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ITALIA RAZZISTA? – Genesi del “Ministero dell’Amore” nel tempo del post-umanesimo -PARTE I

Il Preambolo.

Nell’era della plutocrazia imperante, dove il Fondo Monetario Internazionale con sede a Washington  detta legge a tutti i popoli del mondo, dove sulla pelle delle nazioni europee da oltre atlantico è già stato deciso per conto nostro, e senza interpellarci, dei nostri destini (vedi qui), i media ufficiali adesso ci tartassano informandoci della nuova emergenza planetaria! Il 30 ottobre 2019, ha visto la nascita infausta di una speciale “Commissione parlamentare”, che trae ispirazione dalla denuncia di alcuni fatti particolari. Tale “commissione”, le cui prerogative sono attualmente ancora tutte da chiarire, ha il compito precipuo, si dice, di “vigilare sull’odio e sul razzismo” [1]. Ufficialmente, la giustificazione per la creazione di una tale istituzione va fatta risalire alle denunce effettuate da un organismo privato di parte, ossia schierato politicamente, che nulla ha da spartire con alcuna funzione pubblica: il cosiddetto “Osservatorio sull’Antisemitismo”. Tale “Osservatorio”, che si occupa di controllare e denunciare sulla Rete Internet (e non solo) esternazioni di presunto “odio e razzismo”, in specifico contro gli ebrei, ha segnalato non meglio dimostrati episodi di “insulti, minacce e idee razziste” che sarebbero stati diretti nei confronti della Senatrice Segre, già vittima della persecuzione antiebraica attuata durante l’ultima guerra mondiale dal Partito Nazional-Socialista tedesco. Questa segnalazione, che ha avuto quale principale cassa di risonanza mediatica il quotidiano “La Repubblica” (anch’esso notoriamente schierato!), ha fornito il pretesto politico affinché venisse costituita siffatta speciale “Commissione di vigilanza contro l’odio e il razzismo” ed in conseguenza di ciò, la Senatrice Segre, descritta quale “vittima di centinaia di insulti quotidiani e minacce”, ha così beneficiato di una scorta, affinché venga protetta, in quanto la sua vita, sarebbe addirittura in pericolo!

I fondamenti della questione.

Fin qui la teoria che ci viene propinata dai media ufficiali… ma andiamo adesso alla realtà dei fatti! La “Commissione Segre” non nasce, infatti, senza una motivazione politica concreta. Essa, verosimilmente, non è da ricercarsi, però, nelle segnalazioni del cosiddetto “Osservatorio sull’Antisemitismo”, un organo politico sulla cui obiettività è lecito nutrire seri dubbi (così come nei confronti della suddetta Commissione). La sua reale giustificazione va ricercata nella campagna di odio ideologico antifascista (ma ciò rappresenta solo un paradosso apparente) che si è sviluppata incessantemente in Italia già dalla fine della guerra civile (1943 – 1945) e che si protrae costantemente fino ad oggi. Difatti, come in un gioco di specchi alla rovescia, le categorie politico-sociali che già furono vittime di discriminazioni o persecuzioni di qualsivoglia genere, cagionati dalle nazioni sconfitte in guerra nel 1945, basando la propria identità su questo status di vittime (vero o presunto ma che comunque ha acquisito, nel frattempo, un carattere permanente ed indiscutibile), hanno, a loro volta, istituzionalizzato di fatto un “odio perpetuo giusto” diretto contro gli ex “persecutori” (ai cosiddetti “giusti” poco importa se, a loro volta, veri o presunti!) e tramandato di generazione in generazione anche contro gli eredi politici di costoro (o supposti tali!), livellando concettualmente sul piano storico e politico (per evidenti fini propagandistici!) i principali soggetti politici sconfitti di quella stagione, cioè il Fascismo ed il Nazional-socialismo; equiparandone scorrettamente le responsabilità, a prescindere dai fatti storici concreti. Tutto ciò al fine di creare artificiosamente un’unica categoria politico-ideologica (mai davvero esistita sul piano storico!), il cosiddetto “nazi-fascismo”, da additare al pubblico disprezzo dell’umanità quale eterno capro politico espiatorio di tutti i mali della società; un nemico fittizio ma buono per tutte le circostanze e tutte le stagioni! Ebbene, malgrado siano trascorsi settantacinque anni dai tragici fatti chiamati in causa (sempre a sproposito!), le principali categorie politiche del nostro panorama nazionale (ma anche europeo!) sono state immobilizzate all’interno di tale schema di comodo precostituito. Nonostante gli evidenti mutamenti storici e politici avvenuti dalla fine della Seconda guerra mondiale, a causa però della totale assenza di autonomia e indipendenza politica all’interno della “zona euro-mediterranea sottoposta all’influenza statunitense”, tali tipologie propagandistiche sono state mantenute inalterate (proprio perché congeniali agli interessi statunitensi!) persino a dispetto dell’assenza concreta di un soggetto politico effettivamente e seriamente qualificabile come fascista, col risultato di rendere permanente lo stato di “guerra civile ideologica” e di divisione politico-sociale del popolo italiano, favorendo in questo modo il consolidamento della “Strategia della tensione Globale” [2], in virtù della quale, la creazione di “nemici”, reali o immaginari, risulta determinante all’interno di un simile quadro tattico, egemonizzato dalla presenza degli Stati Uniti. Tali “nemici” hanno il compito di rappresentare un archetipo negativo che (essendo arbitrariamente classificato in modo ufficiale quale “male assoluto” da chi gestisce il potere politico per conto dell’ “occupante atlantico a stelle e strisce”) in virtù di tale pretesto, finiscono per costituire la giustificazione per qualsiasi intervento di contrasto al dissenso montante verso lo status quo imperante. Fu dopo l’armistizio di Cassibile del settembre del 1943, seguito dal trattato di Pace del 1947 firmato a Parigi, che in Italia si dovette procedere ufficialmente a costituire per legge l’archetipo del “fascista malvagio e sterminatore” da perseguitare. Obbedendo agli ordini imposti alla nazione italiana nei trattati ratificati dai governi di coalizione guidati da De Gasperi (ossia il governo “ombra” statunitense!), venne di fatto istituito il primo reato d’opinione, “padre” di tutti quelli che sono venuti in seguito. In nessun modo si doveva permettere al popolo italiano anche solo di “tentare” (il reato risiede già nel “tentativo”) di riassociarsi sotto una qualsiasi forma che giudicasse differentemente l’esperienza fascista rispetto alla condanna totale e inappellabile di già comminata dal governo militare d’occupazione anglo-americano. Le successive leggi, “Scelba” e “Mancino” (non a caso tutti ministri democristiani!), per dare corpo giuridico alla disposizione costituzionale “transitoria”, pur cercando di cavillare per non incorrere nell’accusa di anti-costituzionalità, hanno creato quale fattispecie di reato la cosiddetta “apologia del fascismo” [3], sulla quale rimandiamo alla letteratura competente. Quello che va rilevato in questa sede è che codesto “reato”, costituisce il naturale fondamento dell’estensione del significato negativo associato alla parola “fascismo” e inserito dai legislatori nelle medesime leggi trattate. L’assurdo giuridico, oltre alla creazione di fatto del reato di opinione in una cosiddetta “repubblica democratica e pluralista”, sta nella sanzione persino delle supposte “intenzioni” del giudicato (su questo verte, per l’appunto, il reato di “apologia del fascismo”, ossia, nella supposta intenzione, ravvisabile a discrezione del magistrato di turno, di percepire in tale “apologia” il concreto tentativo di riorganizzazione del disciolto Partito Nazionale Fascista!) e nella evidente penalizzazione del “dissenso” politico. Codeste leggi si soffermano sia sugli ipotetici “intenti” che sugli“atti concreti” del giudicato, ovviamente livellando e confondendo tra loro in modo capzioso il significato di tali termini. Gli uni e gli altri, cioè, (a seconda della mentalità del giudicante) possono essere messi sullo stesso piano; addirittura, potendo, a loro volta, essere parificati alla “violenza, il razzismo e la soppressione delle libertà”, in quanto tali. Persino la semplice “denigrazione dei valori democratici”, senza specificare in cosa debbano consistere tali “valori”, può essere considerata penalmente perseguibile alla stessa stregua della costituzione di gruppi armati per la sovversione e il terrorismo [4]. La voluta genericità di tali norme (ricercata appositamente!) ha dato adito alla più estesa interpretabilità delle stesse, permettendo con ciò di rimanere sempre sul filo della costituzionalità. Di fatto, sino ad oggi, i processi per tali reati raramente si sono conclusi con una condanna penale. Ma politicamente, hanno costituito la base per la creazione di ulteriori inasprimenti legislativi (vedasi la “Legge Fiano” [5], oppure i cd. “reati di omofobia”) che costituiscono una pesante ipoteca sulla vita politica nazionale ed una formidabile arma di ricatto a danno di chiunque voglia fare seriamente politica, senza perciò soggiacere all’arbitrio della “nomenklatura istituzionale” prona agli ordini di Washington. Ciò che è indispensabile notare, è la creazione dell’archetipo negativo, in questo caso del “mostro fascista”, per poi associare ad esso i più vari atteggiamenti deplorevoli, come la violenza, il razzismo o la semplice brama di distruzione, da stigmatizzare pubblicamente, a mezzo di cicliche campagne mediatiche orchestrate dall’informazione di regime antifascista, tutto ciò sempre prescindendo dalla verità storica! Nel caso di specie, la sanzione giuridica viene giustificata a causa del cosiddetto “pericolo di ricostituire il disciolto Partito Nazionale Fascista”, associato anche all’ “opinione” espressa dal giudicato, che a tale “pericolo sociale” potrebbe aspirare o potrebbe pervenire. Si deroga, così, alla concezione giuridica in sé, a causa di un presunto “stato di emergenza perpetuo” dovuto alla “pericolosità” persino dell’opinione espressa pubblicamente, considerata in sede di giudizio e rafforzata dalla propaganda di guerra svolta dagli organi più o meno ufficiali al soldo del potere costituito antifascista, o meglio, del “padrone d’oltre oceano”! Per questo motivo è necessario al sistema di potere vigente, pena il crollo dell’intera impalcatura politica da esso imbastita, che “l’opinione politica” colpita da tali normative liberticide venga mostrata alla pubblica opinione quale la più turpe e disgustosa attitudine anti-umana. Solamente in tale modo la massa può essere portata ad accettare passivamente l’attuazione dei provvedimenti di polizia politica e militare altrimenti inaccettabili, che rappresentano, ironia della sorte, una prassi diffusa e consolidata proprio in quei regimi che la partitocrazia antifascista da sempre, in modo incessante ed ipocrita, si permette di stigmatizzare …almeno a chiacchiere!

L’estensione del reato d’opinione.

A partire dai presupposti appena ricordati, il concetto del reato d’opinione è stato così esteso, presupponendo la paventata “pericolosità intrinseca” delle opinioni prese in esame – ovvero quelle che, presumibilmente, denigrano le istituzioni ed il sistema politico vigente (l’unico riconosciuto come legale e valido!), oppure, quelle che apprezzano esperienze storico-politiche diverse nei principi da quanto  propugna la liberal-democrazia degli antifascisti – ed assommandole alla diffamazione ed ai crimini in senso lato (affinché il pensiero dissidente possa essere identificato quale “apologeta” di ciò, venendo qualificato nella propaganda antifascista così come un “male assoluto”; anzi, quale prototipo dell’apologia di tale “male”), ampliando così il concetto attinente il presunto reato, istituzionalizzandolo come tale, anche negli organismi giuridici internazionali. Al riguardo, l’analoga promulgazione di una legge che istituisce il reato di “negazionismo della Shoah” [6], rappresenta un unicum nella storia del Diritto, costituendo però l’evidente corollario scaturito dai presupposti summenzionati. Tuttavia, proprio con la fattispecie di questo reato, si è andati ben oltre le fantasie liberticide più spinte. Infatti, persino coloro che nell’ambito storiografico (oltre a quello politico!) mettono in dubbio o negano a vario titolo l’avvenuta persecuzione antiebraica finalizzata allo sterminio fisico dell’intero ebraismo da parte della Germania nazista, non importa se avvalendosi di una documentazione storica o scientifica ad hoc o meno, sono considerati in tutto e per tutto alla stregua di criminali, venendo pertanto perseguiti a livello internazionale. La particolarità di tale abominio giuridico, la cui problematicità è stata rilevata anche da alcuni sostenitori di tali provvedimenti [7], sta nella definizione dell’archetipo del cosiddetto “male assoluto”, irrinunciabile in questa fattispecie di reati di opinione. Ebbene, per poter giustificare un assurdo giuridico di tal fatta, la negazione della “Shoah” (reato in cui si incorre anche soltanto col discutere il ridimensionamento del numero delle vittime o mettendo in dubbio la sistematicità delle esecuzioni), è stata associata alla “istigazione al razzismo e alla violenza”. Ovverosia, equiparando la posizione di chi nega (anche solo sul piano delle idee o della ricerca), la sistematicità dello sterminio degli Ebrei europei da parte dei nazisti, o comunque ne ridimensiona la portata, a quella di chi starebbe intrinsecamente istigando alla violenza e al razzismo contro il suddetto gruppo etnico-religioso! La dimostrazione della coerenza e della razionalità di tali affermazioni non è di nostra competenza. Ma, per trovare una qualche giustificazione “morale”, assolutamente necessaria vista l’enormità e la gravità di siffatta impostazione giuridica, il “reato di negazionismo” non poteva rimanere privo della “associazione d’idee” testé descritta. Dunque, l’equiparazione tra la negazione di un fatto storico e una condotta riconosciuta come violenta e/o razzista in sé, era una conseguenza necessaria per chi progettava da lungo tempo di addivenire alla promulgazione di simili mostruosi provvedimenti legislativi. Ecco a cosa serviva, fin dal principio, la creazione dell’archetipo negativo, del “mostro politico”. Al fondo di tali leggi non vi è tanto, dunque, la volontà di stigmatizzare e perseguire una specifica condotta generica per prevenire fenomeni  riconoscibili pubblicamente come di per sé negativi, quali il razzismo o la violenza (tra l’altro, comunque, avvalendosi di istituti eccezionali che travalicano quelli già previsti dal Diritto). L’obiettivo vero di tali manovre, invece, è rappresentato proprio dalla volontà di colpire la critica in quanto tale, non importa se diffamante o comprovata, nei confronti di uno specifico gruppo etnico-nazionale, politico-sociale e religioso, quello rappresentato dagli ebrei! Gli stessi reati di opinione creati in Italia, hanno come scopo precipuo la “indiscutibilità sul piano storico” delle ragioni e della modalità dell’avvenuta persecuzione, primariamente a danno di tale gruppo e secondariamente anche in relazione a certe altre categorie, che sono state “definite” quali destinatarie principali dell’ “odio generalizzato”. In questo contesto appena descritto, la realtà dei fatti, ovvero, se esista realmente o meno una emergenza concreta di “odio, violenza e razzismo”, passa, di fatto, totalmente in secondo piano! E pensare che proprio di recente, nel luglio 2018, il parlamento israeliano, in evidente controtendenza verso le “mode politiche del momento” in voga tra i governi filo U.E. del continente europeo, ha approvato solennemente la legge su “Israele come stato-nazione esclusivamente  ebraico”, legalizzando in modo ufficiale la discriminazione nei confronti di tutti gli altri gruppi etnico-religiosi, pur abbondantemente presenti al proprio interno [8]. A corroborare ulteriormente la nostra analisi, provvede anche l’ex ministro della repubblica antifascista C. Giovanardi, in una intervista ad un noto giornale generalista italiano. Le sue dichiarazioni, che citiamo brevemente a memoria, sono di questo tenore: “…Sono consapevole di questi rischi [assolutizzare la Shoah come archetipo del male, ndr.]: la possibilità di cadere nella perversa concorrenza tra le vittime, per cui ognuno vuole la propria legge memoriale; e anche il rischio di alimentare i pregiudizi sul presunto “privilegio” degli ebrei. In realtà la categoria di genocidio nasce proprio dalla specificità della Shoah, che è diventata il simbolo del male radicale. E la Dichiarazione dei diritti dell’uomo, nata dalla riflessione sull’Olocausto, segna il passaggio dalla specificità del genocidio ebraico alla universalità del crimine contro l’umanità. Quindi una legge che punisce solo il reato di chi nega la Shoah non è particolare ma universale”( presente qui ). Giovanardi, descrive una realtà di fatto, dove la persecuzione antiebraica ad opera dei nazionalsocialisti tedeschi, assurge ad archetipo assoluto del male. Dunque, secondo tale visione manichea, non possono esistere (né possono mai essere esistiti in passato!) di fatto e di diritto, altri “mali” equiparabili a tale persecuzione, anche qualora si fosse in presenza di una oppressione responsabile di un numero di vittime numericamente più consistenti, sebbene in modo clamoroso gli esempi storici al riguardo non manchino affatto. Per non parlare, poi, di casi documentati ed evidenziati anche da ricercatori ebrei “dissidenti” (rispetto al pensiero unico assurto al rango di “dogma di fede laico”!), ed esempio N.J. Finkelstein o L. Rapoport, riguardanti l’assurdo di cancellare la persecuzione antiebraica messa in atto da altri partiti o regimi come quello sovietico, ad esempio [9]); o l’assurdo di tacere sull’origine del pregiudizio antiebraico moderno, che è parte fondante del movimento socialista internazionale [10]. La persecuzione ad opera del partito Nazionalsocialista, è stata così archetipizzata, per cui l’unico vero “partito razzista, totalitariamente sterminatore” ormai, di fatto, risulta essere stato solo quello di Hitler. Così come, sempre all’interno di tale visione distorta degli eventi storici, tutti i soggetti politici che ebbero a che fare con la Germania Nazionalsocialista in qualità di alleati, come le nazioni del cosiddetto “Asse”, perdono tutti le proprie caratteristiche peculiari che ne distinguevano la storia, l’ideologia ed i comportamenti politici, per essere equiparati, all’interno della categoria del cosiddetto “nazifascismo”, a quel che ufficialmente viene qualificato come “Il male assoluto”. Una categoria politica che certifica come la realtà della “guerra civile permanente” in cui si trova l’Italia, inventata a suo tempo dagli anglo-americani quale propaganda di guerra, continua ininterrottamente ad essere utilizzata, poiché pervicacemente instillata nella popolazione italiana con tutti i mezzi di comunicazione, da oltre settantacinque anni di propaganda antifascista-atlantista di Stato! Così il cerchio è stato chiuso: razzismo e violenza = fascismo = nazismo = male assoluto! …e la discussione deve finire lì! Punto! …sono loro che hanno deciso così!

RomaInvictaAeterna

NOTE

[1] Vedere ad es. “Che compiti avrà la commissione contro l’odio di Liliana Segre” (qui). : “La commissione contro il razzismo e l’antisemitismo sarà costituita da 25 senatori. Come tutte gli altri organi parlamentari di questo tipo, potrà proporre ed esaminare preventivamente le proposte di legge a questo proposito e, in casi specifici, procedere direttamente alla loro approvazione. Avrà inoltre un importante ruolo di stimolo. Potrà infatti controllare e sollecitare l’attuazione delle leggi e delle convenzioni relative ai fenomeni di intolleranza, e promuovere iniziative e campagne di sensibilizzazione sia a livello nazionale che internazionale. E, naturalmente, la stessa figura di garanzia di Liliana Segre servirà a sottolineare l’autorità e l’influenza della commissione.”

[2] Cfr. “L’Italia vittima perenne della strategia della tensione”, qui .

[3] Cfr Legge 645/52: «..quando un’associazione, un movimento o comunque un gruppo di persone non inferiore a cinque persegue finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza, o svolgendo propaganda razzista, ovvero rivolge la sua attività alla esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi propri del predetto partito o compie manifestazioni esteriori di carattere fascista.»

[4] Idem.

[5] Cfr. “Pantomima Antifascista…”, qui .

[6] Cfr. ad es.: Negazionismo: in Gazzetta la nuova legge, qui .

[7] Idem: “La modifica della legge del 1975 solleva non poche perplessità sia sul piano dell’opportunità della scelta politico-criminale sia sul piano tecnico-formale. Sotto il primo profilo non possono sfuggire, anche considerato che il pensiero negazionista in Italia è espressione, secondo gli studiosi, di una sparuta minoranza (v. Germinario, Negazionismo in Italia, in Dizionario dell’Olocausto, Torino, 2004, 503-507), i rischi di contrasto con le libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.) e di ricerca scientifica (art. 33 Cost.), stante, in particolare, la difficoltà di distinguere con sufficiente rigore tra negazione e revisione di un fatto storico. Passando al secondo profilo, quello tecnico-formale, occorre segnalare che la norma penale contro il negazionismo poteva essere scritta meglio, al fine di evitare tensioni, invero assai marcate nel testo vigente, con il principio di precisione descrittiva e di pregnanza del fatto, parte irrinunciabile del nullun crimen sine lege e strumento di garanzia sostanziale dai rischi dell’arbitrio giudiziario. A proposito, è assai discutibile, in particolare, la scelta del legislatore che, forse preoccupato dall’esigenza, in sé lodevole, di tutelare le vittime di tutti i crimini internazionali (e non solo di quelli riconosciuti), ha, infine, espunto la clausola limitativa di responsabilità che richiedeva il previo riconoscimento internazionale del fatto storico oggetto di negazione. Se è vero che tale previsione poteva ingenerare attriti con il principio di pari tutela dei gruppi umani, è altresì incontrovertibile che la stessa avrebbe sortito l’effetto positivo di delimitare in modo più nitido lo spazio di rilevanza penale delle condotte punibili. In secondo luogo, e sempre con riferimento agli aspetti tecnico-formali, la scelta di punire il negazionismo poteva essere più opportunamente declinata prevedendo semmai, così come aveva chiaramente indicato la stessa Corte EDU in Perinçek, in adesione con la sentenza Varela Geis della Tribunal Constitucional de España del 2007, che non sia rilevante qualsiasi discorso negazionista, ma esclusivamente quello che persegue il fine di giustificare un genocidio, un crimine contro l’umanità o un crimine di guerra. Tale criterio, ancorché disatteso dal legislatore nostrano, si auspica possa essere adottato dagli interpreti, quale requisito irrinunciabile per l’applicazione del nuovo art. 3, co. 3-bis, l. n. 654/1975. Pena la sua illegittimità costituzionale, per violazione dell’art. 21 Cost.”

[8] Cfr. ISRAELE. Knesset approva legge Stato-nazione ebraica. La discriminazione ora è ufficiale, 19 luglio, 2018.

[9] Si veda lo stesso libro di L. Rapoport, La guerra di Stalin contro gli Ebrei, Rizzoli, 2002.

[10] Cfr. K. Marx, La questione Ebraica, su “Annali Franco Tedeschi”, 1843.

Un commento su “ITALIA RAZZISTA? – Genesi del “Ministero dell’Amore” nel tempo del post-umanesimo -PARTE I

  1. Sono intollerante al lattosio! Come verrò preso in considerazione dalla Commissione e rinchiuso, per punizione, in un caseficio?

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