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PERSECUZIONE – ATTO FINALE: LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE! … la “democrazia protetta” non c’è di “diritto”, ma c’è di “fatto” … e la Legge Scelba ha sempre ragione, anche se i fatti la smentiscono!

Bavaglio democratico antifascista - Biblioteca del Covo

«Fra qualche tempo, il Fascismo tornerà a brillare all’orizzonte…. in conseguenza delle persecuzioni di cui i “liberali” lo faranno oggetto, dimostrando che la libertà è quella che ognuno riserva per sé e nega agli altri…»

Benito Mussolini, “Storia di un anno – il tempo del bastone e della carota”, 1944.

Cari lettori, amici ma soprattutto nemici, vi annunciamo che la persecuzione poliziesca a nostro danno, inerente l’accusa pretestuosa del reato penale (sic!) di “apologia di Fascismo finalizzata alla ricostituzione del disciolto Partito Fascista”, iniziata palesemente in modo del tutto arbitrario nel 2017 e conclusasi con il proscioglimento da qualsiasi accusa – perché il fatto non sussiste! – con il rigetto di ogni ricorso presentato dalla procura, come stabilito dall’ultima sentenza della Corte di Cassazione (dell’intera vicenda processuale nei vari gradi di giudizio nel corso degli anni, abbiamo scritto in dettaglio alcuni corposi articoli,  qui e qui e qui e qui e qui ), ha finalmente completato il suo “iter ufficiale” con la pubblicazione delle motivazioni della sentenza della “Suprema Corte” (ecco il testo della sentenza cassazione). Anche in questa fase, purtroppo, la “caccia alle streghe” imbastita dal sistema antifascista, non ha smesso di operare per produrre comunque nei nostri confronti quanti più danni possibile in tutti i modi. Difatti, siamo stati “informati” dell’avvenuta pubblicazione con grande ritardo rispetto ai tempi ordinari e solamente per vie non ufficiali. La cosa di per sé sarebbe di una gravità estrema, se non fossimo ormai pienamente coscienti di sopravvivere nelle condizioni oggettive dei perseguitati, di fatto, di uno “Stato di Polizia”, la cui opera è subordinata primariamente all’occupazione militare permanente della nostra Nazione ed alla vessazione del nostro Popolo (qui). Ebbene, le motivazioni della sentenza di Cassazione, possono essere suddivise in tre diverse parti. Nella prima, si “riassume” schematicamente lo “status quaestionis” e le precedenti motivazioni delle due sentenze, di primo e secondo grado, che avevano portato alla piena assoluzione degli imputati. Nella seconda parte, si rende conto del perché la Cassazione ha formalmente accettato la possibilità di discutere il ricorso avverso alle due sentenze precedenti, presentato dal Procuratore Generale della repubblica, seppure formalmente inammissibile, come avevamo fatto notare noi stessi. Nella terza si motivano le ragioni del suo rigetto definitivo. Ma andiamo a sviscerare tali tematiche in dettaglio e secondo ordine.

Sezione I.  Il M.F.L. non ha “ricostituito il disciolto Partito Fascista” dunque non ha violato la Legge!

Senza voler ripercorrere la sintesi dei due gradi di giudizio precedenti, come invece fa la motivazione della sentenza della Cassazione che abbiamo allegato (chi vuole, può leggersela), cosa che del resto abbiamo già diffusamente analizzato negli articoli precedenti (vedi sopra), vogliamo invece focalizzare la “mens” del “legislatore” attraverso l’ampia citazione che di seguito riportiamo, poiché essa riassume brevemente la “giurisprudenza” relativa al “reato di apologia di fascismo” ed allo stesso tempo pone l’attenzione sul “quid novi” relativo al Libricino del M.F.L. scritto nel 2000 dal Dott. Marco Piraino, nonché sulla “intuizione politica” che già stava sullo sfondo di tale pubblicazione e che, invece, successivamente è stata sviluppata in modo articolato, corretto e coerente proprio dall’Associazione “IlCovo – studio del Fascismo mussoliniano” nonché “Scuola di Mistica Fascista”:

Delineate le coordinate giuridiche idonee a individuare la portata applicativa della norma incriminatrice, esaminati lo Statuto e il programma di MFL, confrontate le risultanze documentali con i parametri ermeneutici indicati dalla Corte di legittimità, diffusamente illustrati in premessa, concludeva la Corte di secondo grado nel senso di non poter ritenere emersa in modo univoco, dalla lettura degli atti, la prova che gli imputati avessero perseguito “finalità antidemocratiche proprie del partito fascista”, atteso che il programma dell’associazione e i messaggi propagandistici contenevano principi assolutamente contraddittori, come tali, quanto meno, inidonei a provocare un pericolo concreto di ricostituzione di un partito avente gli stessi metodi e gli stessi scopi del fascismo. Né avrebbe potuto rilevare la condivisione di taluni obiettivi storicamente perseguiti dalla dottrina fascista (come, ad esempio, il corporativismo), a fronte del principio stabilito dalla Corte di legittimità secondo il quale non è vietata la costituzione e l’attività di movimenti che facciano propria non l’intera ideologia del disciolto partito fascista, ma soltanto alcuni punti programmatici dello stesso. Tanto meno la continua “esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi propri del predetto partito”, prevalentemente rintracciabile nel libretto redatto da PIRAINO e RIDULFO, risultava aver raggiunto un livello tale da prefigurare un “pericolo concreto” di ricostituzione del disciolto partito fascista, dovendosi considerare anche tale condotta, per rilevare penalmente, quale manifestazione di un programma assunto dall’associazione come scopo finale. Al contrario, ad avviso dei giudici dell’appello, qui l’esaltazione si esauriva in un elogiativo repertorio di frasi e discorsi di MUSSOLINI, cui peraltro non conseguiva l’indicazione, da parte dei redattori dell’opuscolo, di obiettivi programmatici con essi pienamente coerenti, in grado di auspicare il metodo di lotta praticato dal fascismo nel corso degli anni e poi culminato nell’annullamento di ogni libertà politica. Trattavasi di un’esaltazione essenzialmente “difensiva” dell’operato di MUSSOLINI e che, rintracciata anche in altri documenti, si appalesava tanto sterile, quanto, a volte, grossolana.  Anche a voler dubitare della sincerità dei propositi democratici palesati dagli associati nello Statuto, doveva notarsi che i riferimenti all’ideologia fascista convivevano, pur sempre, con il modello di Stato programmato al punto G) (Repubblica Presidenziale, Parlamento bicamerale con potere legislativo), nonché, soprattutto, con “la salvaguardia delle libertà di stampa, di associazione, di espressione e di religione”, e il “rifiuto di ogni forma di discriminazione razziale, rivendicando(si) il rispetto di ogni etnia ciascuna con le proprie peculiarità culturali”. E la manifestazione di questi propositi democratici – che il P.M., a detta della Corte di merito, avrebbe ignorato – era sintomaticamente riportata all’interno di appositi canali informativi (sito web e libretto con scheda d’iscrizione), costituenti – per l’appunto – il mezzo per conquistare consenso e adesioni, sicché risultava incoerente e per nulla persuasiva la tesi dell’appellante, che riteneva che gli imputati, proprio mediante lo Statuto, il sito web, le schede di adesione e i libri, avessero costituito un gruppo “concretamente idoneo a creare proseliti e ad operare nel tessuto democratico con ideologia fascista”. In realtà, ad avviso della Corte bresciana, si sarebbe addirittura potuto concludere nel senso del fallimento dello stesso tentativo esperito dagli associati per accreditare il radicamento delle proprie idee nell’ideologia del disciolto partito fascista, considerato come il modello parlamentare proposto dagli imputati e il riconoscimento, da parte di costoro, dei diritti e delle libertà fondamentali non potessero, plausibilmente, coniugarsi, in una sorta di continuità ideale, con il nostalgico ricordo del fascismo mussoliniano, che ebbe a negare con la violenza proprio quei diritti e quelle libertà.

Dalla puntuale citazione di questo stralcio risultano chiari i vari elementi essenziali di tale incresciosa vicenda giudiziaria. In primis, quello di cui abbiamo già discusso in merito a cosa debba correttamente intendersi per “reato di apologia di fascismo” da parte delle istituzioni antifasciste ed in quale modo a norma di legge si concretizzi ufficialmente per le suddette istituzioni la “tentata ricostituzione del disciolto partito fascista”, che è palesemente ed in modo inequivocabile la motivazione essenziale in base alla quale la cosiddetta “apologia di fascismo” si configura quale reato; ovverosia soltanto quando in essa viene ravvisata l’esaltazione finalizzata “concretamente” alla possibilità della “attuazione dei metodi e delle idee proprie del partito fascista da parte di un soggetto politico costituito”; cioè, secondo costoro, il  pericolo di organizzare effettivamente un gruppo che agisca politicamente promuovendo la violenza, il razzismo, l’abolizione delle libertà garantite , secondo quella che, a giudizio insindacabile delle istituzioni antifasciste, era la “modalità propria” del Partito fascista. Dunque, secondo la normativa vigente, qualora si realizzi una tale “esaltazione palese” legata a tali idee e si operi concretamente per realizzarle, in vari modi (per esempio associandosi e dandosi un metodo comune, non importa quante siano le persone coinvolte), allora e soltanto allora si configura il reato della cosiddetta “apologia di fascismo”Per questo motivo, visti gli atti e analizzati i fatti ed i documenti relativi al gruppo dei “Fasci Italiani del Lavoro”, non potendosi ravvisare questa fattispecie di reato così configurato, non è stato possibile condannare concretamente per “apologia di Fascismo” gli imputati, pure qualificatisi pubblicamente come fascisti ed avendo propagandato idee del Fascismo. Appresso, la Corte secondo legittimità, stabilisce, come in base alla giurisprudenza vigente, non sia possibile riscontrare la “ricostituzione del disciolto partito fascista” – e dunque perseguire penalmente – un movimento politico che si ispiri ad “alcune idee” del suddetto partito o ad alcuni punti della sua dottrina, come nel caso di specie riferentesi al Corporativismo o alla Socializzazione fascista propugnati dal MFL. Con ciò risulta chiaro, in modo inoppugnabile, che la rivendicata “tattica” dei cd. “neofascisti” – ripresa “tale e quale” dallo Statuto e dal Programma del MFL ed ascrivibile a pieno titolo alle “correnti politiche intra-sistemiche” – concernente il tentativo dichiarato di voler “cambiare dal di dentro” il Sistema politico dominante pur restando comunque all’interno della cornice costituzionale, risulta ampiamente preventivata, contemplata, usata e tollerata dal Sistema di potere vigente! Nelle stesse sentenze si fa appello proprio alla numerosa casistica giurisprudenziale attinente tali “reati”, quindi, non si tratta affatto di un caso inedito e mai affrontato dalle Corti. Del resto, le vicende della fondazione del MFL, sono assolutamente sovrapponibili e speculari a quelle del precedente partito, “Fascismo e Libertà” di Giorgio Pisanò, di cui il MFL era “filiazione”, avendo oltretutto l’intenzione dichiarata di volere, in qualche modo, proseguirne le orme dei primordi. La stessa presente sentenza, si riferisce in giurisprudenza, proprio ai precedenti legali che videro coinvolto il Pisanò e il suo movimento negli Anni 90 del XX secolo, sovrapponendo i provvedimenti attuali con quelli precedenti. Ulteriore elemento di chiarezza assoluta che si evince dalla lettura delle sentenze relative a tutti e tre i gradi di giudizio inerenti il MFL, è quello relativo alla considerazione su ciò che verterebbe a norma di legge in modo “intrinseco” all’ideale del partito fascista e su ciò che invece non sarebbe di stretta appartenenza a tale ideologia. Nel primo caso, i giudici di tutte e tre i processi ravvisano quali “idee proprie e qualificanti” del partito fascista, la violenza, il razzismo e la volontà di conculcare la libertà dei cittadini per il raggiungimento di un preteso nuovo “ordine”. Nel secondo caso invece, si ritiene da parte dei medesimi giudici che le particolari idee sociali che pure il partito fascista ha agitato in modo sistemico e organizzato (cronologicamente per PRIMO!), non siano “qualificanti e peculiarmente proprie del partito fascista”, ma indipendenti dallo stesso. Al riguardo, la giurisprudenza pare voler ignorare che forme ispirate direttamente al corporativismo fascista, non solo direttamente ma anche dichiaratamente, siano quelle attuate dalle SocialDemocrazie tedesche (per esempio in Germania ed Austria). Tuttavia, non attraverso una valutazione Storico-Politologica universalmente condivisa, ma attraverso un arbitrio compiuto ex lege – la Legge Scelba per l’appunto, che si è arrogata il “diritto” di stabilire e fissare un elemento che non le compete, ovverosia una interpretazione politologica e filosofica di una precisa dottrina politica – la Suprema Corte ha ribadito che gli obiettivi intrinseci e realmente qualificanti il partito fascista, nonché la vera natura della sua opera, sono essenzialmente la violenza, il razzismo, il dispotismo finalizzato alla cancellazione della libertà. Mentre, non connaturati alla natura politica intrinseca del partito fascista sarebbero il Corporativismo e la Socializzazione e tutta una serie di altri elementi filosofico-politico-sociali, seppure espressi platealmente e pubblicamente dal regime mussoliniano. In tal modo, se un partito, nel simbolo e nella retorica, “allude idealmente e storicamente” al Fascismo (da notare infatti che il simbolo del MFL ufficialmente non è, sottolineiamo, non è il simbolo del Partito Nazionale Fascista), proponendo nel suo programma la Repubblica presidenziale ed una rappresentanza sociale corporativa nonché un modello economico che prevede la socializzazione delle imprese, allora si è innanzi ad un movimento politico che si “ispira ad alcuni elementi anche presenti nel partito fascista, ma non propri in modo esclusivo del fascismo”, mentre, qualora si ponesse in essere una prassi politica che, a detta delle istituzioni antifasciste, avesse come obiettivi dichiarati e palesi la “violenza, il razzismo e la soppressione delle libertà costituzionali”, in vista di un presunto “nuovo ordine politico” tutto da stabilire ma differente dalla “democrazia liberale pluripartitica”, allora si sarebbe in modo palese alla presenza di un chiaro “tentativo di ricostituzione del disciolto partito fascista”. La conclusione politica che il legislatore in campo giudiziario pone così in essere, risulta schiacciante e rappresenta il fondamento stesso su cui si è sviluppata l’esperienza storico-politica del M.S.I. neofascista, che doveva istituzionalmente “traghettare” la popolazione italiana, al pari di tutti gli altri partiti dell’arco costituzionale italiano postbellico, verso la piena accettazione dell’attuale forma istituzionale demo-liberale partitocratica, imposta alla popolazione italiana dagli occupanti anglo-americani a partire dal 1945, anche attraverso l’uso, niente affatto secondario, dei “movimenti neofascisti extraparlamentari”, i quali da sempre hanno assolto al preciso compito di recitare ed avallare agli occhi della cittadinanza, proprio quella visione stereotipata e istituzionalmente canonizzata dall’antifascismo di Stato, nonché insindacabilmente prestabilita ex lege (qui) negli ordinamenti vigenti.

Dunque, ribadiamo che l’attuale Sistema di potere demo-liberale, fin dal suo principio ha contemplato la possibilità dell’esistenza legale di un gruppo politico che potesse “esprimere un sentimento nostalgico fascista”, purché nella pratica accettasse di definire la propria attività come “ispirata al fascismo” esclusivamente in relazione a provvedimenti sociali qualificabili come “neutri”, senza invece poter affermare pubblicamente nulla di diverso che contrastasse con l’interpretazione data al Fascismo presente nella Legge Scelba, nemmeno in presenza di DOCUMENTI PROBANTI a confutazione della stessa; viceversa, DOVENDOSI riconoscere apertamente che il fascismo nei suoi caratteri peculiari e distintivi costituiva “idea intrinsecamente malvagia ed operante per il male della collettività”, o al limite, come nel caso dei gruppi extraparlamentari radical-destrorsi, venendo ufficiosamente ed in modo strumentale “tollerato” che si attribuisse da parte neofascista una valenza positiva a tali caratteri negativi stabiliti dalla Legge stessa, al fine concreto di legittimarne il contenuto non solo agli occhi del popolo italiano ma anche da parte di chi diceva di non avversare il Fascismo in modo preconcetto. Con ciò arriviamo proprio al “quid novi” costituito non tanto dal soggetto politico MFL – che come abbiamo appena osservato, ripercorreva obbligatoriamente in modo pedissequo la “prassi consentita” storicamente dalle istituzioni a tutti i partiti neofascisti sistemici di “discendenza missina”- ma del libretto scritto come co-autore dal Dottor Marco Piraino. Difatti, in quel breve compendio, DOCUMENTI STORICI ALLA MANO, si portava a conoscenza il lettore di una interpretazione politica (ma prima ancora “politologica”, attinente alle scienze storiche e politiche), contrastante con l’immagine IMPOSTA UNIVOCAMENTE dalla Legge Scelba (lo ripetiamo: non da studi storici e politici imparziali, ma da una LEGGE!). I Supremi Giudici, come si evince nella citazione sopra menzionata, accusano di “contraddittorietà” le “esaltazioni [definite tali a loro insindacabile giudizio, ovviamente. Ndr] presenti nel libricino del Piraino”, perché, sostanzialmente, nonostante egli (il Piraino) abbia fatto riferimento esplicito e diretto a Benito Mussolini, ai suoi scritti e discorsi nonché a documenti STORICI ufficiali redatti dal Partito Fascista, la soluzione politica a cui lo stesso Piraino perveniva nelle pagine in questione, guidando in tal senso anche il lettore a constatarlo in prima persona, NON CORRISPONDEVA AFFATTO A QUELLA VISIONE DEL FASCISMO COME MALE ASSOLUTO per come rappresentata dalla normativa vigente! Invece, secondo le disposizioni di legge, sempre secondo tutti i giudici espressisi al riguardo nei tre diversi processi, qualora un soggetto politico si dichiari ufficialmente come fascista, in quanto tale, non potrà che tentare di attuare con tutti i mezzi le idee inneggianti alla violenza, al razzismo ed alla soppressione della libertà! Altrimenti, a norma di legge vigente, il soggetto politico in questione, contraddicendo la propria “vera natura”, non sarà qualificabile come “davvero fascista”, motivo per cui i giudici, in riferimento alla condotta del gruppo politico inquisito, si sono visti costretti a scagionarli da qualsiasi accusa, poiché “la qualifica di fascista apertamente dichiarata dagli appartenenti al MFL, è stata palesemente contraddetta dai loro scritti e dalla loro condotta”! In alternativa, essendo obbligatorio riconoscere come valida in senso assoluto l’interpretazione storico-politologica contenuta nella Legge Scelba, seppure relativa ad ambiti che esulano la pertinenza e la competenza strettamente giuridica, si deve accettare di denunciare come “intrinsecamente Fascista” il “male assoluto” ed obbedire alla “legge”, che impone di poter eventualmente costituire gruppi politici solo “sentimentalmente fascisti”, ma coerentemente operanti in linea col sistema demo-liberale, quali parti armoniche dello stesso sistema. Tale elemento crediamo costituisca un fatto di una gravità estrema in un qualunque Stato di Diritto. Difatti, il tenere conto esclusivamente dell’interpretazione prevista nella norma riguardo alla catalogazione del fenomeno politico fascista, come mostra il caso di specie, costituisce una chiara negazione rispetto alla realtà dei fatti, realizzandosi in virtù dell’osservazione letterale ed acritica di una Legge (la già nominata più volte “Legge Scelba”), che stabilisce di fissare arbitrariamente a livello politologico i caratteri di una ideologia in modo assoluto ed univoco, nonostante che i documenti e la realtà dei fatti contraddicano tale definizione, piuttosto che occuparsi di promulgare precisi codici etico-comportamentali e di elaborare specifiche sanzioni in violazione degli stessi! La vera contraddizione oggettiva che emerge in tale vicenda, quindi, NON E’ affatto relativa all’analisi documentale portata all’attenzione dal Dott. Marco Piraino oltre venti anni addietro (e da lui svolta poi, in modo più preciso ed articolato, all’interno dell’associazione “IlCovo – studio del Fascismo mussoliniano” negli ultimi sedici anni!), bensì risiede PALESEMENTE nella stessa Legge Scelba, che NEGA apertamente come la realtà dei fatti relativa al pensiero ed alla condotta espressi dagli imputati, possano corrispondere davvero a quella espressa storicamente dal Fascismo, giacché non conforme al proprio modo di qualificare tale esperienza politica! Quindi, in relazione a tali fatti, si evince con chiarezza che secondo la Legge italiana, “se la Realtà sta in un certo modo, che nega determinati postulati ideologici, tanto peggio per la Realtà”! Ma relativamente a quanto stabilito ex lege, c’è però un “piccolo” particolare di cui dover tenere conto. Ossia, che la negazione della Realtà stabilita da una Legge, che assurge a sua volta al rango di verità assoluta ed incontrovertibile, in questo come in altri casi, mette concretamente a rischio la Libertà dei cittadini, il loro buon nome e la loro reputazione, la loro stessa esistenza! Se poi aggiungiamo che la cornice istituzionale teorico-politica all’interno della quale questa vicenda persecutoria si è concretizzata, è proprio quella democratico liberale dominata da una “narrativa pubblica” grondante garanzie e “rispetto dei diritti e delle libertà inalienabili”, allora, non soltanto si palesa quanto tutto l’iter processuale suddetto risulti stridente con la propaganda garantista istituzionale ufficiale, ma per di più, esso stesso si tramuta in un vero e proprio atto di accusa contro l’ipocrisia dominante dell’intero sistema di potere politico vigente! Dove palesemente, in ben TRE processi celebratisi a spese degli imputati e della cittadinanza tutta, si è affermato da parte degli organi giudiziari che “l’essere e l’agire” diversamente da come si viene arbitrariamente qualificati d’ufficio in virtù di una Legge dello Stato, risulti una “contraddizione” a carico di chi si vede ingiustamente inquisito e perseguitato e non a carico della Legge medesima che esprime delle palesi contraddizioni! Di nuovo: “se la Realtà sta in modo diverso da quanto teorizzato a livello ideologico dalla Legge, tanto peggio per la Realtà”! Così ragionando, dei cittadini innocenti sono stati trascinati a forza per ben tre gradi di giudizio nell’ambito del “processo alle intenzioni” stabilite per legge, ma contraddette dai fatti. Tanto c’è voluto al fine di tacitare definitivamente la pubblica accusa, spinta ad agire nei suoi intenti persecutori dalle stesse istituzioni della repubblica, al fine di giudicare e stabilire da parte dei Giudici il paventato “contraddittorio fallimento” del MFL, risalente secondo questi al fatto che, diffondendo e qualificando la propria propaganda come fascista, ma risultando essa opposta per principi e finalità a quella ascritta d’ufficio al Fascismo dalla Legge Scelba, gli “intenti criminosi” addebitati a priori agli imputati fascisti, o presunti tali, secondo quanto descritto nella legge, ma giammai sostenuti dagli stessi né con parole né coi fatti – ovvero, quelli presumibilmente di “distruggere la società” avvalendosi della violenza, del razzismo e dell’imposizione della privazione delle libertà garantite alla cittadinanza – non sarebbero oggettivamente raggiungibili, dunque, non essendoci concretamente alcuna violazione della Legge ma anche nessun Fascismo! MA NESSUNO ALL’INTERNO DELLE ISTITUZIONI SI PONE IL PROBLEMA DELLA VERITA’ PROFONDA che emerge platealmente da tale scandalosa vicenda! I Giudici per primi non si pongono affatto il problema della Verità di fondo! Anzi, a margine di tali fatti, va inoltre doverosamente rilevato che si è consumato un ulteriore abuso di potere arbitrario e totalmente illegale, sempre da parte delle stesse istituzioni cosiddette democratiche, che hanno platealmente dimostrato come della stessa volontà popolare liberamente espressa, il Governo italiano abbia serenamente fatto scempio. Alludiamo in questo caso all’avvenuto scioglimento ingiustificato ed illegale del consiglio comunale di Sermide (MN) attuato contestualmente all’avvio della summenzionata azione giudiziaria, con il relativo annullamento delle elezioni amministrative ivi regolarmente svoltesi. Un atto che si configura SENZA DUBBIO quale ennesimo reato commesso dalle istituzioni, proprio in virtù di quanto stabilito dalla stessa sentenza definitiva; un reato che sarebbe da perseguire immediatamente, soprattutto alla luce di quanto ribadito da tutte e tre le sentenze processuali e di quello che è scritto esplicitamente in questa motivazione della Cassazione. Infatti, la signorina Negrini è stata eletta regolarmente e democraticamente! La stessa pubblica accusa, per avvalorare la “pericolosità intrinseca” della “propaganda” del M.F.L., ha “sventolato sotto il naso” dei Giudici esattamente la summenzionata determinazione del TAR Lombardia. Al riguardo, la risposta fornita dalla Suprema Corte di Cassazione è di per sé sconcertante: “Né è dato ravvisare una violazione di legge (né, tanto meno, un vizio di motivazione assimilabile alla violazione di legge) nella esatta valutazione, operata dalla Corte bresciana, sulla ininfluenza, nel caso in esame, delle sentenze pronunciate dal Giudice amministrativo per escludere la lista “Fasci italiani del Lavoro” alle elezioni del Consiglio comunale di Sermide e Felonica del 2017, trattandosi di decisioni afferenti esclusivamente a quella competizione elettorale e sfornite di più specifiche verifiche sul programma politico dell’associazione (invece, effettuate in sede penale)”In sostanza, si sta affermando “candidamente” che il TAR ha emesso una sentenza relativa all’annullamento di una competizione elettorale regolarmente svoltasi e obbediente a tutte le norme di legge vigenti, annullando la suddetta competizione per la presunta “inammissibilità di un partito ed un simbolo fascisti in violazione della Legge Scelba”; pur essendo SFORNITO DI VERIFICHE SUL PROGRAMMA POLITICO DEL PARTITO ESCLUSO, nonché PRIVO di un chiaro riconoscimento in sede legale sulla reale ed effettiva presunta violazione della Legge Scelba; violazione che, oltretutto, per ben tre gradi di giudizio, NON è stata riconosciuta da nessun Giudice! Quindi, concretamente, si sta ammettendo in modo implicito che è stato commesso un abuso da parte del Tribunale Amministrativo Regionale, che senza alcun concreto motivo legale, ha annullato in modo arbitrario una competizione elettorale totalmente legale! Tale annullamento illegittimo viene indirettamente rilevato dagli stessi Giudici di Cassazione. E dunque? Una volta che si è entrati nel merito, con la Giustizia Penale che emette TRE SENTENZE che scagionano da qualsiasi accusa gli imputati, che si fa per riparare il mal tolto? Assolutamente NULLA! 

La repubblica delle banane italy-ota, Biblioteca del Covo

Sezione II.  … ma il  ricorso in Cassazione viene accettato ugualmente, benché ciò non sarebbe possibile!

Nell’assurda foga persecutoria istituzionale che emerge fin dal principio di tale querelle, vi sono alcuni elementi che spiccano assai nitidamente. Infatti, tale monstrum giudiziario, iniziato nel 2017 durante il primo mandato presidenziale di Sergio Mattarella (PD) si è concretizzato a causa di un attacco politico diretto e preciso, partito su istigazione dei professionisti dell’antifascismo, che dai loro vari “osservatori democratici” hanno sollecitato l’intervento dell’associazione partigiani lombarda (ANPI Lombardia), la quale si è rivolta alla “Presidenza della Camera” nella figura di Laura Boldrini (PD), che a sua volta ha fatto una apposita interrogazione al “Ministro degli Interni” Marco Minniti (PD) con un preciso intento persecutorio! Al riguardo i fatti, i documenti e gli atti risultano talmente CHIARI da non giustificare l’esistenza nemmeno di uno di ben tre processi; il secondo dei quali celebrato urgentemente nel 2020, addirittura proprio durante la chiusura e la sospensione di tutte le attività a causa del cosiddetto “lockdown pandemico”, quando persino l’attività dei tribunali era stata ridotta drasticamente. Eppure, il dato più sconcertante ed inquietante che emerge palesemente è che nella mens degli accusatori, non c’era “soltanto” la richiesta di perseguire, eventualmente ed esclusivamente, un piccolo e sconosciuto gruppetto che avrebbe presumibilmente violato la Legge vigente e “ricostituito il disciolto partito fascista”, ma c’era di più, molto di più! Questo intento gravissimo è stato dichiarato a più riprese e costituisce il reale fondamento dello stesso ricorso presentato in Cassazione dal procuratore (1). La pubblica accusa, infatti, ha voluto interpretare forzatamente il reato di “apologia di Fascismo” in un modo molto particolare, ossia estensivo rispetto alla stessa normativa vigente, alla luce dell’approvazione parziale (cioè soltanto alla Camera, ma non al Senato, motivo per cui l’iter dalla legge venne bloccato, risultando dunque non approvata!) della proposta di legge presentata dall’allora deputato Emanuele Fiano (PD) di cui abbiamo già parlato diffusamente in altri articoli dedicati al processo; dunque ampliandone volutamente e senza alcuna legittimità la portata, volendo includere arbitrariamente nel reato di “apologia di Fascismo” un ulteriore nuovo elemento definito in modo chiaro dal Fiano stesso nel suo progetto di legge, ovverosia, la “propaganda Fascista”. Secondo tale interpretazione, la suddetta “propaganda”, andava quindi equiparata allo stesso reato di “apologia” per come inteso dalla legge vigente medesima, il cui pericolo “concreto” doveva necessariamente tradursi nella “ricostituzione del disciolto partito fascista sotto qualsiasi forma” secondo i precisi caratteri del modello fascista precedentemente stabilito ex lege. Reinterpretando arbitrariamente la legge in tal senso, allora il pericolo paventato dal procuratore sarebbe stato evidente, sempre a detta dell’accusa, proprio nel contenuto del Libretto “incriminato”, tale da far ravvisare un “pericolo per l’ordine costituito”. In questa maniera, sempre seguendo il tortuoso sillogismo espresso nella linea d’accusa esposta dal procuratore, la propaganda stessa della dottrina fascista basterebbe a costituire di per sé una chiara “sovversione in atto” dell’ordine democratico! In tale modo la persecuzione giudiziaria è stata ufficialmente “motivata” dalla pubblica accusa, per il solo fatto che dei soggetti si sono qualificati politicamente in modo palese come Fascisti, diffondendo pubblicamente le loro idee; ciò le è bastato a far scattare l’allarme di “sistema”, la denuncia del presunto crimine e la relativa repressione – nonostante che tali soggetti col termine Fascismo avessero definito pubblicamente ed in modo documentato una concezione diversamente intesa ed opposta a quella riconosciuta come crimine dalla Legge Scelba, agendo concretamente in modo non conforme a quanto da essa stabilito dover essere qualificabile come “condotta fascista ex lege” (2) – poiché istituzionalmente si presume che soltanto la Legge rappresenti la “concezione veritiera”, per il solo fatto di essere Legge, prescindendo da qualsiasi riscontro avverso ad essa e tralasciando la forzatura attuata dalla pubblica accusa. In tal senso, il Fascista DICHIARATO, in quanto tale (secondo la legge e secondo gli accusatori che a tutti i livelli si sono mossi in questa triste vicenda e che forzatamente ne hanno addirittura ampliato la portata!), avrebbe sicuramente l’obiettivo di distruggere l’ordine  costituito a mezzo della violenza, del razzismo e della soppressione della libertà, anche se le sue affermazioni e la sua condotta smentiscono, negano e contraddicono questi obiettivi paventati dalla medesima Legge; pertanto andrebbe punito, sanzionato ed incarcerato A PRESCINDERE dagli atti, dai fatti e dai documenti che potrebbero smentire tale imputazione, addebitatagli aprioristicamente d’ufficio a causa della propria qualifica di fascista, che secondo costoro identificherebbe già di per sé un reato! Tale modus operandi politico è stato già autorevolmente definito come “democrazia protetta”, proprio nell’ambito culturale dello stesso antifascismo istituzionale che ha preso parte a questa persecuzione. Codesta “democrazia protetta” sarebbe, dunque, il sistema in cui un particolare gruppo politico denominato in un certo modo, assume per legge determinate caratteristiche negative e per il solo fatto di esistere, verrebbe ritenuto pericoloso e necessariamente soppresso, proprio a causa della denominazione assunta o ad esso attribuita legalmente, pur prescindendo dagli eventuali riscontri concreti sia in merito al proprio pensiero ideale che alla relativa condotta politica oggettivamente da esso assunta. Così, in riferimento a quanto esposto dagli accusatori, ogni atto, fatto o documento afferente tale gruppo, identificato univocamente dalla legge come “criminale”, deve essere punito in quanto tale e non in quanto possa aver concretamente costituito un pericolo. Il pericolo, dunque, nella mens della pubblica accusa, dalla manifestazione concreta di un comportamento oggettivo qualificato come reato, passa de plano all’espressione pubblica di un dato pensiero e all’esternazione plateale di determinate opinioni. Agli accusatori democratici, per far scattare la repressione, evidentemente non bastava più constatare l’eventuale pericolo concreto attinente comportamenti “violenti, razzisti e dispotici” da dover impedire a norma di legge, come finora formalmente previsto dalla normativa vigente. Infatti, a tutt’oggi, come gli stessi accusatori ammettono, nessun partito, anche definito esplicitamente dai fondatori come ispiratosi al fascismo, ha mai potuto (né mai potrà!) operare al di fuori del sistema liberale, pur ostentando apertamente critiche nei riguardi dello stesso! Tutti i partiti, i movimenti, i gruppi politici e sindacali, hanno operato ed agiscono obbedendo in pieno ai canoni demo-liberali, perché alla prova dei fatti stilano programmi e statuti perfettamente obbedienti alle leggi del sistema vigente. Quindi, per la pubblica accusa il problema era un altro, ossia, impedire sic et simpliciter che il verace Pensiero ideale Fascista venga diffuso, studiato e compreso, peggio ancora se al di fuori degli schemi interpretativi istituzionalmente stabiliti dall’antifascismo di Stato e rivolti a qualificarne la natura come intrinsecamente malvagia e criminale. Ciò si è concretizzato a mezzo della tattica esplicitata durante il dibattimento – proprio quella posta a fondamento del ricorso in Cassazione – di definire non applicata la Legge Scelba e la successiva Legge Mancino, perché, a detta dell’accusa, il Giudice monocratico in primo grado e la Corte d’appello nel secondo processo, non avrebbero voluto indagare “a fondo” gli “scopi occulti”, del MFL. La Cassazione è stata così “costretta” ad accettare il ricorso. Infatti, nella seconda parte del documento, i Supremi Giudici evidenziano proprio tale questione, a dire il vero mai affrontata fino ad oggi. In breve, pur essendo teoricamente il ricorso di per sé inammissibile – poiché di norma la Cassazione non può essere coinvolta in un procedimento avverso ad una “doppia pronuncia conforme” in senso favorevole agli imputati, per come attestano le sentenze emesse di primo e secondo grado (identiche!) – avendo però il Procuratore Generale ipotizzato in astratto (perché non provato e in teoria lo avrebbe potuto solo a mezzo del ricorso stesso!), che le corti non avessero tenuto conto di “altri scopi” del M.F.L., direttamente riconducibili alla “Apologia di Fascismo” finalizzata alla “ricostituzione del disciolto partito fascista”, la Cassazione ha accettato il ricorso. Così, il Procuratore Generale ha paventato tale possibilità, secondo lui concreta, esclusivamente in base alla presupposta pericolosità in sé dovuta alla diffusione della “ideologia del Fascismo”, arbitrariamente equiparata al reato di “apologia di fascismo” per come descritto dalla Legge Scelba, ma sulla base di un disegno di Legge mai entrato in vigore, ossia quello proposto dal deputato Fiano. Proprio su questa base puramente teorica e totalmente astratta nonché priva di riscontri attinenti il pensiero e la condotta oggettivamente espressi dagli imputati, il Procuratore e tutti i rappresentanti della pubblica accusa, in ciascuno dei tre processi tenutisi nel corso di cinque anni – manifestando con ciò di rappresentare in modo chiarissimo una precisa volontà persecutoria, espressione di una determinata volontà politica presente ai vertici istituzionali ed in tutti i rami del potere statale; ossia legislativo, giudiziario ed esecutivo! – puntavano molto concretamente a creare un precedente giuridico, al massimo livello giudiziario, che di fatto applicasse un disegno di legge mai ratificato definitivamente, tale da fare in modo che il potere Giudiziario, “mosso” da quello Politico (configurando quindi la realtà di un governo autocratico!), arrivasse ad interferire pesantemente ed addirittura a forzare la mano a quello Legislativo. Dunque, se la Cassazione avesse dato ragione al Procuratore, il processo sarebbe stato rifatto d’accapo in base a queste nuove ipotesi di reato, che avrebbero potuto persino portare alla successiva condanna degli imputati, giacché non è mai stato messo in discussione da nessuno che essi abbiano effettivamente diffuso documentazione inerente l’ideologia fascista. Di più, se la mens del Procuratore fosse stata accettata e si fosse successivamente concretizzata una condanna, a quel punto si sarebbe potuta sollevare la questione della costituzionalità, e, in quell’ambito, stabilire o meno la legittimazione ufficiale della cosiddetta “democrazia protetta”. 

In breve, a ben leggere tutti i fatti relativi a questa vicenda, non è difficile capire anche per il lettore non avvezzo a tali questioni, che lo scopo generale di questa persecuzione politico-giudiziaria apparentemente assurda, andava molto oltre il fatto in sé. La “scusante” era meramente funzionale ad un obiettivo ben preciso e di più ampia portata. Infatti, la stessa esistenza politica del M.F.L (dal 2000!) nonché il teorico evento scatenante della elezione della Signorina Negrini al consiglio comunale di Sermide (MN) nella lista dei Fasci del Lavoro, appare più che evidente come non abbiano mai avuto seriamente una vera e concreta rilevanza politica particolare ma abbiano costituito soltanto un pretesto, per il fatto in sé mai negato dagli accusatori che il M.F.L. NON E’ un partito fascista, tantomeno a motivo del fatto che possa essere considerata straordinaria l’elezione a consigliere comunale di un suo appartenente, non essendo la prima volta che veniva eletto al consiglio comunale di qualche piccolo paese un membro di qualche gruppo politico sedicente fascista. Dunque, la vera particolarità del caso giudiziario, non sta affatto, come ripetiamo, nel movimento in sé, ma in ciò che ha rappresentato effettivamente la pubblicazione di quel Libretto. Giacché per la prima volta, attraverso quella pubblicazione datata 2000, all’interno di un partito formalmente non fascista ma in pratica filo-fascista dichiarato, si palesava pubblicamente, con DOCUMENTAZIONE probante, che l’interpretazione politologica in chiave demonizzante del Fascismo stabilita nella Legge Scelba (che la Legge non ha la facoltà di estendere), NON CORRISPONDE ALLA REALTA’ DEI FATTI ASCRIVIBILE AD UNA CONDOTTA STRICTO SENSU QUALIFICATA COME FASCISTA, RISULTANDO PER CIO’ STESSO OGGETTIVAMENTE FALSA NEL PROPRIO FONDAMENTO TEORICO! Inoltre, dopo aver lasciato nel 2002 il MFL, proprio il Dottor Piraino a partire dal 2006 e negli ultimi sedici anni, in uno con tutta l’Associazione “IlCovo – studio del Fascismo”, ha dato  seguito alle intuizioni contenute in quel libretto, integrandone e sviluppandone i contenuti, poi culminati negli studi e negli scritti che la nostra associazione ha pubblicato e diffuso globalmente e che hanno smentito i luoghi comuni platealmente falsi diffusi dall’antifascismo in merito alla filosofia politica del Fascismo, mettendo pubblicamente in discussione la vulgata istituzionale come mai alcun gruppo sedicente fascista ha mai potuto o voluto realizzare in quasi 80 anni di repubblica antifascista. Proprio questo tipo di attività culturale, alla luce delle stesse modalità con cui la pubblica accusa si è mossa nei processi, costituisce oggettivamente il vero movente e l’obiettivo di tale offensiva politica, che a mezzo del pretestuoso attacco ai “Fasci del Lavoro”, ha inteso colpire NOI ed il nostro operato come Associazione “IlCovo”, nella persona del dottor Marco Piraino.

La repubblica delle banane italy-ota, Biblioteca del Covo

Sezione III.  Atto finale: niente”democrazia protetta” per il momento! … ma la Legge Scelba ha sempre ragione, anche se i fatti la smentiscono!

Dunque, la scusa dell’elezione al consiglio comunale di Sermide, in provincia di Mantova, della Signorina Negrini, ha rappresentato soltanto il necessario movente “indiretto” per tentare di vibrare un colpo fatale non tanto al M.F.L. (di cui più che palese è la concreta irrilevanza politica e sociale!), ma direttamente alla possibilità di diffondere il verace Pensiero ideale Fascista che, non a caso, a partire dal 2006, soltanto l’associazione “IlCovo – studio del Fascismo” ha portato avanti su scala mondiale e in modo rigorosamente documentato; prima sul proprio forum e poi attraverso il proprio blog, a mezzo di pubblicazioni cartacee e sulla rete, presenti nelle biblioteche di prestigiosi poli universitari italiani ed esteri, nonché in ambito storico-scientifico su riviste specialistiche internazionali; con l’ausilio di video ed organizzando delle vere e proprie conferenze dal vivo, confrontandosi pubblicamente con personaggi del mondo della cultura e sfidando chiunque a confutare la validità della propria interpretazione del Fascismo a mezzo di argomenti e dati comprovati, senza aver mai alcun timore di confrontarsi con chicchessia. Ebbene, secondo gli scriventi, proprio il “Libello incriminato” ha rappresentato il mezzo pretestuoso con il quale si è tentato di imbastire un’accusa fittizia per riuscire a colpirci direttamente, chiamando in causa il dottor Piraino ed il suo operato, pur facendo appello a questioni risalenti a diversi lustri che teoricamente non ci riguardavano in prima persona, giacché inerenti un soggetto politico a noi estraneo, dunque in modo astuto senza chiamarci direttamente in causa, pur danneggiando direttamente uno dei “pilastri” della nostra associazione, evitando così appositamente di sollevare clamore mediatico su di Noi e sul nostro scomodissimo operato. Dunque, ciò che si è voluto colpire a mezzo di tale persecuzione scatenata nel 2017 e non prima -“casualmente” era da tempo programmata l’uscita della “edizione del decennale” riveduta ed ampliata del nostro libro sull’Identità Fascista, che infatti pubblicammo ugualmente proprio quell’anno! (leggi Qui) – a fronte del “terreno” preparato in parlamento con la proposta Fiano dal 2015, è proprio la diffusione dell’esegesi storico-politologica della verace dottrina del Fascismo da NOI intrapresa con rigore SCIENTIFICO, capace di smentire platealmente con argomenti documentati tutti i falsi luoghi comuni diffusi attorno all’ideale mussoliniano dalla martellante propaganda del Sistema plutocratico massonico antifascista, che domina su scala planetaria! Il perché, cronologicamente, si sia deciso di colpire in quel particolare frangente storico, lo lasciamo giudicare a voi lettori che su questo blog ci seguite dal 2013. Resta agli atti che già nella sentenza di primo grado, il Giudice monocratico, proprio nell’ipotizzare un possibile teorico avallo dell’interpretazione “estensiva” della legge penale per come esposto dalla pubblica accusa (mentre la giurisprudenza vuole che sia specificamente restrittiva, per il fatto che in modo concreto essa straordinariamente impedisce la libertà di pensiero e parola in deroga a quanto stabilito costituzionalmente!), fece chiaramente notare che, accettando ipoteticamente di condannare gli imputati, in virtù di uno impianto accusatorio come quello imbastito in quel processo, si sarebbe di fatto legalizzato il “reato di opinione” e si sarebbe ufficialmente dichiarato quale crimine, anche la sola associazione di cittadini che avesse avuto come scopo la diffusione del pensiero fascista, non importa con quale fine; poiché così sarebbe bastato accusarla di “esaltazione e propaganda” del fascismo per incorrere nel reato. Ad effetto “domino”, la sola presenza dell’idea fascista in società sarebbe stata così equiparata a reato penale e quindi i cittadini coinvolti con essa, perseguiti ed eventualmente incarcerati in modo del tutto arbitrario. Il Giudice rilevava questo elemento, non per fare un “esempio estremo in astratto”, ma perché ciò rappresenta esattamente la “magna quaestio” sollevata dall’Accusa! In breve, si tratta del medesimo concetto che, di fatto, sta già a fondamento dei reati di “negazionismo” istituiti nelle principali liberal-democrazie del cosiddetto occidente, a mezzo dei quali si impedisce, attraverso la repressione poliziesca, la libera Cultura e la ricerca storica indipendente, nonché la libera Opinione. Del resto, se è stato possibile istituire a livello internazionale un siffatto reato, dal punto di vista degli accusatori democratici non si capisce perché si dovrebbe evitare di utilizzarlo anche “localmente”, definendo come “negazionismo”, proprio in virtù dell’estensione del senso di tale termine, tutto ciò che arbitrariamente si ritiene per legge possa costituirlo ad insindacabile giudizio di chi detiene localmente il potere politico in nome e per conto del cosiddetto “occidente liberal-democratico”! L’idea di fondo presente in tali ragionamenti, presuppone il possesso della verità assoluta da parte del potere costituito e perciò risulta pienamente coerente con tale assunto, fondato su di un insindacabile arbitrio stabilito a mezzo di una legge penale, che si arroga la competenze dell’interpretazione politologica del Fascismo. Su di uno stesso arbitrio si può impedire che si studi e si metta in discussione politicamente questa stessa interpretazione. Ecco perché in tale questione non c’entrano nulla le Scienze Storiche e Politiche, né la ricerca della Verità dei fatti! Qui i fatti dimostrano semplicemente ed in modo chiaro che è in ballo da parte delle istituzioni vigenti la necessità di “proteggere politicamente” un intero Sistema di potere, che si regge globalmente su determinati dogmi ideologici, che alla prova dei fatti risultano inconsistenti, ma che per la centralità da essi rivestita ai fini del mantenimento del potere politico da parte della “casta dominante”, si vogliono rendere permanenti ed indiscutibili in modo coercitivo, secondo modalità poliziesche, instaurando un regime persecutorio a danno di chi osa dubitare della versione ufficiale. Vorremmo far notare al lettore di non lasciarsi trarre in inganno dal fatto che nella fattispecie di tali reati, a fronte delle numerose denunce penali effettuate da determinati soggetti politici, quasi mai si arriva ad una effettiva condanna ed al carcere. In realtà, in questa fase storica di transizione, lo stesso iter processuale innescato col contorno dell’attacco mediatico a sostegno di esso, costituisce la vera parte essenziale dell’atto persecutorio! Difatti, in questo caso, ben tre processi (non uno, tre!), con relativi costi morali e materiali tutti sopportati esclusivamente da persone innocenti di ogni crimine (!), rappresentano di già un colpo assestato alla vera Libertà del cittadino, che in teoria dovrebbe essere innocente sino a prova contraria e non viceversa! Tra l’altro, le sentenze emesse, che in linea teorica dovrebbero avere anche un effetto “negativo” sulla carriera degli accusatori seriali smentiti platealmente nei loro teoremi accusatori, i quali dovrebbero risarcire per il male procurato ingiustificatamente alle parti offese (lese nel loro onore, nella loro dignità, nella loro libertà, nel loro buon nome, nella loro capacità economica ecc., ecc.), invece non producono null’altro se non l’evitata prigione per i soggetti ingiustamente perseguitati! Così, tali atti hanno un chiaro valore politico vessatorio, propedeutico alla minaccia ed all’intimidazione generale della collettività da parte di chi si ritiene al di sopra della cittadinanza, in virtù dell’occupazione di ruoli politici istituzionali. Difatti, chi non ha l’opportunità di investire tempo e danaro nella difesa della propria libertà e della propria onorabilità (sic!), subendo peraltro un forzato logorio della propria salute psico-fisica, potrebbe persino finire in galera senza aver commesso alcun reato ma solo per il capriccio di qualcuno “piazzato” nelle sfere alte del potere politico. Tale modalità di sopraffazione istituzionale, eseguita con metodi che nulla hanno da invidiare a quelli intimidatori esercitati da carnefici sulle proprie vittime, punta ad essere “efficace” nell’incutere il timore della persecuzione poliziesca nella maggioranza dei cittadini! Ma a nostro avviso, tutto ciò rientra pienamente nella tipica condotta che configura in modo ormai palese la vera natura della forma politico-istituzionale del nostro paese, ossia, quella di un “governo in stato di soggezione”, in cui le istituzioni politiche ufficiali sono soggette in tutto e per tutto al volere della “entità politica” che occupa militarmente la Nazione da quasi 80 anni e che ad esse detta legge, esorbitando in tutto e per tutto le funzioni proprie dello stato da essa occupato, nel senso che la volontà del popolo non ha alcun concreto valore né può disporre di alcuna autentica rappresentanza dei propri reali interessi! Ognuno, allora, tragga le proprie considerazioni su che genere di “profumo di libertà” respirano concretamente oggi i cittadini italiani!

Per concludere e riassumere: la “mensaccusatoria espressa dal procuratore (ma reiterata in tutti e tre i processi dai persecutori!) e confermata dalle motivazioni riportate nella Sentenza di Cassazione, verte sulla intangibilità “religiosa” dell’interpretazione politologica del Fascismo presente nella Legge Scelba e sulla necessità di impedire con qualsiasi mezzo – anche estendendone arbitrariamente ed in modo forzoso la portata al di fuori di quanto previsto dalla medesima Legge – la diffusione delle idee fasciste a qualunque titolo. Invece, per la Cassazione, coerentemente con le disposizioni di Legge inerenti la norma attualmente vigente, chiunque, pur qualificandosi o venendo qualificato come fascista,  senza fare uso né esaltando l’uso politico della violenza, senza proclamarsi razzista né esaltando il razzismo e senza volere conculcare le libertà garantite, viceversa, affermando con argomenti e fatti, contrariamente all’interpretazione presente nella Legge Scelba, che il Fascismo NON RAPPRESENTA AFFATTO IL “MALE ASSOLUTO“, così facendo contraddirebbe la vera natura del Fascismo, “fallendo platealmente” nel tentativo di “ricostituire il disciolto Partito Fascista”, cercando  di radunare consenso intorno ad un movimento politico o ad un gruppo o associazione che costituzionalmente risulta di fatto “ammissibile”, perché solo “sentimentalmente di natura fascista”, pertanto non risultando perseguibile a norma di legge, in quanto sulla base di tali fatti non sussiste alcuna violazione della legge stessa poiché non ci sarebbe alcun vero “pericolo fascista” per le istituzioni democratiche. Invece, l’eventuale ammissibilità dell’interpretazione politologica in chiave estensiva, perorata e ribadita dall’accusa e rivolta ad accreditare che il Fascismo rappresenta il “male assoluto”, dal quale è lecito difendere la comunità a tutti i costi, avvalendosi in modo generalizzato anche del reato di opinione, potrebbe coerentemente portare le istituzioni ad avallare legalmente la cosiddetta “democrazia protetta”, ovvero, dovrebbe spingerle a compiere il passo finale per la costituzione di uno “schietto e palese” Stato di Polizia.  A questo proposito vogliamo far notare che, di fatto, anche se non di diritto, la “democrazia protetta” in Italia è già operante, perché le istituzioni e il potere “politico” hanno dimostrato proprio con questa vicenda giudiziaria di comportarsi esattamente come se essa fosse ormai formalmente dichiarata. Infatti, c’è chi, in modo onesto, persino nel campo dell’antifascismo, lo ha fatto presente (3). Soltanto che, grazie a Dio, proprio a fronte di ciò che si è verificato in questi ultimi 16 anni, con la diffusione dei lavori politologico-storiografici realizzati e diffusi globalmente dalla nostra associazione, che hanno messo seriamente in crisi il sillogismo antifascista del “Fascismo = male assoluto”, poter giustificare agli occhi della cittadinanza la formalizzazione di un passo politico del genere e farlo passare come una misura di tutela della libertà, diventa sempre più complicato. Giacché si andrebbe a coinvolgere in modo ingiustificabile non soltanto la giurisprudenza inerente la XII Norma transitoria e finale della Costituzione antifascista, bensì si andrebbe a ledere tutta una narrativa particolare, volta sinora a giustificare l’ipocrisia della imperante propaganda dell’occupante anglo-americano nel cosiddetto “occidente democratico”, totalmente incentrata sulla retorica della salvaguardia del rispetto delle libertà individuali inalienabili, che ha nutrito la cittadinanza con un cumulo di falsità fino ad oggi. Evidentemente, la posta in gioco non è affatto trascurabile, quindi, cari lettori, adesso potete meglio comprendere la vera portata del lavoro gigantesco che stiamo realizzando e che proprio in virtù di quanto fin qui relazionato, assume chiaramente un valore di portata Storica in tutti i sensi! Che Dio ci assista sempre in questa impresa!

IlCovo

NOTE

(1) In merito alla gravità delle obiezioni sollevate nel ricorso in cassazione, alleghiamo copia del documento, i cui contenuti sono particolarmente inquietanti: Ricorso della Procura.

(2) La linea seguita nel dibattimento innanzi ai Supremi Giudici della Corte di Cassazione è stata di seguito riassunta : Memoria Difensiva.

(3) Giova soffermarsi sulla “vexata quaestio” della “democrazia protetta”, i cui studi, accreditati ufficialmente, sono del ricercatore G. Maestri, la cui provenienza è al di sopra di ogni sospetto. Nell’articolo che anch’egli dedica alla presente questione, si afferma, dopo l’analisi giuridica inerente la materia del contendere, quanto segue: “…colpisce vedere che un paese a “democrazia protetta” (la Germania) sceglie di non proteggersi pur riconoscendo sulla carta il potenziale pericoloso di un soggetto politico e consente a questo di continuare a partecipare alle elezioni senza cambiare nome e logo (pur precludendo l’accesso ai finanziamenti pubblici, ma comunque dopo lo stesso iter garantista davanti al Tribunale costituzionale federale dettato per lo scioglimento), mentre un altro paese a democrazia non militante (l’Italia) non scioglie un partito, ma gli vieta di partecipare al voto con certi nomi e simboli – e via via gliene vieta sempre di più, per giunta senza avere scritto regole specifiche in materia – accettando però che partecipi con altre insegne che di certo non implicano un cambio di idee (né lo si potrebbe pretendere o verificare). In Germania, è vero, non è comunque possibile impiegare la svastica in politica o comunque mostrarla in manifestazioni pubbliche, perché una legge lo vieta; in Italia una norma analoga non c’è (del resto non si è portata a termine nemmeno l’approvazione del “ddl Fiano” che prevedeva qualcosa di simile), ma da vari anni di fatto i fasci sono ugualmente banditi. Si può censurare il fatto che a determinati partiti riconosciuti “non illeciti” e comunque non pericolosi non sia poi consentito agire politicamente e alle elezioni – il momento più importante della politica – con le loro insegne, così come qualcuno potrebbe pensare che quei partiti non siano pericolosi proprio perché non si consente loro di partecipare con quei fregi (e comunque non ci sarebbe ugualmente da stare tranquilli). In ogni caso, sul tema si dovrà riflettere ancora” (Cfr. qui

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