dibattito assai vivace e le molteplici posizioni politiche espresse in seno al regime fascista sulla “questione della razza” dagli intellettuali italiani e dalla gioventù fascista del “ventennio”, niente affatto tacitate né soppresse con la violenza!

Precisamente quel clima politico che Benito Mussolini definì di “massima tensione Ideale” e che a suo modo di vedere, nonché secondo la stessa concezione Fascista, era necessario per formare politicamente la popolazione, facendola partecipare attivamente al dibattito ideologico della “nuova Italia Littoria”. Ciò valse anche per la “questione della razza”, e se persino l’antifascismo di Stato riferisce che vi furono (come è vero!) opposizioni ai provvedimenti, che si tradussero in atti di aperta disapprovazione (eclatanti quelli di Italo Balbo e degli stessi Figli di Benito Mussolini!), allora significa che evidentemente il P.N.F. non procedeva esclusivamente per “bastonature ed invio al confino”, ma anche innescando veri e propri dibattiti, favoriti attraverso la propaganda e la cultura politica di Partito. All’interno di codesto clima si inserisce il documento redatto dal Ministro Acerbo, presentato dal Ministro della Cultura Popolare, Alessandro Pavolini, la cui ufficialità e normatività discende direttamente dalla “Dichiarazione sulla razza” del 6 ottobre 1938 del Gran Consiglio del Fascismo, nella quale proprio in relazione all’ebraismo si affermava esplicitamente che « l’ebraismo mondiale specie dopo l’abolizione della massoneria, era stato l’animatore dell’antifascismo in tutti i campi e che l’ebraismo estero o italiano fuoruscito era stato, in taluni periodi culminanti come nel 1924-25 e durante la guerra etiopica, unanimemente ostile al Fascismo ». Dunque, Acerbo, lo ribadiamo, non parlava interpretando singolarmente le disposizioni del Partito Fascista, ma descriveva la linea ufficiale del Regime, intesa a denunciare un preciso attacco politico portato contro di esso, nonché ad esaltare e salvaguardare da concrete minacce di ordine politico la peculiarità della Civiltà Italiana e del suo Popolo nel solco del retaggio di Roma, che però non prevedeva affatto né mai teorizzò o realizzò alcuna persecuzione, tantomeno lo sterminio di nessuna categoria etnica o sociale.

Riteniamo, dunque, che la pubblicazione di questo documento sia importantissima, sia dal punto di vista Storico che Politologico. Il nocciolo della disamina di Acerbo è ben evidenziato dallo stesso Padre Messineo, che proprio relativamente alla concezione ufficiale della “dottrina fascista della razza” riscontrava già nel 1940 come… ” l’unica difficoltà che può sorgere contro di esso consiste nella somiglianza e quasi identità che un siffatto concetto ha con quello di nazione, poiché tutti gli elementi oggettivi compresi in quest’ultimo si troverebbero presenti nel primo. La difficoltà, tuttavia, potrebbe suggerire di lasciar cadere il termine improprio di razza, per adottarne uno più appropriatose non addirittura quello di nazionema nulla toglie alla nobiltà, spiritualità e elevatezza della concezione, come essa viene interpretata dall’Acerbo”.

In questo stesso concetto sostanziale si rinvengono i motivi storici e politici (di politica interna ed estera), per i quali i termini “razza” e “razzismo”, seppur con significato differente rispetto a quello oggigiorno comunemente inteso, vennero comunque utilizzati a suo tempo, generando, a posteriori, una indubbia confusione, che però, una volta studiati tutti gli elementi politici propri della questione, risulta facilmente superata. Ovviamente, solo se vi è l’interesse per la comprensione della Verità. Se, invece, gli interessi sono di altra natura, magari decisamente più loschi, allora nulla, nemmeno la luce del Sole, potrà dissipare ombre create artificiosamente a bella posta. Grazie a Dio, ancora una volta noi fascisti de “IlCovo” alle chiacchiere fumose e mendaci dell’antifascismo opponiamo i limpidi fatti della Storia, muovendoci in direzione della Luce!

E’ POSSIBILE SCARICARE IL DOCUMENTO IN PDF. DIGITANDO QUI! Buona lettura!

IlCovo

LA NOSTRA IDENTITA’ FASCISTA!

LA NOSTRA IDENTITA’ FASCISTA

LA NOSTRA IDENTITA’ FASCISTA

LA NOSTRA IDENTITA’ FASCISTA

LA NOSTRA IDENTITA’ FASCISTA

LA NOSTRA IDENTITA’ FASCISTA

LA NOSTRA IDENTITA’ FASCISTA

LA NOSTRA IDENTITA’ FASCISTA

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L’UNIONE DI CATTOLICESIMO ROMANO E FASCISMO: I DUE FUOCHI DELL’ELLISSE, FORZATAMENTE SEPARATI SOLO DA CHI HA “UNO SPIRITO DA SCHIAVI”!

Tutti quelli infatti che sono guidati dallo Spirito di Dio, costoro sono figli di Dio. E voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto uno spirito da figli adottivi (Lettera di San Paolo ai Romani, cap. 8 vv 14-15)

Cattolicesimo e Fascismo, i due Fuochi dell'Ellisse - Biblioteca del Covo

Carissimi lettori, in questi tempi davvero apocalittici, nella ricorrenza del Concordato tra Stato Fascista e Chiesa Cattolica Romana stipulato l’11 febbraio 1929 (qui), vogliamo discutere di uno specifico ambito della presunta “contestazione al sistema” di potere vigente, quello relativo all’area del dissenso a fondamento religioso cattolico, dove si sono manifestati più volte riferimenti alla critica anti-liberale. Una polemica che in linea teorica, dal nostro punto di vista di fascisti, risulterebbe certamente benvenuta e che si è sviluppata maggiormente in gruppi che, per un motivo o per un altro, avevano fatto una scelta di campo “alternativa” già all’indomani della profonda crisi scaturita dalla pseudo-contestazione fittizia ed etero-diretta degli anni ’60 del secolo scorso. Ebbene, anche tale critica, nominalmente anti-liberale, ci è apparsa però da subito in più casi, relativamente ad alcune palesi contraddizioni da essa espresse, quale fenomeno artificioso ed insincero, a sua volta pilotato dall’esterno per concretizzare l’ennesima opposizione fittizia al Sistema demo-pluto-massonico dominante. Difatti, sebbene tali motivazioni siano state da noi già espresse più volte in merito al tipo di contestazione fondata specificamente su ragioni di ordine politico, ossia, in relazione al cosiddetto “sovranismo” (es: qui), tuttavia, nell’area Cattolica non dichiaratamente liberale, attacchi di simile tenore si rinvengono ugualmente in più ambiti: da quello contiguo al moderatismo – pertanto minato nella propria efficacia già alle fondamenta – a quello formalmente anti-modernista, di cui abbiamo avuto modo di descriverne recentemente (qui) tanto le effettive contraddizioni quanto i gravissimi risvolti politici. Sostanzialmente, tali gruppi, anche se a volte tra loro molto diversi nei presupposti filosofici, in tutti i casi non osano mai contestare e denunciare il sistema politico vigente “in quanto tale”. Pur non lesinando generiche critiche parziali, non si rinviene mai nei loro ragionamenti una seria ed articolata contestazione integrale, ossia, morale e politica nella sua totalità e nei suoi fondamenti, che denunci e soprattutto rinunci alla filosofia ed alla prassi espressa dalla demo-plutocrazia massonica di matrice illuministica inerente il Sistema dominante. Questo in concreto rappresenta il problema più grave ed il vero vulnus dei “contestatori cattolici”, che indiscutibilmente mette così al “riparo” da una seria delegittimazione ogni struttura dell’attuale potere oligarchico globale. Ecco perché, in base a tali osservazioni, ci pare logico, coerente e realistico che tali “ambiti” si debbano definire come “quinte colonne” del sistema di potere. Tali problematiche, alla luce degli esiti concreti prodotti nel corso dei decenni dai soggetti in questione negli ambiti in cui essi operano, ormai ci appaiono come un dato di fatto oggettivo ed ineludibile. Che lo si voglia onestamente ammettere o meno, una simile constatazione non può non risaltare chiaramente agli occhi di chi vuol vedere. Soprattutto di coloro che, invece, questo sistema satanico rigettano sinceramente in modo completo e radicale!

Dunque, ogni ragionamento di costoro, per quanto critico e ben espresso, viene vanificato totalmente dalla “impossibilità” congenita di considerare concretamente le vere alternative politiche al demo-liberalismo. In buona sostanza, anche chi dice di disprezzare solennemente filosofia e prassi della liberal-democrazia, non riesce proprio a fare a meno di “sopportarla” e di supportarla (sic!), perché teoricamente, sempre secondo loro, non sarebbe possibile “vivere” all’insegna di altro ideale politico. Almeno nel breve periodo! Così, discettando di “destre necessarie”, di “sovranità popolare” liberale “accettabile”, di necessità del voto con conseguente consenso al “parlamentarismo” di marca anglo-americana, ecc. ecc. anche grazie a tali personaggi, di fatto si “rimane al palo della Storia”, accettando ufficiosamente la “fine politica” del percorso storico dell’Umanità, ormai condannata a restare incatenata all’altare della democrazia-liberale in atteggiamento adorante verso i feticci dell’illuminismo materialista ed individualista, ma con l’assurda volontà di negare da parte di codesti “prodi contestatori”, che essi abbiano al riguardo una qualunque responsabilità diretta nella realizzazione di un tale scenario infernale e distopico, lamentando altresì la condizione oggettiva di prigionieri nella quale siamo tutti piombati… ma nel frattempo, sputando sulla mano tesa di chi indica la via per uscirne definitivamente! In buona sostanza, questo è il risultato più eclatante raggiunto dalla plutocrazia-massonica, che è pervenuta, con astuta, diabolica, paziente perseveranza, al radicamento di una globale “Sindrome di Stoccolma”, che affligge anche e soprattutto coloro che pubblicamente ostentano di denunciare l’odierno assetto globalista.

Dunque, non ci giudichi male il lettore in proposito per la durezza delle nostre parole, poiché questo nostro atteggiamento volto alla più radicale denuncia della situazione odierna, non deriva da pregiudizi né da chiusure aprioristiche di sorta, tantomeno da presunzione. Anzi, all’esatto opposto, proprio in base alla nostra persistente apertura nei confronti di chiunque sia in buona fede, abbiamo maturato questa posizione nel corso degli anni, in virtù dell’esperienza diretta, radicandoci tomisticamente nella realtà dei fatti (…contra factum non valet argumentum!), sulla base dei quali risulta evidente che il vero cambiamento, la vera contestazione al sistema distopico che ci opprime tutti, non può che passare attraverso la necessaria denuncia piena ed il rigetto assoluto dei due elementi pregiudiziali che stanno a fondamento proprio di tale sistema satanico: ossia, l’anticristianesimo e l’antifascismo! Motivo per cui non si può, dal nostro punto di vista, “contestare” veracemente un sistema criminale di potere basato irrinunciabilmente su queste “colonne portanti”, se  non si ha la ferma volontà di abbattere tali pilastri ideologici!

Tra l’altro va espressamente rimarcato che, contestare veracemente l’anticristianesimo, porta coerentemente “de plano” ed in modo inevitabile a contestare anche l’antifascismo, visto il legame strettissimo esistente tra il Cattolicesimo romano ed il Fascismo stesso, in quanto entrambi espressioni complementari della medesima Civiltà millenaria, di cui abbiamo scritto più volte (qui e qui e qui). Un legame sempre negato dall’apparato istituzionale dominante e da tutte le sue centrali di propaganda – negando anche l’evidenza della Storia! – soprattutto da chi nell’ambito del cattolicesimo ostenta solo a parole di opporsi al sistema di potere vigente! Così, all’interno di questa “area” di presunta opposizione, troveremo, di fatto, la Summa del conservatorismo. Dove, in modo assai tollerabile dal Sistema pluto-massonico, si ritrovano proposte e programmi politici – contro i quali lo stesso Mons. Viganò si è “scagliato” (qui e qui ma senza voler giungere alle naturali conseguenze!… e dunque? Cui Prodest?) – che andranno da un “mitissimo” Distributismo Chestertoniano, ad una “disillusa” apertura per i “Fratelli d’America”…ops…d’Italia. Dove al di là delle strida e della veemenza formale degli attacchi al “sistema”, la sostanza degli stessi rappresentanti del potere resta comunque benvenuta, cedendo concretamente in occasione dei “ludi cartacei” al pregiudizio antifascista e anticristiano, pur ostentando a parole di strapparsi le vesti per denunciare la “società senza Dio”, guardandosi bene però dal rifiutarla in toto nei suoi valori fondamentali. Ecco come i “Conservatori” saranno tutti concordi con i “progressisti”, anche se la “sintesi” a cui puntano è formalmente differente: giacché essi condividono il pregiudizio antifascista, secondo cui sarebbe un presunto quanto immaginario “fascismo”, la cui immagine distorta è diffusa proprio dai famosi radicalisti di destra pseudo-fascisti (sempre utili strumenti del potere! qui), ad essere “pagano, statolatrico e segretamente socialista”. Concordi, dunque, con l’impostazione “anti-totalitaria”, intendendo per “totalitario” non ciò che lo stesso Fascismo ha definito di se stesso, ma l’accezione ufficiale, coniata e diffusa proprio dall’antifascismo. Ecco il motivo per il quale tale “dissenso” viene lasciato sostanzialmente indisturbato. Finché i pregiudizi anticristiani e antifascisti saranno mantenuti, tutti i “dissenzienti” di tal fatta, saranno più che benvenuti da parte della plutocrazia massonica globalista!

Cattolicesimo e Fascismo, i due Fuochi dell'Ellisse - Biblioteca del Covo

Da un po’ di tempo a questa parte, però,  appare ormai in modo chiaro come l’opera di informazione e formazione delle coscienze attuata da “IlCovo” stia generando una frattura in questa narrativa menzognera. La denuncia che portiamo avanti “a 360 gradi” da quando ci siamo associati, ha spaziato nelle tematiche, andando in estensione e profondità, toccando tutti gli ambiti. Emblematico in proposito il nostro articolo suDIO, PATRIA E FAMIGLIA secondo Benito Mussolini”che riprendendo il discorso fatto nel precedente lavoro pubblicato sulla testata “PapalePapale“, smonta totalmente il pregiudizio antifascista di matrice democratico cristiana e comune ai Conservatori. Durante questi anni, a mezzo di ulteriori approfondimenti e conferenze in cui abbiamo sviscerato l’argomento (qui), abbiamo osservato come il pregiudizio antifascista nell’ambito del cattolicesimo “conservatore” abbia ormai cominciato a scricchiolare e traballare vistosamente, proprio sotto il peso dei “nostri” argomenti, ci auguriamo in vista del vero traguardo che  auspichiamo: quello di veder rompere finalmente ogni indugio da parte del verace cattolicesimo militante e così arrivare a trarre le dovute e logiche conseguenze, riconoscendo e concretizzando la complementarietà tra Fede Cattolica e ideale Fascista.

Purtroppo si fatica ancora a compiere sinceramente e consapevolmente tale passo necessario, come mostra il recente articolo dell’ottimo Don Gabriele D’Avino, sulla rivista ufficiale del distretto italiano della Fraternità sacerdotale San Pio X (“La Tradizione Cattolica”, Anno XXXIII, n° 3, 2022, pp. 10 – 17) che sceglie, a nostro avviso, un titolo assai infelice – “La Chiesa e il fascismo in uno scontro frontale”– per scrivere un articolo che tratta dell’enciclica, ormai famosissima ma letta pochissimo, “Non abbiamo bisogno”, del giugno del 1931. A onor del vero, dobbiamo dire che il titolo risulta un abile metodo per “attirare l’attenzione”, in un senso o in un altro. Degno di nota è il fatto che il contenuto dello scritto non si diffonde in una condanna del totalitarismo fascista, come potrebbe lasciare intendere, ma rimane esattamente “nel mezzo”, come ci si aspetterebbe dalla prassi inveterata della filosofia democristiana, ma francamente non dalla Fraternità San Pio X. Il merito principale dell’articolo, però, è innegabilmente quello di aver dato “uno sguardo d’insieme” al testo papale succitato. Difatti, solitamente la narrativa antifascista di origine presumibilmente “democristiana” (radicata nel pregiudizio liberal-popolarista di matrice sturziana!), preferisce focalizzare esclusivamente l’attenzione sull’elemento di contrasto, pure innegabilmente presente, elevandolo a “contrasto dottrinario intrinseco”, che sarebbe stato “sedato”, in varie occasioni, dalla strategia del compromesso politico. Invece, incredibile dictu, il sacerdote in questo scritto, finalmente, mostra una lettura più estesa del fatto e del problema. Si arriva ad affermare, come del resto fa il documento papale di cui si scrive (!), che non vi è alcuna condanna verso il Partito Fascista in quanto tale, facendo emergere come l’enciclica suddetta fosse un documento di rimostranza, in risposta ad uno specifico attacco politico portato innanzi dal già nominato Partito Fascista. Per questo motivo, il documento si incentra esclusivamente nel contrastare tale attacco particolare. Il D’Avino, poi, specifica che il Partito Fascista ha aggredito e usato violenza contro le associazioni cattoliche, che tale atto risulta essere una violazione della libertà della Chiesa e una ingerenza inammissibile. Egli evidenzia le mancanze dal punto di vista della diplomazia dello Stato Fascista e la prepotenza mostrata in quei momenti, i quali sono stati superati, secondo lui, essenzialmente in virtù della lungimiranza della Chiesa e della strategia del compromesso pratico, all’insegna di un “armistizio vigilante” tra Chiesa e Fascismo. In conclusione parrebbe che, sebbene lo Stato Fascista sia stato l’esempio più “tollerabile” di Stato in ragione del proprio assetto istituzionale e della comunanza di “nemici” con la Chiesa, tuttavia il rapporto tra le due istituzioni, sarebbe stato comunque intrinsecamente conflittuale, perché attinente a prerogative “totalizzanti” che entrambi i contraenti del patto avocavano ognuno come specificamente proprie. Infine, inevitabile la “condanna” per l’ingiustificata aggressione.

Ripetiamo che l’articolo appare sicuramente come quello migliore di parte cattolica confezionato da anni sul tema in oggetto. Giacché l’argomento, di solito, non viene mai trattato nel suo complesso, ma viene usato esclusivamente come “archetipo” per avallare il pregiudizio antifascista sulla presunta statolatria pagana del regime mussoliniano (da noi ampiamente confutato, qui). Aver “spaziato” nella lettura stessa del documento papale, come fa il D’Avino, rappresenta un merito indiscutibile. Purtroppo, vi sono però delle vistose omissioni e delle interpretazioni assai discutibili, per non dire non veritiere. Anzitutto il Sacerdote pare voler focalizzare il contrasto sulla presunta volontà “impositiva” e di “sottomissione” esercitata dal Partito Fascista contro la libertà dell’associazionismo Cattolico, sembrando di voler rimarcare esclusivamente il valore “violento” dell’atto in sé, dunque esclusivamente proditorio. Invece, la materia del contendere non scaturì affatto dalla volontà presumibilmente accentratrice e “dittatoriale” del Partito Fascista, ma derivò da un preciso e concreto problema politico: il popolarismo. Tale problema, identificato da sempre in questo modo dallo stesso movimento Fascista già all’atto della propria nascita politica, si è manifestato in vari momenti, ben prima della Conciliazione. Il Partito Fascista era anti-popolarista (ma giammai anti-popolare!). Questo non era un mistero per nessuno, nemmeno per il Papa. L’attacco sferrato dal P.N.F., fu preceduto, come rilevato dal documento papale, da una campagna di stampa e politica, tesa colpire il popolarismo in quanto tale per il suo manifesto antifascismo, accusando i “popolaristi” di essere antifascisti travestiti da cattolici, dunque un “Cavallo di Troia” che operava in modo camuffato contro l’armonia politico-sociale propugnata dallo Stato fascista. Vi fu al riguardo un deplorevole uso (più corretto sarebbe dire una “deprecabile tolleranza”) della violenza, concretizzata in atti che correttamente vengono condannati dal documento papale. Dunque il Partito Fascista, che effettivamente, esorbitò dagli accordi precedentemente stipulati, ebbe una colpa, ma non LA COLPA in senso assoluto! Inoltre l’articolo del D’Avino trascura in modo negligente quello che, invece, dovrebbe rappresentare l’elemento centrale ed essenziale di tutta la questione, ovverosia il valore Costituzionale della Conciliazione Fascista. Una lacuna colmata a suo tempo dal lavoro che abbiamo di già recensito del Dott. Raffaele Amato, Vangelo e moschetto.

Infatti, proprio nel successivo accordo stipulato tra lo Stato Fascista e la Santa Sede nel settembre del 1931, si focalizza la vera sostanza del costituzionalismo fascista; quella che permette ai “due fuochi dell’ellissi” di rimanere consensualmente “Sposati”. Infatti, la “novità” del Costituzionalismo Fascista è basata proprio su questo “Matrimonio”, che non rappresenta alcun atto di sottomissione né di idolatria dell’uno o dell’altro dei contraenti, ma una vera e propria unione di intenti e di spiriti all’insegna della comune Civiltà dello Spirito. Allora, alla luce della iattura che invece ha rappresentato il “popolarismo” – oggi più conosciuto come democristianismo! – nelle vicende italiane dopo la caduta del regime di Mussolini, che di fatto nel corso degli ultimi 80 anni si è sostituito concretamente alla religione Cattolica in ossequio agli ordini della plutocrazia massonica dominante, dobbiamo proclamare a gran voce che il Partito Fascista al riguardo, forse aveva errato nell’utilizzo di certe modalità piuttosto spicce, ma di certo non sbagliò nell’inquadrare e colpire quello specifico bersaglio politico, individuato correttamente come male canceroso per l’Italia ed il nostro popolo. Ad oggi, non possiamo non notare che questo continuo e ingiustificato appellarsi all’antifascismo, portato innanzi anche da chi il Fascismo lo conosce per quello che idealmente rappresenta e non per come viene fraudolentemente dipinto dai suoi nemici, costituisce un tangibile vulnus per tutti i popoli del mondo che vogliono ritrovare la soluzione politica all’attuale disordine globale imposto dalla plutocrazia massonica. Davanti all’incredibile sfacelo morale e materiale che ci circonda, l’attaccare reiteratamente e con tutti i pretesti la sola concezione politico-filosofica che invece ha garantito nel mondo, con la propria opera e il suo valore, la difesa del Cristianesimo e della Civiltà Romana dello Spirito, risulta un atto proditorio, degno soltanto di chi, secondo San Paolo, ha uno “spirito da schiavi”! Abbiamo utilizzato perciò la rappresentazione dell’ormai noto affresco del Lorenzetti sulla “Allegoria del buon Governo”, poiché di recente si ricorre sempre più spesso a tale “immagine” da parte di coloro che risultano più accorti nell’inquadrare le problematiche del tempo presente, ma l’abbiamo appositamente inserita in quello che è il vero e solo contesto corretto in cui oggi va storicamente collocata (accanto alla Croce, al Littorio, alle Aquile ed alla Lupa Capitolina, non a caso tutti simboli diffusi nell’orbe dalla civiltà romana!) a dimostrazione del fatto che tale visione della società è già stata concretamente messa in atto (ecco il perché dell’accostamento ad essi dell’effige del Duce!), mostrando che una alternativa cristiana e cattolica, popolare e nazionale, E’ STATA ED E’ SEMPRE POSSIBILE! Ci rivolgiamo, dunque, a chi sa e vede, affinché finalmente prenda coraggio e piena coscienza di questa verità! Soltanto da tale unione può nascere davvero un nuovo domani all’insegna della speranza concreta e universale per gli uomini e le donne di buona volontà! Nel segno della Croce di Cristo e del Fascio Littorio! Nel segno di Roma, invitta ed eterna Maestra della Civiltà!

IlCovo

LA NOSTRA IDENTITA’ FASCISTA!

LA NOSTRA IDENTITA’ FASCISTA

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DI SCENEGGIATE A COMANDO, NEGAZIONISMO E MEMORIA INTERMITTENTE DEI PERSECUTORI ISTITUZIONALI ANTIFASCISTI!

Indottrinamento antifascista di Stato - Biblioteca del Covo

Cari Lettori, abbiamo detto molte volte e ripetiamo che non siamo affatto lieti di vedere concretizzarsi sotto i nostri occhi, puntualmente verificati, tutti gli elementi di riflessione che denunciamo, portandoli alla vostra attenzione, con una precisione quasi matematica, ma ciò che avevamo ampiamente previsto, anche in questo caso, si è realizzato. Partendo dall’indegna sceneggiata dello scorso 28 Ottobre cui avevamo già accennato (qui), che purtroppo si ripete ogni anno seguendo lo stesso copione al fine di approdare agli esiti cui il Sistema antifascista vuole pervenire. Come di consueto, infatti, si è rivisto “sfilare” l’immancabile “carovana carnacialesca” di pseudo-fascisti, che non ha affatto onorato il ricordo di Benito Mussolini come pretestuosamente affermato dai partecipanti, bensì lo ha reiteratamente vilipeso con le solite pagliacciate, che il medesimo regime antifascista prima “organizza” e poi vuole mostrare pubblicamente in siffatta maniera! Tuttavia, secondo chi invece fascista lo è davvero in modo serio coi pensieri, le parole e le opere, come Noi de “IlCovo” siamo e ci qualifichiamo, la solennità del momento e del luogo NON SI PRESTAVANO AFFATTO a simili pagliacciate “goliardiche”! E non ci si venga a raccontare che i sottoscritti sono affetti da “duropurismo” o “rigidità ideologica” estrema! Per innumerevoli motivi non è umanamente accettabile definire “goliardia” quella che è soltanto una ridicola “sfilata canora di carnevale” imbastita proprio dal sistema antifascista, per offrire un’immagine falsa e bugiarda in relazione a un’idea serissima, che non è affatto tollerabile venga rappresentato in modo macchiettistico e pertanto ridicolizzato, tantomeno lo è il fatto in sé che ha portato una partecipante, fatta appositamente balzare agli “onori della cronaca” dai “giornalai” di regime antifascista (qui), per aver indossato in uno di tali “eventi”, una maglia che definire indecente e inutilmente provocatoria risulta un eufemismo! Ma come ripetiamo, tali eventi etero-diretti ed appositamente costruiti a “beneficio del pubblico”, HANNO UNO PRECISO SCOPO PROPAGANDISTICO e gli stessi giornali e Tv del “disordine” plutocratico massonico vigente –  in virtù dell’ausilio prestato al medesimo sistema antifascista, proprio dalle “marionette” radical-destrorse finto-fasciste, usate dalle istituzioni al Potere per assolvere una tale specifica “funzione scenica” – ce lo “ricordano” con puntuale precisione da decenni.

Per riassumere i “fatti”: alcuni soggetti presenti a tali “eventi” innanzi alla cripta della famiglia Mussolini nel cimitero di San Cassiano (Fo), sono stati pretestuosamente “denunciati” dalle “autorità di polizia”, chi per aver alzato il braccio in segno di saluto (!!), altri per “motivi” diversi (se così si possono definire). Tra gli altri “motivi”, esiste quello di cui tratta il summenzionato articolo: la signora denunciata, infatti, indossava una maglietta nera, con sopra scritto “Auschwitzland”, come se fosse un souvenir di qualche parco divertimenti a tema! Ebbene: un atto insulso del genere non meriterebbe nemmeno di essere commentato proprio per la pochezza che esso rappresenta da ogni punto di vista, ossia, tanto nel senso di pensare anche solo lontanamente di indossare provocatoriamente una maglia indecente del genere, in quel contesto, in quel giorno, davanti alla tomba dell’UOMO di Predappio; sia nel senso di dover subire una denuncia penale da chicchessia soltanto per aver indossato una maglia, per quanto indecente sia il messaggio in essa rappresentato (in un tempo storico in cui le pubbliche istituzioni antifasciste invece tollerano ed incentivano pubblicamente qualsiasi bestemmia ed oscenità contro Dio e la famiglia!). Tuttavia, il perno del discorso risiede nel fatto che simili eventi, pur non avendo alcuna seria rilevanza “in sé”, finiscono in modo oggettivo per assumerla soltanto in base a quanto viene stabilito insindacabilmente dalla “Polizia Politica antifascista” e per il tramite di essa sui media del Sistema di potere. Difatti, un atto che, normalmente, desterebbe solo biasimo per la stupidità intrinseca che esso costituisce e che potrebbe provocare, al massimo, l’eventuale segnalazione alle autorità per “diffamazione” DA PARTE ESCLUSIVA DI CHI E’ DIRETTAMENTE COINVOLTO COME PARTE LESA nell’eventuale offesa ricevuta (in questo caso i parenti delle vittime, familiari dei caduti in campo di concentramento, associazione di familiari di deportati, ecc., in quanto giuridicamente …La diffamazione è un delitto punibile a querela – articolo 597 c.p. – significando con ciò che colui che commette la diffamazione è punito solo se la persona offesa esprime la volontà che si proceda contro di lui.”, qui), nel caso di specie si ritrova però alla ribalta dell’opinione pubblica a mezzo stampa, solamente perché la vicenda, artatamente ricercata e gonfiata dal “potere costituito”, risulta pienamente funzionale alla sua perorazione dell’ormai famigerata “democrazia protetta”, di cui abbiamo già discusso in relazione alla vicenda giudiziaria persecutoria che ci ha visti “per vie traverse” quale specifico bersaglio del summenzionato potere (qui e qui). Infatti, ecco cosa viene rilevato sulla stampa del Sistema antifascista:

…ha detto all’agenzia Ansa Andrea De Maria, deputato del Pd ed ex sindaco di Marzabotto, comune del Bolognese teatro del più grave eccidio dei nazifascisti durante la Seconda guerra mondiale…”… mi sento impegnato a promuovere la proposta di legge, sottoscritta con altri colleghi alla Camera ed al Senato e condivisa con l’Anpi, per rendere più efficace il contrasto alla apologia del fascismo e del nazismo“. Sul caso è intervenuto anche il vicepresidente Anpi Emilio Ricci: “Colpisce”, ha detto, “che, ancora una volta, l’ostentazione di condotte apologetiche non siano ritenute penalmente rilevanti quando, nel caso che ci occupa, si ridicolizza una delle vicende storiche più gravi e drammatiche vissute nel periodo della seconda guerra mondiale. Rileviamo la contraddittorietà delle decisioni della Magistratura che, in alcuni casi condanna e in altri assolve, pur in presenza di condotte sostanzialmente analoghe; va anche rilevata la discrasia tra il comportamento della Procura (che chiede una significativa condanna) e il giudice che assolve. Da tempo l’Anpi si batte perché la normativa in materia di esaltazione e apologia del nazifascismo sia sostanzialmente e drasticamente riformata, anche mediante la presentazione di un progetto di legge di riforma”.

Il lettore non si tragga in inganno dopo aver letto che l’esito di tali denunce si risolve nella maggioranza assoluta dei casi nell’assoluzione dei segnalati, perché “il fatto non costituisce reato”. Infatti, se è vero che un tale verdetto risulta giuridicamente corretto e giusto in relazione all’attuale norma (poiché…“l’elemento oggettivo dell’apologia di uno o più reati punibile ai sensi dell’art. 414, comma terzo c.p., non si identifica nella mera manifestazione del pensiero, diretta a criticare la legislazione o la giurisprudenza o a promuovere l’abolizione della norma incriminatrice o a dare un giudizio favorevole sul movente dell’autore della condotta illecita, ma consiste nella rievocazione pubblica di un episodio criminoso diretta e idonea a provocare la violazione delle norme penali, nel senso che l’azione deve avere la concreta capacità di provocare l’immediata esecuzione di delitti o, quanto meno, la probabilità che essi vengano commessi in un futuro più o meno prossimo” – Cfr. Corte di cassazione, sentenza n. 40552/2009), tuttavia, il fine vero di questi veri e propri atti intimidatori (espressione concreta dell’operato di una occhiuta Polizia Politica!), come ben sappiamo per esperienza diretta, non è costituito dall’immediata ed esclusiva punizione di eventuali soggetti ritenuti pericolosi (giacché i pericoli concreti, anche in questo caso, non ci sono!). Si tratta, invece, di pervenire gradualmente ma “di diritto”, all’accettazione pubblicamente ufficiosa, in modo lineare e progressivo, di un regime poliziesco persecutorio del pensiero, instaurato proprio da chi si “indigna a comando” solo per talune persecuzioni cronologicamente collocate nel passato ed arbitrariamente definite “ingiuste”, ma che nel presente non batte ciglio nel caso in cui ad essere perseguitati siano certi altri soggetti o categorie politiche ad essi sgradite, ma anzi istiga pubblicamente e con tutti i mezzi verso l’attuazione di tali prevaricazioni a loro danno. Difatti, proprio costoro, ovviamente, si impegnano subito a rilevare che vi sono anche delle “persecuzioni giuste”, a cominciare da quella che essi stessi mettono in atto nei confronti del pensiero e dei comportamenti relativi ad una specifica categoria politica di persone, per la quale la definizione di “criminali”, a prescindere da chi essi siano e da cosa pensino e facciano concretamente codesti cittadini, deve essere applicata senza nessuna differenza. Il fondamento della generalizzazione di una tale angheria portata dai “persecutori democratici” è rappresentato dall’accusa di “razzismo” riversata sulle loro vittime, fenomeno che essi a chiacchiere affermano di stigmatizzare, ma di cui loro stessi sono in concreto zelanti promotori ad hoc; ma ovviamente il loro è un “razzismo buono”, che si sostanzia nel declassamento a “rifiuti umanoidi” di una specifica categoria politica di persone, da essi insindacabilmente additata al pubblico come tale. Con ciò, facendo finta di dimenticare che proprio lo Stato di Diritto, che costoro si vantano solo a chiacchiere di difendere (per inciso, quando si parla di Diritto, implicitamente ci si dovrebbe riferire SEMPRE a quello Romano!), dovrebbe prevedere una punizione soltanto ex post (dunque giammai preventiva!) rispetto alla consumazione di un ipotetico delitto, ipotizzando la possibile denuncia di un reato solo in relazione a chi lo subisce, sia esso il singolo o la collettività. Tuttavia, sia nel caso specifico che in tutta una serie di casi affini, i protagonisti della denuncia ideologica sono sempre soggetti terzi, che formalmente non hanno alcun titolo per sporgere alcuna denuncia o querela (sulla base di una norma che peraltro, ci si dimentica fin troppo spesso di sottolineare, al momento non sanziona il pensiero altrui e la sua pubblica espressione!), ma che comunque ottengono da politicanti e magistrati compiacenti, il placet utile ad aprire procedimenti giudiziari, che si risolvono puntualmente nel proscioglimento dalle accuse degli imputati, non prima però di averne leso pubblicamente l’immagine attraverso i media compiacenti, logorato la salute con processi lunghi molti anni e dilapidate le finanze per difendersi legalmente nei tribunali da tali arbitrarie prevaricazioni, incentrate su accuse pretestuose ed infondate, che a loro volta hanno il fine principale di intimidire l’intera popolazione, casomai fosse anche solo sfiorata dal dubbio di mettere in discussione taluni “insegnamenti democratici” inculcati a forza dalle nostre premurose e solerti istituzioni. A che titolo, infatti, l’autoproclamata “Associazione Nazionale Partigiani Italiani” dei Reduci della “resistenza” (che nella maggioranza dei casi, per evidenti limiti cronologici di età, reduci non sono affatto!) si permette di denunciare dei liberi cittadini? E che titolo hanno al riguardo i deputati del PD? Sono essi parti lese? Se si, come lo sarebbero concretamente? Esiste in tal senso un “reato” che lede la collettività? Ma soprattutto: a che titolo una Associazione privata di qualche migliaio di cosiddetti “reduci” – coadiuvata dal suo “braccio politico” presente nel Parlamento (!) – si permette di dettare la linea politica e penale ad una intera collettività nazionale e di stabilire per oltre 60 milioni di italiani cosa sia lecito pensare ed esprimere pubblicamente e cosa non lo sia? Chi permette un tale scempio del Diritto? Anzi: chi pretende di vessare così l’intero Popolo italiano? Tali domande, come sa bene chi ci legge, sono purtroppo retoriche (qui), poiché è evidente che lo stato di “guerra civile permanente” da cui è avvilita perennemente la nostra società, deve essere artificiosamente mantenuto per ordine diretto di chi occupa militarmente il nostro territorio nazionale da ormai quasi 80 anni. Motivo per cui, cosa si “debba” fare e pensare ci viene ordinato a mezzo dei loro amministratori istituzionali partitocratici, così come per applicare ed eseguire i loro ordini vi sono, per l’appunto, gli “enti” preposti sul territorio alla bisogna, uno dei quali è la già menzionata associazione cosiddetta “reducistica”. 

Ma invitiamo il lettore a fare attenzione alla “linea politica direttrice” che “guida” la formale richiesta degli inasprimenti giuridici di cui è scritto nell’articolo di giornale succitato (che di fatto sono già arbitrariamente operanti!) “proposti” (meglio sarebbe dire imposti!) dal connubio ANPI-PD ai poteri del cosiddetto “Stato democratico”. Si tratta in tutti i casi del medesimo “reato” di “apologia di Fascismo” di cui abbiamo discusso abbondantemente in numerosi articoli, ma vi chiediamo di fare attenzione a come da SEMPRE costoro vogliono affiancare pretestuosamente e in evidente malafede al termine Fascismo il suffisso “nazi“, proclamando con ciò l’equivalenza tra “nazismo” e Fascismo. I due elementi politici vengono arbitrariamente equiparati, tanto da aver inventato dal nulla una “entità politica” storicamente inesistente: quella “nazifascista”. Così il Razzismo persecutore e sterminatore, sarebbe stato storicamente appannaggio esclusivo del fantomatico partito “nazifascista”, che in Italia, prima lo avrebbe teorizzato ed attuato nella sua valenza persecutoria tra il 1938 ed il 1943 e poi inverato nella deportazione e conseguente uccisione premeditata di concittadini Ebrei nel periodo 1943-45. Tale deportazione ed uccisione sarebbero frutto del pensiero e dell’azione del mai esistito “partito nazifascista”, nonché dell’immaginario ideale del “nazifascismo”, che “naturalmente” avrebbero operato appositamente in tal senso. Ecco perché, seguendo il tortuoso sillogismo di simili menti contorte, essendo l’inventata ideologia “nazifascista” (teorizzata solo dagli antifascisti!) una idea sterminatrice razzista, i fatti ricordati dall’indegna maglietta in modo canzonatorio, rappresenterebbero una esaltazione pubblica di tale ideologia inventata e costituirebbero una concreta manifestazione (da parte dell’inesistente “nazifascismo”!) di quel razzismo sanzionato dalla legge e dunque un “evidente reato”. Fermo restando quanto precedentemente esposto sulla apologia di reato – che chiarisce come non vi sarebbe comunque nel caso di specie alcun reato, secondo quanto affermato dalla stessa magistratura – evidentemente a monte di tali questioni assurde vi è il problema (mai seriamente affrontato da nessuno all’infuori dei fascisti de “IlCovo”) di una gigantesca mistificazione storiografica attuata a livello politico-istituzionale, cioè essenziale per il mantenimento degli assetti politici dell’attuale sistema istituzionale antifascista, imposto con la forza al popolo italiano da potenze estere che ne occupano militarmente il territorio da quasi 80 anni, rappresentato formalmente da una “repubblica” concretamente priva di alcuna sovranità, ma interamente asservita ai voleri di forze totalmente estranee agli interessi morali e materiali del popolo italiano e con essi palesemente in conflitto. Infatti:

  1. Non è mai esistita storicamente dal 1919 al 1945 alcuna “ideologia nazifascista”, così come non è mai esistito in quel frangente alcun “partito nazifascista”.
  2. Il Fascismo ed il Nazionalsocialismo non possono, storicamente e politologicamente, essere usati come sinonimi di una presunta concezione filosofico-politica speculare, che di fatto mai è esistita né mai fu teorizzata (qui).
  3. E’ falso che il Fascismo espresso dalla Dottrina elaborata da Benito Mussolini possa essere correttamente definito come fondato sulla “violenza gratuita e il razzismo sterminatore” (es: qui).
  4. Di conseguenza, non corrisponde alla realtà dei fatti la definizione secondo la quale, nella ormai famigerata Legge Scelba, il Fascismo venga identificato “peculiarmente ed esclusivamente” (ma in modo oggettivamente erroneo!) nella perorazione della violenza, del razzismo e del dispotismo (qui).
  5. E’ essenziale tenere sempre a mente che il cosiddetto “neofascismo” storicamente rappresenta fin dalla nascita un inganno politico, ossia la negazione della Dottrina e della prassi del Fascismo di Benito Mussolini; essendo costituito quale pura invenzione politica (al pari di tutti i gruppi, partiti e movimenti presenti nel sistema “democratico” italy-ota!) dalle istituzioni della repubblica italiana antifascista e degli Stati Uniti d’America dopo il 1945. Una entità volutamente creata e foraggiata al solo scopo di cancellare dalla memoria collettiva del popolo italiano gli elementi essenziali e veraci dell’esperienza storico-politica fascista, per sostituirli con una falsa immagine politico-ideale stereotipata, artatamente costruita dal sistema antifascista (da diffondere a mezzo dei media di regime compiacenti, insieme alla consueta e martellante propaganda antifascista), tale da essere così sempre funzionale al mantenimento degli equilibri di potere più congeniali al Sistema dominante ed alla sua menzognera interpretazione del Fascismo (qui e qui). 

Ebbene, proprio in base ai cinque punti sopra elencati, sui quali non temiamo smentita da chicchessia, risulta evidente che a non avere fondamento è proprio quell’accusa rivolta al Fascismo, di rappresentare con certezza una concezione essenzialmente razzista e finalizzata allo sterminio di alcuni gruppi! Giacché nelle dichiarazioni della locale ANPI, così come nell’interpretazione del Fascismo contenuta nelle Leggi Scelba e Mancino, si da ad intendere che tali addebiti siano “giustamente” motivati da “fatti storici acclarati”. Ragion per la quale, sempre nell’articolo di giornale di cui sopra, dai giornalisti testualmente viene riportato il pensiero degli accusatori, secondo cui “… I fatti della Seconda Guerra mondiale, e in particolare dello sterminio degli ebrei, grondano sangue e debbono sempre e solo suscitare rispetto e commozione”. Dunque è proprio la “polizia politica” antifascista (per l’occasione in veste duplice e congiunta di “polizia morale” che ci informa su cosa “deve suscitare pubblicamente rispetto e commozione” – siamo ormai ben oltre la Distopia!), a riferirsi a presunti “fatti acclarati” che dimostrerebbero l’indegnità ideologica dell’immaginario (Nazi)Fascismo. Tali “fatti”, a loro insindacabile giudizio, si incaricherebbero di dimostrare, oltre ogni ragionevole dubbio che:

  1.  Il Fascismo è la versione italiana di una ideologia comune a due partiti: quello Fascista, appunto, e quello NazionalSocialista. Tali partiti sarebbero identici nei fondamenti ideali e nei fini politici e questo permetterebbe di usare i due termini in modo intercambiabile nonché di apparentare tali fenomeni politici nella comune definizione del “nazifascismo”
  2. I presunti “atti politici comuni”, coerentemente con l’altrettanto presunta “comunanza ideologica” dei due partiti, di cui gli antifascisti hanno “certezza assoluta” (!), costituiscono “sicuramente” le cause che avrebbero portato allo sterminio della minoranza ebraica europea, la cui persecuzione, essendo stata ideata, programmata ed attuata, per definizione, in modo “sistematico e totalitario” dal “nazifascismo”, assurge in modo indiscutibile ad unicum storico nel campo dei crimini e va addebitato interamente a carico della suddetta idea politica.
  3. A riprova di quanto affermato sopra, ci sarebbero proprio i fatti della Seconda Guerra Mondiale. 

Ma siccome NOI de “IlCovo” siamo veracemente Fascisti, come tali siamo radicati nella Realtà dei Fatti. Proprio la nostra filosofia politica, antitetica ai toni tautologicamente apodittici dell’antifascismo, ci impone di dimostrare, documenti alla mano, la validità delle nostre posizioni. E’ per questo motivo che siamo arrivati ad abbracciare il Fascismo: perché ci siamo arrivati a seguito della ricerca e scoperta della Verità!

In tal senso, volendo rimanere ancorati all’esposizione dei fatti, non abbiamo difficoltà a riconoscere che vi sono anche degli esempi (rari!) di antifascisti seri ed onesti (es. qui) che a modo loro discettano sui FATTI. Naturalmente, a nostro avviso essi poi li interpretano, forzandone il contenuto ed il contesto, in modo da ribadire la loro contrarietà al Fascismo, ma, almeno (e non è affatto secondario) rimanendo ancorati ai fatti! Questo è in parte il caso di due documentari, che tutt’oggi si ritrovano sui canali generalisti della RAI dedicati alla didattica, i cui titoli rispettivamente sono: 1) La questione ebraica: la politica Italiana verso gli ebrei ; 2)  Le leggi razziali del 1938: storie e testimonianze.

La questione ebraica: la politica Italiana verso gli ebrei

Doc. Rai 1

Le leggi razziali del 1938: storie e testimonianze

Doc. Rai 2

Orbene, se non volessimo entrare nel merito delle interpretazioni in essi esposte e della contestualizzazione della cornice storica tratteggiatavi (come invece abbiamo già fatto nei nostri scritti dedicati alla questione su “Fascismo ed ebrei”  e che ovviamente ci vede in disaccordo con alcune affermazioni ivi riportate), tuttavia, nelle parti dei documentari che di seguito alleghiamo e che si riferiscono a due filmati più ampi, curati e montati dall’antifascista Nicola Caracciolo, nei quali si illustrano alcuni FATTI precisi, già dalla semplice visione di questi brevi filmati, si evince in modo plateale e incontrovertibile quanto segue:

  1. Le “Leggi per la Difesa della razza italiana”, vennero diramate a seguito di una deliberazione del Gran Consiglio del Fascismo, che le presentava esplicitamente come leggi attinenti la politica Coloniale italiana, volte ad una temporanea separazione tra Coloni e Colonizzati, sul modello di ciò che era già avvenuto in Libia. Una parte consistente di queste Leggi, verteva sulla separazione di parte della comunità ebraica italiana dal resto della cittadinanza, a meno di “benemerenze” dimostrate ad apposita commissione su esplicita richiesta degli interessati. Le leggi, dunque, definivano una “cittadinanza dimidiata” (cfr. qui); in cui gli Ebrei, che non obbedivano ai criteri di “benemerenza” erano, di fatto, equiparati a stranieri. Mentre, una parte di Ebrei ( i “benemeriti”!), dopo le Leggi del novembre del 1938, non subì tutte le limitazioni presenti nella legge e con la successiva legge del 1939 ricevette la cosiddetta “arianizzazione”, ovvero il riconoscimento della piena cittadinanza. Questo fatto storico incontrovertibile, impedisce di definire lo Stato Fascista come “razzista” strictu sensu, poiché viene a mancare il criterio della generalizzazione discriminatoria senza eccezioni (addirittura per meriti di ordine politico!), propria di un atto razzistico in relazione ad un dato gruppo. Essere definiti “Coloni”, per quegli ebrei che non rientravano nell’esenzione, non generava nessuna persecuzione, ma lo “status” di “straniero in patria” e pertanto l’esclusione da alcuni diritti spettanti solo ai cittadini italiani. Per questo vennero costituite delle istituzioni proprie (come la DELASEM), per la vita di codesti cittadini considerati “stranieri”. Scuole, Istituiti di assistenza, ecc. Questo, in attesa di una possibile emigrazione di coloro che non obbedivano ai criteri di legge. E qui veniamo al secondo punto in discussione.
  2. Benito Mussolini non era aprioristicamente “contro l’ebraismo”. Nel filmato viene riportato il fatto storico del dialogo tra l’Italia Fascista ed il movimento Sionista, con l’idea di costituire uno Stato Ebraico, non però in Palestina ma in Africa Orientale. Il Filmato ricorda un fatto totalmente cassato dalla memoria storica e politologica, ossia che la “motivazione ufficiale” dell’inserimento degli Ebrei nella politica Coloniale italiana, sta in ciò che è contenuto nella dichiarazione del Gran Consiglio del Fascismo dell’Ottobre del 1938: l’atteggiamento premeditatamente ostile del Sionismo internazionale contro l’Italia fascista e la mancata presa di posizione ufficiale contro quest’ultimo da parte dell’ebraismo italiano.
  3. La politica antiebraica (che più corretto sarebbe definire anti-sionista) dell’Italia Fascista ebbe una stretta relazione con il necessario avvicinamento alla Germania. Su questo, però, ci sarebbe molto da dire e rimandiamo ad uno dei nostri articoli a riguardo (es. qui) ed al nostro libro (qui).
  4. La politica dell’Italia fascista verso gli Ebrei, durante la Seconda guerra mondiale e fino all’ 8 settembre del 1943, non solo non ha attuato nessuna persecuzione nei confronti di qualsiasi minoranza, ma all’esatto contrario, ha dimostrato una politica di protezione e di salvataggio generale attuata anche platealmente contro l’alleato tedesco. Di questa documentazione si occupa in specifico il primo filmato.
  5. Nel filmato, si accenna al fatto che Benito Mussolini non si sia “opposto” alla deportazione degli Ebrei da parte dei tedeschi nel periodo 1943-45. Di questo fatto specifico che abbiamo già confutato, ci siamo già occupati nell’articolo sopra citato e nelle nostre pubblicazioni (ma vi torneremo a breve in un apposito studio riassuntivo ad hoc in preparazione, ricco di documenti di archivio che smentiscono definitivamente questa ipotesi). Se non altro, però, il filmato è “più onesto” nel non affermare ciò che invece proclama l’ANPI: ovvero che la Repubblica Sociale Italiana avrebbe attivamente perseguitato le vite degli Ebrei puntando alla loro diretta eliminazione fisica.

Allora, cari lettori, prendendo in prestito le parole della pubblica accusa secondo cui … “I fatti della Seconda Guerra mondiale, e in particolare dello sterminio degli ebrei, grondano sangue e debbono sempre e solo suscitare rispetto e commozione”, con la medesima commozione Noi ricordiamo la politica dell’Italia Fascista che durante “i fatti della Seconda Guerra mondiale” ha messo in pratica un generalizzato “salvataggio delle vite” di una categoria di persone che nella maggioranza dei casi le era nemica.

Italia Fascista che, oltretutto, non ha messo in pratica NESSUNA PERSECUZIONE RAZZISTICA IN NESSUN MOMENTO. Quindi, stando sempre ai criteri usati dagli accusatori, il reato di “apologia di fascismo” va abolito IMMEDIATAMENTE perché risulta essere soltanto una plateale “persecuzione politica” basata su di una palese mistificazione dei fatti storici, rivolta a favorire ancora dopo quasi 80 anni l’oppressione nei confronti di cittadini innocenti di ogni delitto, pretestuosamente motivata nel presente dalle sceneggiate etero-dirette dalle stesse istituzioni, che tengono i fili delle marionette cosiddette “neofasciste”, utilizzate a comando per diffondere l’immagine falsa che serve loro! 

Ma si sa! I persecutori hanno decretato che loro possono perseguitare… perché sono “i buoni”! Tuttavia la Verità si incaricherà di svergognare tutti i mentitori! E’ solo questione di tempo! Grazie a Dio, Noi Fascisti abbiamo la MEMORIA LUNGA E SALDA!

IlCovo

APPENDICE SCRITTI SUL TEMA:

1) Razzismo Fascista e questione ebraica.

2) Italia razzista parte I.

3) Italia razzista parte II.

4) IlCovo artefice di una svolta storiografica epocale!

 

 

LA NOSTRA IDENTITA’ FASCISTA!

LA NOSTRA IDENTITA’ FASCISTA

LA NOSTRA IDENTITA’ FASCISTA

LA NOSTRA IDENTITA’ FASCISTA

LA NOSTRA IDENTITA’ FASCISTA

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LA NOSTRA IDENTITA’ FASCISTA

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PERSECUZIONE – ATTO FINALE: LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE! … la “democrazia protetta” non c’è di “diritto”, ma c’è di “fatto” … e la Legge Scelba ha sempre ragione, anche se i fatti la smentiscono!

Bavaglio democratico antifascista - Biblioteca del Covo

«Fra qualche tempo, il Fascismo tornerà a brillare all’orizzonte…. in conseguenza delle persecuzioni di cui i “liberali” lo faranno oggetto, dimostrando che la libertà è quella che ognuno riserva per sé e nega agli altri…»

Benito Mussolini, “Storia di un anno – il tempo del bastone e della carota”, 1944.

Cari lettori, amici ma soprattutto nemici, vi annunciamo che la persecuzione poliziesca a nostro danno, inerente l’accusa pretestuosa del reato penale (sic!) di “apologia di Fascismo finalizzata alla ricostituzione del disciolto Partito Fascista”, iniziata palesemente in modo del tutto arbitrario nel 2017 e conclusasi con il proscioglimento da qualsiasi accusa – perché il fatto non sussiste! – con il rigetto di ogni ricorso presentato dalla procura, come stabilito dall’ultima sentenza della Corte di Cassazione (dell’intera vicenda processuale nei vari gradi di giudizio nel corso degli anni, abbiamo scritto in dettaglio alcuni corposi articoli,  qui e qui e qui e qui e qui ), ha finalmente completato il suo “iter ufficiale” con la pubblicazione delle motivazioni della sentenza della “Suprema Corte” (ecco il testo della sentenza cassazione). Anche in questa fase, purtroppo, la “caccia alle streghe” imbastita dal sistema antifascista, non ha smesso di operare per produrre comunque nei nostri confronti quanti più danni possibile in tutti i modi. Difatti, siamo stati “informati” dell’avvenuta pubblicazione con grande ritardo rispetto ai tempi ordinari e solamente per vie non ufficiali. La cosa di per sé sarebbe di una gravità estrema, se non fossimo ormai pienamente coscienti di sopravvivere nelle condizioni oggettive dei perseguitati, di fatto, di uno “Stato di Polizia”, la cui opera è subordinata primariamente all’occupazione militare permanente della nostra Nazione ed alla vessazione del nostro Popolo (qui). Ebbene, le motivazioni della sentenza di Cassazione, possono essere suddivise in tre diverse parti. Nella prima, si “riassume” schematicamente lo “status quaestionis” e le precedenti motivazioni delle due sentenze, di primo e secondo grado, che avevano portato alla piena assoluzione degli imputati. Nella seconda parte, si rende conto del perché la Cassazione ha formalmente accettato la possibilità di discutere il ricorso avverso alle due sentenze precedenti, presentato dal Procuratore Generale della repubblica, seppure formalmente inammissibile, come avevamo fatto notare noi stessi. Nella terza si motivano le ragioni del suo rigetto definitivo. Ma andiamo a sviscerare tali tematiche in dettaglio e secondo ordine.

Sezione I.  Il M.F.L. non ha “ricostituito il disciolto Partito Fascista” dunque non ha violato la Legge!

Senza voler ripercorrere la sintesi dei due gradi di giudizio precedenti, come invece fa la motivazione della sentenza della Cassazione che abbiamo allegato (chi vuole, può leggersela), cosa che del resto abbiamo già diffusamente analizzato negli articoli precedenti (vedi sopra), vogliamo invece focalizzare la “mens” del “legislatore” attraverso l’ampia citazione che di seguito riportiamo, poiché essa riassume brevemente la “giurisprudenza” relativa al “reato di apologia di fascismo” ed allo stesso tempo pone l’attenzione sul “quid novi” relativo al Libricino del M.F.L. scritto nel 2000 dal Dott. Marco Piraino, nonché sulla “intuizione politica” che già stava sullo sfondo di tale pubblicazione e che, invece, successivamente è stata sviluppata in modo articolato, corretto e coerente proprio dall’Associazione “IlCovo – studio del Fascismo mussoliniano” nonché “Scuola di Mistica Fascista”:

Delineate le coordinate giuridiche idonee a individuare la portata applicativa della norma incriminatrice, esaminati lo Statuto e il programma di MFL, confrontate le risultanze documentali con i parametri ermeneutici indicati dalla Corte di legittimità, diffusamente illustrati in premessa, concludeva la Corte di secondo grado nel senso di non poter ritenere emersa in modo univoco, dalla lettura degli atti, la prova che gli imputati avessero perseguito “finalità antidemocratiche proprie del partito fascista”, atteso che il programma dell’associazione e i messaggi propagandistici contenevano principi assolutamente contraddittori, come tali, quanto meno, inidonei a provocare un pericolo concreto di ricostituzione di un partito avente gli stessi metodi e gli stessi scopi del fascismo. Né avrebbe potuto rilevare la condivisione di taluni obiettivi storicamente perseguiti dalla dottrina fascista (come, ad esempio, il corporativismo), a fronte del principio stabilito dalla Corte di legittimità secondo il quale non è vietata la costituzione e l’attività di movimenti che facciano propria non l’intera ideologia del disciolto partito fascista, ma soltanto alcuni punti programmatici dello stesso. Tanto meno la continua “esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi propri del predetto partito”, prevalentemente rintracciabile nel libretto redatto da PIRAINO e RIDULFO, risultava aver raggiunto un livello tale da prefigurare un “pericolo concreto” di ricostituzione del disciolto partito fascista, dovendosi considerare anche tale condotta, per rilevare penalmente, quale manifestazione di un programma assunto dall’associazione come scopo finale. Al contrario, ad avviso dei giudici dell’appello, qui l’esaltazione si esauriva in un elogiativo repertorio di frasi e discorsi di MUSSOLINI, cui peraltro non conseguiva l’indicazione, da parte dei redattori dell’opuscolo, di obiettivi programmatici con essi pienamente coerenti, in grado di auspicare il metodo di lotta praticato dal fascismo nel corso degli anni e poi culminato nell’annullamento di ogni libertà politica. Trattavasi di un’esaltazione essenzialmente “difensiva” dell’operato di MUSSOLINI e che, rintracciata anche in altri documenti, si appalesava tanto sterile, quanto, a volte, grossolana.  Anche a voler dubitare della sincerità dei propositi democratici palesati dagli associati nello Statuto, doveva notarsi che i riferimenti all’ideologia fascista convivevano, pur sempre, con il modello di Stato programmato al punto G) (Repubblica Presidenziale, Parlamento bicamerale con potere legislativo), nonché, soprattutto, con “la salvaguardia delle libertà di stampa, di associazione, di espressione e di religione”, e il “rifiuto di ogni forma di discriminazione razziale, rivendicando(si) il rispetto di ogni etnia ciascuna con le proprie peculiarità culturali”. E la manifestazione di questi propositi democratici – che il P.M., a detta della Corte di merito, avrebbe ignorato – era sintomaticamente riportata all’interno di appositi canali informativi (sito web e libretto con scheda d’iscrizione), costituenti – per l’appunto – il mezzo per conquistare consenso e adesioni, sicché risultava incoerente e per nulla persuasiva la tesi dell’appellante, che riteneva che gli imputati, proprio mediante lo Statuto, il sito web, le schede di adesione e i libri, avessero costituito un gruppo “concretamente idoneo a creare proseliti e ad operare nel tessuto democratico con ideologia fascista”. In realtà, ad avviso della Corte bresciana, si sarebbe addirittura potuto concludere nel senso del fallimento dello stesso tentativo esperito dagli associati per accreditare il radicamento delle proprie idee nell’ideologia del disciolto partito fascista, considerato come il modello parlamentare proposto dagli imputati e il riconoscimento, da parte di costoro, dei diritti e delle libertà fondamentali non potessero, plausibilmente, coniugarsi, in una sorta di continuità ideale, con il nostalgico ricordo del fascismo mussoliniano, che ebbe a negare con la violenza proprio quei diritti e quelle libertà.

Dalla puntuale citazione di questo stralcio risultano chiari i vari elementi essenziali di tale incresciosa vicenda giudiziaria. In primis, quello di cui abbiamo già discusso in merito a cosa debba correttamente intendersi per “reato di apologia di fascismo” da parte delle istituzioni antifasciste ed in quale modo a norma di legge si concretizzi ufficialmente per le suddette istituzioni la “tentata ricostituzione del disciolto partito fascista”, che è palesemente ed in modo inequivocabile la motivazione essenziale in base alla quale la cosiddetta “apologia di fascismo” si configura quale reato; ovverosia soltanto quando in essa viene ravvisata l’esaltazione finalizzata “concretamente” alla possibilità della “attuazione dei metodi e delle idee proprie del partito fascista da parte di un soggetto politico costituito”; cioè, secondo costoro, il  pericolo di organizzare effettivamente un gruppo che agisca politicamente promuovendo la violenza, il razzismo, l’abolizione delle libertà garantite , secondo quella che, a giudizio insindacabile delle istituzioni antifasciste, era la “modalità propria” del Partito fascista. Dunque, secondo la normativa vigente, qualora si realizzi una tale “esaltazione palese” legata a tali idee e si operi concretamente per realizzarle, in vari modi (per esempio associandosi e dandosi un metodo comune, non importa quante siano le persone coinvolte), allora e soltanto allora si configura il reato della cosiddetta “apologia di fascismo”Per questo motivo, visti gli atti e analizzati i fatti ed i documenti relativi al gruppo dei “Fasci Italiani del Lavoro”, non potendosi ravvisare questa fattispecie di reato così configurato, non è stato possibile condannare concretamente per “apologia di Fascismo” gli imputati, pure qualificatisi pubblicamente come fascisti ed avendo propagandato idee del Fascismo. Appresso, la Corte secondo legittimità, stabilisce, come in base alla giurisprudenza vigente, non sia possibile riscontrare la “ricostituzione del disciolto partito fascista” – e dunque perseguire penalmente – un movimento politico che si ispiri ad “alcune idee” del suddetto partito o ad alcuni punti della sua dottrina, come nel caso di specie riferentesi al Corporativismo o alla Socializzazione fascista propugnati dal MFL. Con ciò risulta chiaro, in modo inoppugnabile, che la rivendicata “tattica” dei cd. “neofascisti” – ripresa “tale e quale” dallo Statuto e dal Programma del MFL ed ascrivibile a pieno titolo alle “correnti politiche intra-sistemiche” – concernente il tentativo dichiarato di voler “cambiare dal di dentro” il Sistema politico dominante pur restando comunque all’interno della cornice costituzionale, risulta ampiamente preventivata, contemplata, usata e tollerata dal Sistema di potere vigente! Nelle stesse sentenze si fa appello proprio alla numerosa casistica giurisprudenziale attinente tali “reati”, quindi, non si tratta affatto di un caso inedito e mai affrontato dalle Corti. Del resto, le vicende della fondazione del MFL, sono assolutamente sovrapponibili e speculari a quelle del precedente partito, “Fascismo e Libertà” di Giorgio Pisanò, di cui il MFL era “filiazione”, avendo oltretutto l’intenzione dichiarata di volere, in qualche modo, proseguirne le orme dei primordi. La stessa presente sentenza, si riferisce in giurisprudenza, proprio ai precedenti legali che videro coinvolto il Pisanò e il suo movimento negli Anni 90 del XX secolo, sovrapponendo i provvedimenti attuali con quelli precedenti. Ulteriore elemento di chiarezza assoluta che si evince dalla lettura delle sentenze relative a tutti e tre i gradi di giudizio inerenti il MFL, è quello relativo alla considerazione su ciò che verterebbe a norma di legge in modo “intrinseco” all’ideale del partito fascista e su ciò che invece non sarebbe di stretta appartenenza a tale ideologia. Nel primo caso, i giudici di tutte e tre i processi ravvisano quali “idee proprie e qualificanti” del partito fascista, la violenza, il razzismo e la volontà di conculcare la libertà dei cittadini per il raggiungimento di un preteso nuovo “ordine”. Nel secondo caso invece, si ritiene da parte dei medesimi giudici che le particolari idee sociali che pure il partito fascista ha agitato in modo sistemico e organizzato (cronologicamente per PRIMO!), non siano “qualificanti e peculiarmente proprie del partito fascista”, ma indipendenti dallo stesso. Al riguardo, la giurisprudenza pare voler ignorare che forme ispirate direttamente al corporativismo fascista, non solo direttamente ma anche dichiaratamente, siano quelle attuate dalle SocialDemocrazie tedesche (per esempio in Germania ed Austria). Tuttavia, non attraverso una valutazione Storico-Politologica universalmente condivisa, ma attraverso un arbitrio compiuto ex lege – la Legge Scelba per l’appunto, che si è arrogata il “diritto” di stabilire e fissare un elemento che non le compete, ovverosia una interpretazione politologica e filosofica di una precisa dottrina politica – la Suprema Corte ha ribadito che gli obiettivi intrinseci e realmente qualificanti il partito fascista, nonché la vera natura della sua opera, sono essenzialmente la violenza, il razzismo, il dispotismo finalizzato alla cancellazione della libertà. Mentre, non connaturati alla natura politica intrinseca del partito fascista sarebbero il Corporativismo e la Socializzazione e tutta una serie di altri elementi filosofico-politico-sociali, seppure espressi platealmente e pubblicamente dal regime mussoliniano. In tal modo, se un partito, nel simbolo e nella retorica, “allude idealmente e storicamente” al Fascismo (da notare infatti che il simbolo del MFL ufficialmente non è, sottolineiamo, non è il simbolo del Partito Nazionale Fascista), proponendo nel suo programma la Repubblica presidenziale ed una rappresentanza sociale corporativa nonché un modello economico che prevede la socializzazione delle imprese, allora si è innanzi ad un movimento politico che si “ispira ad alcuni elementi anche presenti nel partito fascista, ma non propri in modo esclusivo del fascismo”, mentre, qualora si ponesse in essere una prassi politica che, a detta delle istituzioni antifasciste, avesse come obiettivi dichiarati e palesi la “violenza, il razzismo e la soppressione delle libertà costituzionali”, in vista di un presunto “nuovo ordine politico” tutto da stabilire ma differente dalla “democrazia liberale pluripartitica”, allora si sarebbe in modo palese alla presenza di un chiaro “tentativo di ricostituzione del disciolto partito fascista”. La conclusione politica che il legislatore in campo giudiziario pone così in essere, risulta schiacciante e rappresenta il fondamento stesso su cui si è sviluppata l’esperienza storico-politica del M.S.I. neofascista, che doveva istituzionalmente “traghettare” la popolazione italiana, al pari di tutti gli altri partiti dell’arco costituzionale italiano postbellico, verso la piena accettazione dell’attuale forma istituzionale demo-liberale partitocratica, imposta alla popolazione italiana dagli occupanti anglo-americani a partire dal 1945, anche attraverso l’uso, niente affatto secondario, dei “movimenti neofascisti extraparlamentari”, i quali da sempre hanno assolto al preciso compito di recitare ed avallare agli occhi della cittadinanza, proprio quella visione stereotipata e istituzionalmente canonizzata dall’antifascismo di Stato, nonché insindacabilmente prestabilita ex lege (qui) negli ordinamenti vigenti.

Dunque, ribadiamo che l’attuale Sistema di potere demo-liberale, fin dal suo principio ha contemplato la possibilità dell’esistenza legale di un gruppo politico che potesse “esprimere un sentimento nostalgico fascista”, purché nella pratica accettasse di definire la propria attività come “ispirata al fascismo” esclusivamente in relazione a provvedimenti sociali qualificabili come “neutri”, senza invece poter affermare pubblicamente nulla di diverso che contrastasse con l’interpretazione data al Fascismo presente nella Legge Scelba, nemmeno in presenza di DOCUMENTI PROBANTI a confutazione della stessa; viceversa, DOVENDOSI riconoscere apertamente che il fascismo nei suoi caratteri peculiari e distintivi costituiva “idea intrinsecamente malvagia ed operante per il male della collettività”, o al limite, come nel caso dei gruppi extraparlamentari radical-destrorsi, venendo ufficiosamente ed in modo strumentale “tollerato” che si attribuisse da parte neofascista una valenza positiva a tali caratteri negativi stabiliti dalla Legge stessa, al fine concreto di legittimarne il contenuto non solo agli occhi del popolo italiano ma anche da parte di chi diceva di non avversare il Fascismo in modo preconcetto. Con ciò arriviamo proprio al “quid novi” costituito non tanto dal soggetto politico MFL – che come abbiamo appena osservato, ripercorreva obbligatoriamente in modo pedissequo la “prassi consentita” storicamente dalle istituzioni a tutti i partiti neofascisti sistemici di “discendenza missina”- ma del libretto scritto come co-autore dal Dottor Marco Piraino. Difatti, in quel breve compendio, DOCUMENTI STORICI ALLA MANO, si portava a conoscenza il lettore di una interpretazione politica (ma prima ancora “politologica”, attinente alle scienze storiche e politiche), contrastante con l’immagine IMPOSTA UNIVOCAMENTE dalla Legge Scelba (lo ripetiamo: non da studi storici e politici imparziali, ma da una LEGGE!). I Supremi Giudici, come si evince nella citazione sopra menzionata, accusano di “contraddittorietà” le “esaltazioni [definite tali a loro insindacabile giudizio, ovviamente. Ndr] presenti nel libricino del Piraino”, perché, sostanzialmente, nonostante egli (il Piraino) abbia fatto riferimento esplicito e diretto a Benito Mussolini, ai suoi scritti e discorsi nonché a documenti STORICI ufficiali redatti dal Partito Fascista, la soluzione politica a cui lo stesso Piraino perveniva nelle pagine in questione, guidando in tal senso anche il lettore a constatarlo in prima persona, NON CORRISPONDEVA AFFATTO A QUELLA VISIONE DEL FASCISMO COME MALE ASSOLUTO per come rappresentata dalla normativa vigente! Invece, secondo le disposizioni di legge, sempre secondo tutti i giudici espressisi al riguardo nei tre diversi processi, qualora un soggetto politico si dichiari ufficialmente come fascista, in quanto tale, non potrà che tentare di attuare con tutti i mezzi le idee inneggianti alla violenza, al razzismo ed alla soppressione della libertà! Altrimenti, a norma di legge vigente, il soggetto politico in questione, contraddicendo la propria “vera natura”, non sarà qualificabile come “davvero fascista”, motivo per cui i giudici, in riferimento alla condotta del gruppo politico inquisito, si sono visti costretti a scagionarli da qualsiasi accusa, poiché “la qualifica di fascista apertamente dichiarata dagli appartenenti al MFL, è stata palesemente contraddetta dai loro scritti e dalla loro condotta”! In alternativa, essendo obbligatorio riconoscere come valida in senso assoluto l’interpretazione storico-politologica contenuta nella Legge Scelba, seppure relativa ad ambiti che esulano la pertinenza e la competenza strettamente giuridica, si deve accettare di denunciare come “intrinsecamente Fascista” il “male assoluto” ed obbedire alla “legge”, che impone di poter eventualmente costituire gruppi politici solo “sentimentalmente fascisti”, ma coerentemente operanti in linea col sistema demo-liberale, quali parti armoniche dello stesso sistema. Tale elemento crediamo costituisca un fatto di una gravità estrema in un qualunque Stato di Diritto. Difatti, il tenere conto esclusivamente dell’interpretazione prevista nella norma riguardo alla catalogazione del fenomeno politico fascista, come mostra il caso di specie, costituisce una chiara negazione rispetto alla realtà dei fatti, realizzandosi in virtù dell’osservazione letterale ed acritica di una Legge (la già nominata più volte “Legge Scelba”), che stabilisce di fissare arbitrariamente a livello politologico i caratteri di una ideologia in modo assoluto ed univoco, nonostante che i documenti e la realtà dei fatti contraddicano tale definizione, piuttosto che occuparsi di promulgare precisi codici etico-comportamentali e di elaborare specifiche sanzioni in violazione degli stessi! La vera contraddizione oggettiva che emerge in tale vicenda, quindi, NON E’ affatto relativa all’analisi documentale portata all’attenzione dal Dott. Marco Piraino oltre venti anni addietro (e da lui svolta poi, in modo più preciso ed articolato, all’interno dell’associazione “IlCovo – studio del Fascismo mussoliniano” negli ultimi sedici anni!), bensì risiede PALESEMENTE nella stessa Legge Scelba, che NEGA apertamente come la realtà dei fatti relativa al pensiero ed alla condotta espressi dagli imputati, possano corrispondere davvero a quella espressa storicamente dal Fascismo, giacché non conforme al proprio modo di qualificare tale esperienza politica! Quindi, in relazione a tali fatti, si evince con chiarezza che secondo la Legge italiana, “se la Realtà sta in un certo modo, che nega determinati postulati ideologici, tanto peggio per la Realtà”! Ma relativamente a quanto stabilito ex lege, c’è però un “piccolo” particolare di cui dover tenere conto. Ossia, che la negazione della Realtà stabilita da una Legge, che assurge a sua volta al rango di verità assoluta ed incontrovertibile, in questo come in altri casi, mette concretamente a rischio la Libertà dei cittadini, il loro buon nome e la loro reputazione, la loro stessa esistenza! Se poi aggiungiamo che la cornice istituzionale teorico-politica all’interno della quale questa vicenda persecutoria si è concretizzata, è proprio quella democratico liberale dominata da una “narrativa pubblica” grondante garanzie e “rispetto dei diritti e delle libertà inalienabili”, allora, non soltanto si palesa quanto tutto l’iter processuale suddetto risulti stridente con la propaganda garantista istituzionale ufficiale, ma per di più, esso stesso si tramuta in un vero e proprio atto di accusa contro l’ipocrisia dominante dell’intero sistema di potere politico vigente! Dove palesemente, in ben TRE processi celebratisi a spese degli imputati e della cittadinanza tutta, si è affermato da parte degli organi giudiziari che “l’essere e l’agire” diversamente da come si viene arbitrariamente qualificati d’ufficio in virtù di una Legge dello Stato, risulti una “contraddizione” a carico di chi si vede ingiustamente inquisito e perseguitato e non a carico della Legge medesima che esprime delle palesi contraddizioni! Di nuovo: “se la Realtà sta in modo diverso da quanto teorizzato a livello ideologico dalla Legge, tanto peggio per la Realtà”! Così ragionando, dei cittadini innocenti sono stati trascinati a forza per ben tre gradi di giudizio nell’ambito del “processo alle intenzioni” stabilite per legge, ma contraddette dai fatti. Tanto c’è voluto al fine di tacitare definitivamente la pubblica accusa, spinta ad agire nei suoi intenti persecutori dalle stesse istituzioni della repubblica, al fine di giudicare e stabilire da parte dei Giudici il paventato “contraddittorio fallimento” del MFL, risalente secondo questi al fatto che, diffondendo e qualificando la propria propaganda come fascista, ma risultando essa opposta per principi e finalità a quella ascritta d’ufficio al Fascismo dalla Legge Scelba, gli “intenti criminosi” addebitati a priori agli imputati fascisti, o presunti tali, secondo quanto descritto nella legge, ma giammai sostenuti dagli stessi né con parole né coi fatti – ovvero, quelli presumibilmente di “distruggere la società” avvalendosi della violenza, del razzismo e dell’imposizione della privazione delle libertà garantite alla cittadinanza – non sarebbero oggettivamente raggiungibili, dunque, non essendoci concretamente alcuna violazione della Legge ma anche nessun Fascismo! MA NESSUNO ALL’INTERNO DELLE ISTITUZIONI SI PONE IL PROBLEMA DELLA VERITA’ PROFONDA che emerge platealmente da tale scandalosa vicenda! I Giudici per primi non si pongono affatto il problema della Verità di fondo! Anzi, a margine di tali fatti, va inoltre doverosamente rilevato che si è consumato un ulteriore abuso di potere arbitrario e totalmente illegale, sempre da parte delle stesse istituzioni cosiddette democratiche, che hanno platealmente dimostrato come della stessa volontà popolare liberamente espressa, il Governo italiano abbia serenamente fatto scempio. Alludiamo in questo caso all’avvenuto scioglimento ingiustificato ed illegale del consiglio comunale di Sermide (MN) attuato contestualmente all’avvio della summenzionata azione giudiziaria, con il relativo annullamento delle elezioni amministrative ivi regolarmente svoltesi. Un atto che si configura SENZA DUBBIO quale ennesimo reato commesso dalle istituzioni, proprio in virtù di quanto stabilito dalla stessa sentenza definitiva; un reato che sarebbe da perseguire immediatamente, soprattutto alla luce di quanto ribadito da tutte e tre le sentenze processuali e di quello che è scritto esplicitamente in questa motivazione della Cassazione. Infatti, la signorina Negrini è stata eletta regolarmente e democraticamente! La stessa pubblica accusa, per avvalorare la “pericolosità intrinseca” della “propaganda” del M.F.L., ha “sventolato sotto il naso” dei Giudici esattamente la summenzionata determinazione del TAR Lombardia. Al riguardo, la risposta fornita dalla Suprema Corte di Cassazione è di per sé sconcertante: “Né è dato ravvisare una violazione di legge (né, tanto meno, un vizio di motivazione assimilabile alla violazione di legge) nella esatta valutazione, operata dalla Corte bresciana, sulla ininfluenza, nel caso in esame, delle sentenze pronunciate dal Giudice amministrativo per escludere la lista “Fasci italiani del Lavoro” alle elezioni del Consiglio comunale di Sermide e Felonica del 2017, trattandosi di decisioni afferenti esclusivamente a quella competizione elettorale e sfornite di più specifiche verifiche sul programma politico dell’associazione (invece, effettuate in sede penale)”In sostanza, si sta affermando “candidamente” che il TAR ha emesso una sentenza relativa all’annullamento di una competizione elettorale regolarmente svoltasi e obbediente a tutte le norme di legge vigenti, annullando la suddetta competizione per la presunta “inammissibilità di un partito ed un simbolo fascisti in violazione della Legge Scelba”; pur essendo SFORNITO DI VERIFICHE SUL PROGRAMMA POLITICO DEL PARTITO ESCLUSO, nonché PRIVO di un chiaro riconoscimento in sede legale sulla reale ed effettiva presunta violazione della Legge Scelba; violazione che, oltretutto, per ben tre gradi di giudizio, NON è stata riconosciuta da nessun Giudice! Quindi, concretamente, si sta ammettendo in modo implicito che è stato commesso un abuso da parte del Tribunale Amministrativo Regionale, che senza alcun concreto motivo legale, ha annullato in modo arbitrario una competizione elettorale totalmente legale! Tale annullamento illegittimo viene indirettamente rilevato dagli stessi Giudici di Cassazione. E dunque? Una volta che si è entrati nel merito, con la Giustizia Penale che emette TRE SENTENZE che scagionano da qualsiasi accusa gli imputati, che si fa per riparare il mal tolto? Assolutamente NULLA! 

La repubblica delle banane italy-ota, Biblioteca del Covo

Sezione II.  … ma il  ricorso in Cassazione viene accettato ugualmente, benché ciò non sarebbe possibile!

Nell’assurda foga persecutoria istituzionale che emerge fin dal principio di tale querelle, vi sono alcuni elementi che spiccano assai nitidamente. Infatti, tale monstrum giudiziario, iniziato nel 2017 durante il primo mandato presidenziale di Sergio Mattarella (PD) si è concretizzato a causa di un attacco politico diretto e preciso, partito su istigazione dei professionisti dell’antifascismo, che dai loro vari “osservatori democratici” hanno sollecitato l’intervento dell’associazione partigiani lombarda (ANPI Lombardia), la quale si è rivolta alla “Presidenza della Camera” nella figura di Laura Boldrini (PD), che a sua volta ha fatto una apposita interrogazione al “Ministro degli Interni” Marco Minniti (PD) con un preciso intento persecutorio! Al riguardo i fatti, i documenti e gli atti risultano talmente CHIARI da non giustificare l’esistenza nemmeno di uno di ben tre processi; il secondo dei quali celebrato urgentemente nel 2020, addirittura proprio durante la chiusura e la sospensione di tutte le attività a causa del cosiddetto “lockdown pandemico”, quando persino l’attività dei tribunali era stata ridotta drasticamente. Eppure, il dato più sconcertante ed inquietante che emerge palesemente è che nella mens degli accusatori, non c’era “soltanto” la richiesta di perseguire, eventualmente ed esclusivamente, un piccolo e sconosciuto gruppetto che avrebbe presumibilmente violato la Legge vigente e “ricostituito il disciolto partito fascista”, ma c’era di più, molto di più! Questo intento gravissimo è stato dichiarato a più riprese e costituisce il reale fondamento dello stesso ricorso presentato in Cassazione dal procuratore (1). La pubblica accusa, infatti, ha voluto interpretare forzatamente il reato di “apologia di Fascismo” in un modo molto particolare, ossia estensivo rispetto alla stessa normativa vigente, alla luce dell’approvazione parziale (cioè soltanto alla Camera, ma non al Senato, motivo per cui l’iter dalla legge venne bloccato, risultando dunque non approvata!) della proposta di legge presentata dall’allora deputato Emanuele Fiano (PD) di cui abbiamo già parlato diffusamente in altri articoli dedicati al processo; dunque ampliandone volutamente e senza alcuna legittimità la portata, volendo includere arbitrariamente nel reato di “apologia di Fascismo” un ulteriore nuovo elemento definito in modo chiaro dal Fiano stesso nel suo progetto di legge, ovverosia, la “propaganda Fascista”. Secondo tale interpretazione, la suddetta “propaganda”, andava quindi equiparata allo stesso reato di “apologia” per come inteso dalla legge vigente medesima, il cui pericolo “concreto” doveva necessariamente tradursi nella “ricostituzione del disciolto partito fascista sotto qualsiasi forma” secondo i precisi caratteri del modello fascista precedentemente stabilito ex lege. Reinterpretando arbitrariamente la legge in tal senso, allora il pericolo paventato dal procuratore sarebbe stato evidente, sempre a detta dell’accusa, proprio nel contenuto del Libretto “incriminato”, tale da far ravvisare un “pericolo per l’ordine costituito”. In questa maniera, sempre seguendo il tortuoso sillogismo espresso nella linea d’accusa esposta dal procuratore, la propaganda stessa della dottrina fascista basterebbe a costituire di per sé una chiara “sovversione in atto” dell’ordine democratico! In tale modo la persecuzione giudiziaria è stata ufficialmente “motivata” dalla pubblica accusa, per il solo fatto che dei soggetti si sono qualificati politicamente in modo palese come Fascisti, diffondendo pubblicamente le loro idee; ciò le è bastato a far scattare l’allarme di “sistema”, la denuncia del presunto crimine e la relativa repressione – nonostante che tali soggetti col termine Fascismo avessero definito pubblicamente ed in modo documentato una concezione diversamente intesa ed opposta a quella riconosciuta come crimine dalla Legge Scelba, agendo concretamente in modo non conforme a quanto da essa stabilito dover essere qualificabile come “condotta fascista ex lege” (2) – poiché istituzionalmente si presume che soltanto la Legge rappresenti la “concezione veritiera”, per il solo fatto di essere Legge, prescindendo da qualsiasi riscontro avverso ad essa e tralasciando la forzatura attuata dalla pubblica accusa. In tal senso, il Fascista DICHIARATO, in quanto tale (secondo la legge e secondo gli accusatori che a tutti i livelli si sono mossi in questa triste vicenda e che forzatamente ne hanno addirittura ampliato la portata!), avrebbe sicuramente l’obiettivo di distruggere l’ordine  costituito a mezzo della violenza, del razzismo e della soppressione della libertà, anche se le sue affermazioni e la sua condotta smentiscono, negano e contraddicono questi obiettivi paventati dalla medesima Legge; pertanto andrebbe punito, sanzionato ed incarcerato A PRESCINDERE dagli atti, dai fatti e dai documenti che potrebbero smentire tale imputazione, addebitatagli aprioristicamente d’ufficio a causa della propria qualifica di fascista, che secondo costoro identificherebbe già di per sé un reato! Tale modus operandi politico è stato già autorevolmente definito come “democrazia protetta”, proprio nell’ambito culturale dello stesso antifascismo istituzionale che ha preso parte a questa persecuzione. Codesta “democrazia protetta” sarebbe, dunque, il sistema in cui un particolare gruppo politico denominato in un certo modo, assume per legge determinate caratteristiche negative e per il solo fatto di esistere, verrebbe ritenuto pericoloso e necessariamente soppresso, proprio a causa della denominazione assunta o ad esso attribuita legalmente, pur prescindendo dagli eventuali riscontri concreti sia in merito al proprio pensiero ideale che alla relativa condotta politica oggettivamente da esso assunta. Così, in riferimento a quanto esposto dagli accusatori, ogni atto, fatto o documento afferente tale gruppo, identificato univocamente dalla legge come “criminale”, deve essere punito in quanto tale e non in quanto possa aver concretamente costituito un pericolo. Il pericolo, dunque, nella mens della pubblica accusa, dalla manifestazione concreta di un comportamento oggettivo qualificato come reato, passa de plano all’espressione pubblica di un dato pensiero e all’esternazione plateale di determinate opinioni. Agli accusatori democratici, per far scattare la repressione, evidentemente non bastava più constatare l’eventuale pericolo concreto attinente comportamenti “violenti, razzisti e dispotici” da dover impedire a norma di legge, come finora formalmente previsto dalla normativa vigente. Infatti, a tutt’oggi, come gli stessi accusatori ammettono, nessun partito, anche definito esplicitamente dai fondatori come ispiratosi al fascismo, ha mai potuto (né mai potrà!) operare al di fuori del sistema liberale, pur ostentando apertamente critiche nei riguardi dello stesso! Tutti i partiti, i movimenti, i gruppi politici e sindacali, hanno operato ed agiscono obbedendo in pieno ai canoni demo-liberali, perché alla prova dei fatti stilano programmi e statuti perfettamente obbedienti alle leggi del sistema vigente. Quindi, per la pubblica accusa il problema era un altro, ossia, impedire sic et simpliciter che il verace Pensiero ideale Fascista venga diffuso, studiato e compreso, peggio ancora se al di fuori degli schemi interpretativi istituzionalmente stabiliti dall’antifascismo di Stato e rivolti a qualificarne la natura come intrinsecamente malvagia e criminale. Ciò si è concretizzato a mezzo della tattica esplicitata durante il dibattimento – proprio quella posta a fondamento del ricorso in Cassazione – di definire non applicata la Legge Scelba e la successiva Legge Mancino, perché, a detta dell’accusa, il Giudice monocratico in primo grado e la Corte d’appello nel secondo processo, non avrebbero voluto indagare “a fondo” gli “scopi occulti”, del MFL. La Cassazione è stata così “costretta” ad accettare il ricorso. Infatti, nella seconda parte del documento, i Supremi Giudici evidenziano proprio tale questione, a dire il vero mai affrontata fino ad oggi. In breve, pur essendo teoricamente il ricorso di per sé inammissibile – poiché di norma la Cassazione non può essere coinvolta in un procedimento avverso ad una “doppia pronuncia conforme” in senso favorevole agli imputati, per come attestano le sentenze emesse di primo e secondo grado (identiche!) – avendo però il Procuratore Generale ipotizzato in astratto (perché non provato e in teoria lo avrebbe potuto solo a mezzo del ricorso stesso!), che le corti non avessero tenuto conto di “altri scopi” del M.F.L., direttamente riconducibili alla “Apologia di Fascismo” finalizzata alla “ricostituzione del disciolto partito fascista”, la Cassazione ha accettato il ricorso. Così, il Procuratore Generale ha paventato tale possibilità, secondo lui concreta, esclusivamente in base alla presupposta pericolosità in sé dovuta alla diffusione della “ideologia del Fascismo”, arbitrariamente equiparata al reato di “apologia di fascismo” per come descritto dalla Legge Scelba, ma sulla base di un disegno di Legge mai entrato in vigore, ossia quello proposto dal deputato Fiano. Proprio su questa base puramente teorica e totalmente astratta nonché priva di riscontri attinenti il pensiero e la condotta oggettivamente espressi dagli imputati, il Procuratore e tutti i rappresentanti della pubblica accusa, in ciascuno dei tre processi tenutisi nel corso di cinque anni – manifestando con ciò di rappresentare in modo chiarissimo una precisa volontà persecutoria, espressione di una determinata volontà politica presente ai vertici istituzionali ed in tutti i rami del potere statale; ossia legislativo, giudiziario ed esecutivo! – puntavano molto concretamente a creare un precedente giuridico, al massimo livello giudiziario, che di fatto applicasse un disegno di legge mai ratificato definitivamente, tale da fare in modo che il potere Giudiziario, “mosso” da quello Politico (configurando quindi la realtà di un governo autocratico!), arrivasse ad interferire pesantemente ed addirittura a forzare la mano a quello Legislativo. Dunque, se la Cassazione avesse dato ragione al Procuratore, il processo sarebbe stato rifatto d’accapo in base a queste nuove ipotesi di reato, che avrebbero potuto persino portare alla successiva condanna degli imputati, giacché non è mai stato messo in discussione da nessuno che essi abbiano effettivamente diffuso documentazione inerente l’ideologia fascista. Di più, se la mens del Procuratore fosse stata accettata e si fosse successivamente concretizzata una condanna, a quel punto si sarebbe potuta sollevare la questione della costituzionalità, e, in quell’ambito, stabilire o meno la legittimazione ufficiale della cosiddetta “democrazia protetta”. 

In breve, a ben leggere tutti i fatti relativi a questa vicenda, non è difficile capire anche per il lettore non avvezzo a tali questioni, che lo scopo generale di questa persecuzione politico-giudiziaria apparentemente assurda, andava molto oltre il fatto in sé. La “scusante” era meramente funzionale ad un obiettivo ben preciso e di più ampia portata. Infatti, la stessa esistenza politica del M.F.L (dal 2000!) nonché il teorico evento scatenante della elezione della Signorina Negrini al consiglio comunale di Sermide (MN) nella lista dei Fasci del Lavoro, appare più che evidente come non abbiano mai avuto seriamente una vera e concreta rilevanza politica particolare ma abbiano costituito soltanto un pretesto, per il fatto in sé mai negato dagli accusatori che il M.F.L. NON E’ un partito fascista, tantomeno a motivo del fatto che possa essere considerata straordinaria l’elezione a consigliere comunale di un suo appartenente, non essendo la prima volta che veniva eletto al consiglio comunale di qualche piccolo paese un membro di qualche gruppo politico sedicente fascista. Dunque, la vera particolarità del caso giudiziario, non sta affatto, come ripetiamo, nel movimento in sé, ma in ciò che ha rappresentato effettivamente la pubblicazione di quel Libretto. Giacché per la prima volta, attraverso quella pubblicazione datata 2000, all’interno di un partito formalmente non fascista ma in pratica filo-fascista dichiarato, si palesava pubblicamente, con DOCUMENTAZIONE probante, che l’interpretazione politologica in chiave demonizzante del Fascismo stabilita nella Legge Scelba (che la Legge non ha la facoltà di estendere), NON CORRISPONDE ALLA REALTA’ DEI FATTI ASCRIVIBILE AD UNA CONDOTTA STRICTO SENSU QUALIFICATA COME FASCISTA, RISULTANDO PER CIO’ STESSO OGGETTIVAMENTE FALSA NEL PROPRIO FONDAMENTO TEORICO! Inoltre, dopo aver lasciato nel 2002 il MFL, proprio il Dottor Piraino a partire dal 2006 e negli ultimi sedici anni, in uno con tutta l’Associazione “IlCovo – studio del Fascismo”, ha dato  seguito alle intuizioni contenute in quel libretto, integrandone e sviluppandone i contenuti, poi culminati negli studi e negli scritti che la nostra associazione ha pubblicato e diffuso globalmente e che hanno smentito i luoghi comuni platealmente falsi diffusi dall’antifascismo in merito alla filosofia politica del Fascismo, mettendo pubblicamente in discussione la vulgata istituzionale come mai alcun gruppo sedicente fascista ha mai potuto o voluto realizzare in quasi 80 anni di repubblica antifascista. Proprio questo tipo di attività culturale, alla luce delle stesse modalità con cui la pubblica accusa si è mossa nei processi, costituisce oggettivamente il vero movente e l’obiettivo di tale offensiva politica, che a mezzo del pretestuoso attacco ai “Fasci del Lavoro”, ha inteso colpire NOI ed il nostro operato come Associazione “IlCovo”, nella persona del dottor Marco Piraino.

La repubblica delle banane italy-ota, Biblioteca del Covo

Sezione III.  Atto finale: niente”democrazia protetta” per il momento! … ma la Legge Scelba ha sempre ragione, anche se i fatti la smentiscono!

Dunque, la scusa dell’elezione al consiglio comunale di Sermide, in provincia di Mantova, della Signorina Negrini, ha rappresentato soltanto il necessario movente “indiretto” per tentare di vibrare un colpo fatale non tanto al M.F.L. (di cui più che palese è la concreta irrilevanza politica e sociale!), ma direttamente alla possibilità di diffondere il verace Pensiero ideale Fascista che, non a caso, a partire dal 2006, soltanto l’associazione “IlCovo – studio del Fascismo” ha portato avanti su scala mondiale e in modo rigorosamente documentato; prima sul proprio forum e poi attraverso il proprio blog, a mezzo di pubblicazioni cartacee e sulla rete, presenti nelle biblioteche di prestigiosi poli universitari italiani ed esteri, nonché in ambito storico-scientifico su riviste specialistiche internazionali; con l’ausilio di video ed organizzando delle vere e proprie conferenze dal vivo, confrontandosi pubblicamente con personaggi del mondo della cultura e sfidando chiunque a confutare la validità della propria interpretazione del Fascismo a mezzo di argomenti e dati comprovati, senza aver mai alcun timore di confrontarsi con chicchessia. Ebbene, secondo gli scriventi, proprio il “Libello incriminato” ha rappresentato il mezzo pretestuoso con il quale si è tentato di imbastire un’accusa fittizia per riuscire a colpirci direttamente, chiamando in causa il dottor Piraino ed il suo operato, pur facendo appello a questioni risalenti a diversi lustri che teoricamente non ci riguardavano in prima persona, giacché inerenti un soggetto politico a noi estraneo, dunque in modo astuto senza chiamarci direttamente in causa, pur danneggiando direttamente uno dei “pilastri” della nostra associazione, evitando così appositamente di sollevare clamore mediatico su di Noi e sul nostro scomodissimo operato. Dunque, ciò che si è voluto colpire a mezzo di tale persecuzione scatenata nel 2017 e non prima -“casualmente” era da tempo programmata l’uscita della “edizione del decennale” riveduta ed ampliata del nostro libro sull’Identità Fascista, che infatti pubblicammo ugualmente proprio quell’anno! (leggi Qui) – a fronte del “terreno” preparato in parlamento con la proposta Fiano dal 2015, è proprio la diffusione dell’esegesi storico-politologica della verace dottrina del Fascismo da NOI intrapresa con rigore SCIENTIFICO, capace di smentire platealmente con argomenti documentati tutti i falsi luoghi comuni diffusi attorno all’ideale mussoliniano dalla martellante propaganda del Sistema plutocratico massonico antifascista, che domina su scala planetaria! Il perché, cronologicamente, si sia deciso di colpire in quel particolare frangente storico, lo lasciamo giudicare a voi lettori che su questo blog ci seguite dal 2013. Resta agli atti che già nella sentenza di primo grado, il Giudice monocratico, proprio nell’ipotizzare un possibile teorico avallo dell’interpretazione “estensiva” della legge penale per come esposto dalla pubblica accusa (mentre la giurisprudenza vuole che sia specificamente restrittiva, per il fatto che in modo concreto essa straordinariamente impedisce la libertà di pensiero e parola in deroga a quanto stabilito costituzionalmente!), fece chiaramente notare che, accettando ipoteticamente di condannare gli imputati, in virtù di uno impianto accusatorio come quello imbastito in quel processo, si sarebbe di fatto legalizzato il “reato di opinione” e si sarebbe ufficialmente dichiarato quale crimine, anche la sola associazione di cittadini che avesse avuto come scopo la diffusione del pensiero fascista, non importa con quale fine; poiché così sarebbe bastato accusarla di “esaltazione e propaganda” del fascismo per incorrere nel reato. Ad effetto “domino”, la sola presenza dell’idea fascista in società sarebbe stata così equiparata a reato penale e quindi i cittadini coinvolti con essa, perseguiti ed eventualmente incarcerati in modo del tutto arbitrario. Il Giudice rilevava questo elemento, non per fare un “esempio estremo in astratto”, ma perché ciò rappresenta esattamente la “magna quaestio” sollevata dall’Accusa! In breve, si tratta del medesimo concetto che, di fatto, sta già a fondamento dei reati di “negazionismo” istituiti nelle principali liberal-democrazie del cosiddetto occidente, a mezzo dei quali si impedisce, attraverso la repressione poliziesca, la libera Cultura e la ricerca storica indipendente, nonché la libera Opinione. Del resto, se è stato possibile istituire a livello internazionale un siffatto reato, dal punto di vista degli accusatori democratici non si capisce perché si dovrebbe evitare di utilizzarlo anche “localmente”, definendo come “negazionismo”, proprio in virtù dell’estensione del senso di tale termine, tutto ciò che arbitrariamente si ritiene per legge possa costituirlo ad insindacabile giudizio di chi detiene localmente il potere politico in nome e per conto del cosiddetto “occidente liberal-democratico”! L’idea di fondo presente in tali ragionamenti, presuppone il possesso della verità assoluta da parte del potere costituito e perciò risulta pienamente coerente con tale assunto, fondato su di un insindacabile arbitrio stabilito a mezzo di una legge penale, che si arroga la competenze dell’interpretazione politologica del Fascismo. Su di uno stesso arbitrio si può impedire che si studi e si metta in discussione politicamente questa stessa interpretazione. Ecco perché in tale questione non c’entrano nulla le Scienze Storiche e Politiche, né la ricerca della Verità dei fatti! Qui i fatti dimostrano semplicemente ed in modo chiaro che è in ballo da parte delle istituzioni vigenti la necessità di “proteggere politicamente” un intero Sistema di potere, che si regge globalmente su determinati dogmi ideologici, che alla prova dei fatti risultano inconsistenti, ma che per la centralità da essi rivestita ai fini del mantenimento del potere politico da parte della “casta dominante”, si vogliono rendere permanenti ed indiscutibili in modo coercitivo, secondo modalità poliziesche, instaurando un regime persecutorio a danno di chi osa dubitare della versione ufficiale. Vorremmo far notare al lettore di non lasciarsi trarre in inganno dal fatto che nella fattispecie di tali reati, a fronte delle numerose denunce penali effettuate da determinati soggetti politici, quasi mai si arriva ad una effettiva condanna ed al carcere. In realtà, in questa fase storica di transizione, lo stesso iter processuale innescato col contorno dell’attacco mediatico a sostegno di esso, costituisce la vera parte essenziale dell’atto persecutorio! Difatti, in questo caso, ben tre processi (non uno, tre!), con relativi costi morali e materiali tutti sopportati esclusivamente da persone innocenti di ogni crimine (!), rappresentano di già un colpo assestato alla vera Libertà del cittadino, che in teoria dovrebbe essere innocente sino a prova contraria e non viceversa! Tra l’altro, le sentenze emesse, che in linea teorica dovrebbero avere anche un effetto “negativo” sulla carriera degli accusatori seriali smentiti platealmente nei loro teoremi accusatori, i quali dovrebbero risarcire per il male procurato ingiustificatamente alle parti offese (lese nel loro onore, nella loro dignità, nella loro libertà, nel loro buon nome, nella loro capacità economica ecc., ecc.), invece non producono null’altro se non l’evitata prigione per i soggetti ingiustamente perseguitati! Così, tali atti hanno un chiaro valore politico vessatorio, propedeutico alla minaccia ed all’intimidazione generale della collettività da parte di chi si ritiene al di sopra della cittadinanza, in virtù dell’occupazione di ruoli politici istituzionali. Difatti, chi non ha l’opportunità di investire tempo e danaro nella difesa della propria libertà e della propria onorabilità (sic!), subendo peraltro un forzato logorio della propria salute psico-fisica, potrebbe persino finire in galera senza aver commesso alcun reato ma solo per il capriccio di qualcuno “piazzato” nelle sfere alte del potere politico. Tale modalità di sopraffazione istituzionale, eseguita con metodi che nulla hanno da invidiare a quelli intimidatori esercitati da carnefici sulle proprie vittime, punta ad essere “efficace” nell’incutere il timore della persecuzione poliziesca nella maggioranza dei cittadini! Ma a nostro avviso, tutto ciò rientra pienamente nella tipica condotta che configura in modo ormai palese la vera natura della forma politico-istituzionale del nostro paese, ossia, quella di un “governo in stato di soggezione”, in cui le istituzioni politiche ufficiali sono soggette in tutto e per tutto al volere della “entità politica” che occupa militarmente la Nazione da quasi 80 anni e che ad esse detta legge, esorbitando in tutto e per tutto le funzioni proprie dello stato da essa occupato, nel senso che la volontà del popolo non ha alcun concreto valore né può disporre di alcuna autentica rappresentanza dei propri reali interessi! Ognuno, allora, tragga le proprie considerazioni su che genere di “profumo di libertà” respirano concretamente oggi i cittadini italiani!

Per concludere e riassumere: la “mensaccusatoria espressa dal procuratore (ma reiterata in tutti e tre i processi dai persecutori!) e confermata dalle motivazioni riportate nella Sentenza di Cassazione, verte sulla intangibilità “religiosa” dell’interpretazione politologica del Fascismo presente nella Legge Scelba e sulla necessità di impedire con qualsiasi mezzo – anche estendendone arbitrariamente ed in modo forzoso la portata al di fuori di quanto previsto dalla medesima Legge – la diffusione delle idee fasciste a qualunque titolo. Invece, per la Cassazione, coerentemente con le disposizioni di Legge inerenti la norma attualmente vigente, chiunque, pur qualificandosi o venendo qualificato come fascista,  senza fare uso né esaltando l’uso politico della violenza, senza proclamarsi razzista né esaltando il razzismo e senza volere conculcare le libertà garantite, viceversa, affermando con argomenti e fatti, contrariamente all’interpretazione presente nella Legge Scelba, che il Fascismo NON RAPPRESENTA AFFATTO IL “MALE ASSOLUTO“, così facendo contraddirebbe la vera natura del Fascismo, “fallendo platealmente” nel tentativo di “ricostituire il disciolto Partito Fascista”, cercando  di radunare consenso intorno ad un movimento politico o ad un gruppo o associazione che costituzionalmente risulta di fatto “ammissibile”, perché solo “sentimentalmente di natura fascista”, pertanto non risultando perseguibile a norma di legge, in quanto sulla base di tali fatti non sussiste alcuna violazione della legge stessa poiché non ci sarebbe alcun vero “pericolo fascista” per le istituzioni democratiche. Invece, l’eventuale ammissibilità dell’interpretazione politologica in chiave estensiva, perorata e ribadita dall’accusa e rivolta ad accreditare che il Fascismo rappresenta il “male assoluto”, dal quale è lecito difendere la comunità a tutti i costi, avvalendosi in modo generalizzato anche del reato di opinione, potrebbe coerentemente portare le istituzioni ad avallare legalmente la cosiddetta “democrazia protetta”, ovvero, dovrebbe spingerle a compiere il passo finale per la costituzione di uno “schietto e palese” Stato di Polizia.  A questo proposito vogliamo far notare che, di fatto, anche se non di diritto, la “democrazia protetta” in Italia è già operante, perché le istituzioni e il potere “politico” hanno dimostrato proprio con questa vicenda giudiziaria di comportarsi esattamente come se essa fosse ormai formalmente dichiarata. Infatti, c’è chi, in modo onesto, persino nel campo dell’antifascismo, lo ha fatto presente (3). Soltanto che, grazie a Dio, proprio a fronte di ciò che si è verificato in questi ultimi 16 anni, con la diffusione dei lavori politologico-storiografici realizzati e diffusi globalmente dalla nostra associazione, che hanno messo seriamente in crisi il sillogismo antifascista del “Fascismo = male assoluto”, poter giustificare agli occhi della cittadinanza la formalizzazione di un passo politico del genere e farlo passare come una misura di tutela della libertà, diventa sempre più complicato. Giacché si andrebbe a coinvolgere in modo ingiustificabile non soltanto la giurisprudenza inerente la XII Norma transitoria e finale della Costituzione antifascista, bensì si andrebbe a ledere tutta una narrativa particolare, volta sinora a giustificare l’ipocrisia della imperante propaganda dell’occupante anglo-americano nel cosiddetto “occidente democratico”, totalmente incentrata sulla retorica della salvaguardia del rispetto delle libertà individuali inalienabili, che ha nutrito la cittadinanza con un cumulo di falsità fino ad oggi. Evidentemente, la posta in gioco non è affatto trascurabile, quindi, cari lettori, adesso potete meglio comprendere la vera portata del lavoro gigantesco che stiamo realizzando e che proprio in virtù di quanto fin qui relazionato, assume chiaramente un valore di portata Storica in tutti i sensi! Che Dio ci assista sempre in questa impresa!

IlCovo

NOTE

(1) In merito alla gravità delle obiezioni sollevate nel ricorso in cassazione, alleghiamo copia del documento, i cui contenuti sono particolarmente inquietanti: Ricorso della Procura.

(2) La linea seguita nel dibattimento innanzi ai Supremi Giudici della Corte di Cassazione è stata di seguito riassunta : Memoria Difensiva.

(3) Giova soffermarsi sulla “vexata quaestio” della “democrazia protetta”, i cui studi, accreditati ufficialmente, sono del ricercatore G. Maestri, la cui provenienza è al di sopra di ogni sospetto. Nell’articolo che anch’egli dedica alla presente questione, si afferma, dopo l’analisi giuridica inerente la materia del contendere, quanto segue: “…colpisce vedere che un paese a “democrazia protetta” (la Germania) sceglie di non proteggersi pur riconoscendo sulla carta il potenziale pericoloso di un soggetto politico e consente a questo di continuare a partecipare alle elezioni senza cambiare nome e logo (pur precludendo l’accesso ai finanziamenti pubblici, ma comunque dopo lo stesso iter garantista davanti al Tribunale costituzionale federale dettato per lo scioglimento), mentre un altro paese a democrazia non militante (l’Italia) non scioglie un partito, ma gli vieta di partecipare al voto con certi nomi e simboli – e via via gliene vieta sempre di più, per giunta senza avere scritto regole specifiche in materia – accettando però che partecipi con altre insegne che di certo non implicano un cambio di idee (né lo si potrebbe pretendere o verificare). In Germania, è vero, non è comunque possibile impiegare la svastica in politica o comunque mostrarla in manifestazioni pubbliche, perché una legge lo vieta; in Italia una norma analoga non c’è (del resto non si è portata a termine nemmeno l’approvazione del “ddl Fiano” che prevedeva qualcosa di simile), ma da vari anni di fatto i fasci sono ugualmente banditi. Si può censurare il fatto che a determinati partiti riconosciuti “non illeciti” e comunque non pericolosi non sia poi consentito agire politicamente e alle elezioni – il momento più importante della politica – con le loro insegne, così come qualcuno potrebbe pensare che quei partiti non siano pericolosi proprio perché non si consente loro di partecipare con quei fregi (e comunque non ci sarebbe ugualmente da stare tranquilli). In ogni caso, sul tema si dovrà riflettere ancora” (Cfr. qui