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PERSECUZIONE, ATTO TERZO? …il Fascismo come male assoluto dal quale l’umanità va “protetta” a tutti i costi?

Premessa.

Alle soglie del “terzo atto” (quello presumibilmente conclusivo!) della questione giudiziaria relativa ai processi contro il gruppo dei “Fasci Italiani del Lavoro”, di cui già discutemmo perché chiamati in causa personalmente ed in modo diretto, proprio in virtù dell’incredibile e pretestuoso coinvolgimento del dottor Marco Piraino nella vicenda (qui), che riteniamo sia quantomeno dubbio, vogliamo provare ad analizzare in sintesi i termini della questione e porre alcune legittime domande, sia in merito all’origine storica della vertenza, sia in relazione ai possibili fini politici della stessa. Abbiamo già affrontato storicamente il tema generale afferente tale scenario (qui e qui), ossia Il vero fondamento di quella che, tra il luglio ed il settembre 1943, si andò configurando come il punto di partenza della legalizzazione di una “persecuzione politica”, che successivamente fu fissata stabilmente, nel periodo post-bellico dal nuovo Stato italiano, nella conseguente ed apposita legislazione:

XII disposizione transitoria e finale della Costituzione della Repubblica Italiana

“È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista. In deroga all’articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dalla entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista”

Per l’attuazione di tale norma costituzionale, che deroga alla libertà di associazione, di pensiero e di orientamento politico, pure proclamata nella Costituzione della repubblica italiana post-bellica, in specifico per un particolare partito, quello uscito sconfitto dalla guerra del 1940-45, si è ricorsi ad una legge ad hoc che, andando al di là del divieto espresso nella norma costituzionale, istituisce uno specifico reato: quello di “apologia di fascismo”. La legge in questione è conosciuta come “Legge Scelba” (Legge 20 giugno 1952, n. 645 ):

Art. 1 – (Riorganizzazione del disciolto partito fascista).

Ai fini della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione, si ha riorganizzazione del disciolto partito fascista quando una associazione, un movimento o comunque un gruppo di persone non inferiore a cinque persegue finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza, o svolgendo propaganda razzista, ovvero rivolge la sua attività alla esaltazione di esponenti, princìpi, fatti e metodi propri del predetto partito o compie manifestazioni esteriori di carattere fascista.

Dopo aver stabilito, in base alla Norma Costituzionale XII, cosa significhi “ricostituzione del disciolto partito fascista”, e quali siano considerati i “contenuti politici” ( Es: violenza ideologica e metodologica; volontà, espressa e perseguita, di sopprimere le libertà garantite dalla Costituzione; propaganda e azione razzista) di tale partito, l’articolo 4 della stessa legge istituisce e dà forma al “reato di apologia di Fascismo” , comminando le relative pene:

Art. 4 – Apologia del fascismo

Chiunque fa propaganda per la costituzione di una associazione, di un movimento o di un gruppo avente le caratteristiche e perseguente le finalità ideate nell’art. 1 è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire 400.000 a lire 1.000.000. Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi pubblicamente esalta esponenti, princìpi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalità antidemocratiche. Se il fatto riguarda idee o metodi razzisti, la pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da uno a due milioni. La pena è della reclusione da due a cinque anni e della multa da 1.000.000 a 4.000.000 di lire se alcuno dei fatti previsti nei commi precedenti è commesso con il mezzo della stampa. La condanna comporta la privazione dei diritti previsti nell’art. 28, comma secondo, numeri 1 e 2, del codice penale, per un periodo di cinque anni.

Da questa premessa, comprendiamo in modo abbastanza netto ed inequivocabile, che l’attuazione della sospensione delle libertà fondamentali, seppure sancite nella Costituzione, verte la tentata ricostituzione del “disciolto partito fascista” (sotto qualsiasi forma: dunque si può ritenere che il “partito fascista” sia rinvenibile in casi, gruppi o associazioni che possono essere definite “fasciste”, dipendentemente dalla valutazione che le autorità costituite ne danno di volta in volta); e tale imposizione riguarda il pericolo rappresentato dai “contenuti” del suddetto partito, descritti nella Legge Scelba quali, sostanzialmente, inerenti a pensieri, metodi e azioni attinenti crimini di varia gravità e natura (violenza metodica; terrorismo; volontà di istituire una oppressione sterminatrice).

Il fondamento storico della Norma costituzionale e della Legge.

Come abbiamo già avuto modo di documentare in più occasioni, le radici storiche della XII Norma Costituzionale vanno rintracciate, dopo il colpo di Stato militare in funzione antifascista attuato il 25 Luglio del 1943 (qui), nella firma dell’Armistizio stipulato l’8 settembre 1943 dal governo monarchico-militare (1). Negli articoli del trattato imposto all’Italia dal Comando Alleato anglo-americano, vi è l’obbligo, da parte degli sconfitti, di impedire con ogni mezzo la ricostituzione sotto qualsiasi forma, del Partito Fascista, così come l’obbligo di perseguire penalmente e incarcerare, coloro che hanno governato l’Italia sotto le insegne dello Stato Fascista (Articoli 29, 30, 31, 33):

Articolo 30.

Tutte le organizzazioni fasciste saranno, se questo non è già stato fatto, sciolte. Il governo italiano si conformerà a tutte le ulteriori direttive per l’abolizione delle istituzioni fasciste, il licenziamento e internamento del personale fascista.

Nel 1947, vengono formalizzate le norme inerenti tale imposizione con la stipula del cosiddetto “Trattato di Pace”, firmato dal Governo italiano a Parigi (2):

Articolo 17.

L’Italia, la quale, in conformità dell’articolo 30 della Convenzione di Armistizio, ha preso misure per sciogliere le organizzazioni fasciste in Italia, non permetterà, in territorio italiano, la rinascita di simili organizzazioni, siano esse politiche, militari o militarizzate, che abbiano per oggetto di privare il popolo dei suoi diritti democratici.

La “Costituzione Italiana”, varata il 27 dicembre 1947, recepisce così definitivamente gli ordini già impartiti dal Comando militare Alleato, e pubblica prima la XII Norma Transitoria “e Finale”, poi la Legge Scelba, che dà una forma penale (come ripetiamo, pur non essendo tale forma penale contemplata dalla Norma costituzionale).

La “Contraddizione che nol consente”. La Costituzione che garantisce la libertà… sopprimendola!

I redattori della Costituente, hanno chiaramente recepito e riscontrato che l’introduzione di una Norma liberticida come quella XII, avrebbe messo a rischio tutta la struttura “Demo-Liberale” cui sottende la medesima carta costituzionale. In merito al caso di specie, a livello teorico e storico-politico, era comprensibile che il nuovo ordinamento, seppur imposto militarmente da una volontà esterna al popolo italiano, avrebbe dovuto comunque impedire, volente o nolente, la nascita di una qualunque organizzazione fascista, sotto qualsiasi forma. Ma il “vulnus” che metterebbe la nuova Costituzione sullo stesso piano, presumibilmente, della vituperata “prassi antidemocratica fascista”, sta nel pericolo che in una tale Norma non si perseguano solo i “metodi” ed “i fini” concreti, ma di già il “Pensiero” in sé, la libera associazione sotto “quel pensiero”, il diritto di critica sotto “quel pensiero”. Così, venne introdotto appositamente il termine “disciolto”, durante la stesura della Norma, in riferimento al partito fascista, per “restringere il campo” inerente il tipo di “associazione” passibile dello “scioglimento” d’autorità. Dunque, non “tutte” le associazioni che si “ispirino” a “quel pensiero” sono da considerare fuorilegge, ma esclusivamente quelle che, “sotto quel pensiero”, tentano di ricostituire un gruppo avente le medesime caratteristiche del “disciolto Partito fascista”, e avente per scopo il fine di sovvertire l’ordine costituito. Questo compromesso, venne da tutti i costituenti giudicato accettabile, rispetto all’interpretazione della Norma. E la posteriore Legge Scelba, si mosse in questo senso, così come interpretato successivamente dalle indicazioni della Corte Costituzionale (3). Ma tale Legge Scelba, dava forma alla Norma XII in senso penale. Questa interpretazione ha immediatamente richiesto che essa venisse applicata in senso ulteriormente restrittivo, proprio per non inserire un “reato contro il pensiero” nell’impianto giuridico dello Stato Liberale e dare così adito alle prevedibili conseguenti polemiche sulla reale natura di un simile Stato. Sempre per non incorrere nell’accusa di aver istituito una dittatura di segno opposto a quella “militarmente sconfitta” dagli anglo-americani, è stato necessario definire il “pensiero fascista tout court” quale “apologia di reato“, al chiaro scopo di qualificarne il contenuto non più come quello di una dottrina ideologica e filosofica da considerare nel novero tra quelle comunemente conosciute e studiate nelle scienze politiche, ma come un vero e proprio “male assoluto” in quanto tale, ossia come la concreta negazione di ogni pensiero libero e razionale. Come l’incarnazione idealtipica di una “organizzazione a delinquere”. Così è stato concepito il reato di “apologia di Fascismo”. Ma, invece di risolvere il problema “libertario” e di garantire il restringimento del campo attuativo della Norma XII e della Legge Scelba, l’istituzione della “apologia di fascismo”, che consentiva di configurare un reato penale, ha generato un nuovo ed ulteriore  problema, che negli anni sarebbe stato più volte sottoposto alla Corte di Cassazione: ovverosia, il problema della distinzione tra “istigazione al reato” e la semplice “manifestazione di un libero pensiero” che non porti necessariamente a tale “istigazione”. Questo perché agli addetti ai lavori non è sfuggito che istituire il reato di “apologia di Fascismo”, con le relative pene, rendeva praticamente arbitrario il riscontro del suddetto crimine, come ad esempio, nei confronti di chi, semplicemente dicendo di “essere fascista“, poteva essere assommato a chi si qualificava, “reo confesso”,  quale  …” criminale” ! Allora, nell’impossibilità di configurare giuridicamente un rapporto di diretta filiazione o eguaglianza tra il “fascismo manifesto” e il “crimine” strictu sensu, si è ricorsi alla definizione da parte della Cassazione (e prima ancora della Corte Costituzionale, come abbiamo detto) (4) di cosa possa e debba inequivocabilmente essere definita come “apologia di fascismo”, ovverosia tutto ciò che in modo manifesto e diretto voglia portare all’organizzazione di un gruppo che lavori chiaramente per il sovvertimento dell’ordine costituito, attraverso i metodi più volte detti, che sono quelli ascritti nella legge al disciolto Partito fascista. Così, si è potuto restringere ancora di più il campo della soppressione delle libertà, limitando  la persecuzione soltanto a quei soggetti politici di cui si riscontra l’apologia di reato nei modi esposti ma non nei riguardi di “qualsiasi gruppo che dichiari di ispirarsi ad alcuni elementi del fascismo”.

Status Quaestionis: Fascismo = Male Assoluto?

Arrivati però a questo punto della nostra disamina, è d’obbligo rispondere alla seguente domanda: il Fascismo è qualificabile legittimamente ed oggettivamente come “male assoluto”? Perché, a ben guardare, la giurisprudenza attinente il “reato” in applicazione alla Norma XII della Costituzione, che sopprime la libertà per un determinato gruppo di persone, categorizzate arbitrariamente come “criminali”, è basata proprio su questo assunto. Senza una tale definizione, tutto l’impianto giuridico ad hoc, inerente la soppressione della libertà di associazione, riunione, pensiero, non ha alcun fondamento ragionevolmente lecito ed anzi si presta alle accuse di attuare un pensiero razzista fondato su di un arbitrio indiscutibile. Infatti, proprio su questa concettualizzazione è fondata la Legge che ha preso il nome del defunto ministro democristiano Mario Scelba, così come tutta la giurisprudenza successiva che limita o sopprime la libertà di una determinata categoria di persone, a cui può essere comminato il carcere, se il loro “aggregarsi” può definirsi “apologia di fascismo”. Ovviamente, non tutti i giudici convengono su tale definizione. Così da configurare, per una situazione simile, giudizi diversi, ma ugualmente legittimi. Ciò concretizza, a sua volta, la possibilità di un uso quantomeno “pericolosamente discrezionale” del reato di “apologia di fascismo”, in relazione alla volontà politica di chi vuol ravvederlo o meno, a seconda della convenienza, in ciascun caso di specie, inverando così il problema già paventato dai teorici costituenti, che in tal modo da ipotetico timore è  divenuto una realtà operante. Agli interrogativi fondamentali su cui è imperniata tutta la questione, allora, secondo noi si può e si deve rispondere in modo sensato esclusivamente avvalendosi della metodologia di due principi scientifici, l’analisi Politologica e quella Storica (che rappresentano, non a caso, gli ambiti ufficiali all’interno dei quali si muove ed opera la nostra associazione), ponendo a nostra volta le questioni centrali in forma di domanda e rispondendo ad esse proprio alla luce di tali princìpi:

  1. Il Fascismo ha una Dottrina Politica che rappresenta “in sè” un “male assoluto”? Quali sono i suoi contenuti? Al riguardo va detto che, subito dopo la fine dell’ultima guerra mondiale e, senza falsa modestia, fino alla costituzione dell’ Associazione Culturale “IlCovo”, in relazione al regime politico denominato “Fascismo” e guidato da Benito Mussolini, è stata sempre variamente negata in modo quasi assoluto l’esistenza di una qualsiasi Dottrina Politica Fascista originale, avente valore positivo e prescrittivo. In ambito storico e politico, è stata imposta una “narrazione” ufficiale di matrice culturale antifascista, che identifica il Fascismo principalmente come una visione politica “istintiva” anti-ideologica, nella migliore delle ipotesi un “metodo di governo”, che a mezzo dell’invenzione ex-novo della categoria politica del cosiddetto nazi-fascismo (storicamente ed ideologicamente mai esistita!), omologa sul piano teorico e pratico le esperienze dei regimi italiano e tedesco, rispettivamente al governo delle due nazioni nella prima metà del XX secolo, classificati entrambi e comunque come criminali. Ebbene, proprio tale materia specifica è stata oggetto delle tre edizioni del nostro studio ultra-decennale su “L’Identità Fascista” (qui). Esso, intanto, ci ha consentito di  rispondere scientificamente che il Fascismo ha una specifica Dottrina politica originale, codificata in modo tanto chiaro quanto conoscibile, che non corrisponde affatto a quella nazista. Tale Dottrina Politica, dapprima raccolta negli Scritti e nei Discorsi del fondatore, Benito Mussolini, è stata compendiata nello scritto, pubblicato sull’Enciclopedia Italiana nel 1932, intitolato proprio “La Dottrina del Fascismo” (qui). Dopo aver pubblicato tale scritto, il Partito Fascista l’ha inserito, in modo ufficiale e obbligatorio, come norma statutaria fondamentale. Quindi, per rispondere in modo definitivo alla domanda posta in principio, è necessario consultare tale scritto (che la nostra associazione ha anche ristampato, per motivi di studio, in una edizione critica e ampliata risalente al 1940, addirittura utilizzata come testo scolastico in quel frangente, qui). Domandiamoci allora se in tale testo, sono presenti in modo inconfutabile le enunciazioni che a partire dal 1945 sino ad oggi vengono tradizionalmente associate indiscutibilmente all’ “idea Fascista”, ovverosia la proclamazione della… violenza come unico metodo per governare, della volontà di instaurare una dittatura come fine politico, del proposito di attuare un razzismo sterminatore come prassi naturale, di incentrare la filosofia politica del proprio governo sulla soppressione della personalità e della dignità umana e di tutte le libertà ad essa relative. Ebbene, noi pensiamo di aver risposto adeguatamente, ed in modo scientifico a questa domanda, con un sonoro “NO”! Invitiamo i nostri lettori a constatare loro stessi leggendo qui.
  2. Lo Stato Fascista ha messo in atto una forma di governo incondizionatamente criminale attinente con la definizione di “male assoluto”? Ebbene, se dobbiamo tenere conto che la ricerca storica in relazione a tale fenomeno dovrebbe avere il compito di indagare le realizzazioni concrete dello Stato Fascista, dunque i fatti comprovati, deve essere assodato che per accreditare la narrazione istituzionale ufficiale in merito al Fascismo (rappresentato quale “idea politica intrinsecamente criminale” senza precedenti storici ed incomparabilmente volta al male rispetto a tutte le altre dottrine politiche esistenti), ufficialmente al riguardo sembra non si trovi altro appiglio al di fuori del riferimento alla “dittatura” da esso instaurata tra il 1925 ed il 1945 (in realtà assai discutibile, tanto dal punto di vista dell’unicità storica quanto sul valore intrinsecamente criminale di un tale istituto, addirittura istituzionalizzato nella repubblica romana, “madre” universalmente riconosciuta del Diritto!), che ne rappresenterebbe il fine specifico (invero mai contemplato quale obiettivo politico nemmeno nella pubblicistica fascista ufficiale del Regime!); cioè in relazione alla forma persecutoria che essa avrebbe assunto in virtù della promulgazione di leggi particolari varate in tempi specifici, il cui archetipo negativo viene rappresentato emblematicamente dalle “Leggi per la difesa della razza italiana” del 17 novembre 1938 (un caso che  abbiamo già analizzato approfonditamente, smantellando diversi luoghi comuni errati ad esse erroneamente correlate, dimostrando con ciò la reale mancanza assoluta di intenti rivolti specificamente alla soppressione fisica di individui o intere comunità etniche o religiose: qui e qui), classificate come “violazioni della dignità e dei diritti umani”. In verità, a prescindere dall’accertamento in sede storica della vera natura concreta di tali provvedimenti varati dal regime fascista, è comunque irrealistico ritenerlo al riguardo un caso storicamente unico ed incomparabile. Ma ad ogni modo, senza andare a scomodare la storiografia ufficiale, al fine di constatare come persino in campo antifascista il tema sia assai dibattuto e non vi sia affatto una interpretazione unanime in proposito, citiamo un brano tratto da una intervista al defunto giornalista antifascista Giampaolo Pansa, che proprio riguardo il Fascismo ebbe così a dire: “Il consenso c’era, non l’ha inventato De Felice. Non è vero che Mussolini è arrivato ed ha ammanettato milioni di italiani. Gli italiani sono stati quasi tutti fascisti. Tranne una minoranza infima di comunisti, cattolici, socialisti repubblicani, anarchici che stavano in galera o costretti a espatriare. Poi c’era chi si iscriveva al fascio perché obbligato, perché gli conveniva, per quieto vivere.” ( Cfr. Il fascismo secondo Giampaolo Pansa“, da “Il Messaggero”).

In breve: se è vero, come è vero, quanto abbiamo affermato, ossia che il Fascismo NON HA in sé principi ideali riconoscibili unanimemente ed incontrovertibilmente  come criminali, la cui attuazione provocherebbe inopinatamente un danno irreversibile alla società civile, e se è altrettanto vero che lo Stato Fascista non ha teorizzato, pianificato, attuato alcuna repressione violenta, indiscriminata e generalizzata tale da essere qualificata addirittura come senza precedenti nella Storia,  tantomeno alcuno sterminio di qualsivoglia categoria politica, sociale o etnico-religiosa, in modo tale da fargli assumere indubitabilmente i connotati di un “male assoluto” se paragonato a tutte le altre teorie politiche esistenti o alle condotte tenute dagli altri Stati sino ad oggi, pertanto ci chiediamo e domandiamo ai nostri lettori: alla luce di quanto esposto fin qui, si può ancora applicare il “reato di apologia di fascismo” senza incorrere nell’accusa fondata di attuare una discriminazione razzista ad hoc ed una persecuzione politica arbitraria?

Conclusione: il giudizio sui “Fasci italiani del Lavoro” è paradigmatico.

A conclusione della nostra disamina, torniamo sul giudizio a cui sarà chiamata la Corte di Cassazione, a fronte delle due precedenti sentenze di assoluzione con formula piena comminate agli imputati, perché il fatto non sussiste. Se in generale le risposte alle precedenti domande sono negative, proprio rispetto alla sbandierata intrinseca criminalità assoluta del fascismo come concezione politica, tuttavia è lecito, per converso, chiedersi chi siano e cosa facciano politicamente da decenni, in modo specifico, i cosiddetti ed autoproclamati “neofascisti”. Essi, difatti, in tutti i casi più eclatanti, hanno dato modo di accreditare la “narrazione ufficiale” in merito al “fascismo anti-ideologico, razzista e violento”, assumendo al riguardo talune condotte, in modo polemicamente “positivo”, facendo proprie tutte e singolarmente le figure retoriche create dalla “vulgata resistenziale” (di defeliciana memoria). Anche questa dimostrazione, rappresenta uno dei pilastri del lavoro di ricerca che abbiamo svolto e continuiamo a portare avanti in qualità di “Associazione IlCovo” (qui). Il cosiddetto “neofascismo”, e non siamo solo noi come associazione “IlCovo-studio del Fascismo” a stabilirlo, ma con noi anche autorevoli storici e saggisti (qui), rappresenta un presidio della “guerra fredda” e della “strategia della tensione permanente”, legato inscindibilmente alle istituzioni antifasciste italiane ed atlantiche, che ha avuto ed ha lo scopo sia di puntellare il sistema di potere vigente, inaugurato a partire dal 1945, sia di legittimare ex post la vulgata storico-politica antifascista con la propria condotta.

La nascita nell’anno 2000 del movimento dei Fasci italiani del Lavoro (evento altrimenti politicamente assai trascurabile) assurge, allora, a paradigma e diviene specificamente importante per due motivi principali: perché sia nell’atto costitutivo che nell’unico elaborato politico da esso prodotto e stampato in piccola serie (un breve libello di una sessantina di pagine incentrato sulla pubblicazione di alcuni documenti storici, sullo statuto del gruppo e su specifiche considerazioni politiche riassunte nell’articolo di chiusura del libretto, il tutto redatto proprio venti anni fa, non a caso, dal giovane studente universitario Marco Piraino!), formalizzava di già una opposizione diretta e chiara contro il “neofascismo”; e perché, per la prima volta, in quell’ambito,  veniva riconosciuta ufficialmente al fascismo l’originalità di una “Dottrina politica” specifica, qualificandola, diversamente dalla vulgata storica ufficiale, come niente affatto criminale(5).

Ordunque, il problema che è emerso ufficialmente nel 2017 (ma che affonda le sue radici ben prima, e che in quel periodo è strumentalizzato a livello politico in modo da poter dare un giro di vite a quella che riteniamo essere una persecuzione) e che è stato anche rilevato dagli accusatori nel ricorso da essi depositato in Cassazione, attiene non tanto alla mancata obbedienza del gruppo incriminato in riferimento al dettato Costituzionale della repubblica italiana, giacché il suddetto movimento è risultato secondo i giudici, in due diversi gradi di giudizio (tanto dalla Corte di Mantova che dalla Corte d’Appello di Brescia) dichiaratamente, volutamente, rispettosamente e pienamente inserito nel sistema vigente, sia dall’analisi dello stesso atto costitutivo che in base all’indagine condotta dagli inquirenti sulla sua condotta concreta attuata tra il 2000 ed il 2017, quando è cominciata l’attuale vicenda giudiziaria che lo vede sotto accusa. Il problema che ha stimolato gli accusatori a proseguire nell’atto persecutorio, è dato dalla rilevata “incompatibilità” presente negli statuti del movimento, redatti nell’anno 2000, riguardo la qualifica del “fascismo” che viene fatta nella Legge Scelba (e successivi inasprimenti, ultimo dei quali quello presentato dal deputato del PD Emanuele Fiano nell’ottobre 2015, ma non ancora passato al Senato) che non trova riscontri nelle definizioni che invece ne dà il movimento politico in questione.

La Pubblica Accusa conferma che, di fatto, tutti i partiti dell’arco costituzionale, non possono essere in nessun modo “fascisti” né dichiararsi tali, (come difatti non lo sono aggiungiamo noi, e come non lo sono affatto anche i Fasci del Lavoro!), giacché ai partiti che “si ispirano” al Fascismo, è stato concesso soltanto di poter riferirsi esclusivamente alle riforme sociali del fascismo storico. Ma il vero problema, per tutti gli accusatori (sia sul piano giudiziario che su quello politico) attiene alla possibilità che il “pensiero fascista”, sotto qualsiasi forma, possa essere diffuso. Ecco allora che per invocare quel che, di fatto, si traduce in un reato vero e proprio contro la libertà di pensiero, essi fanno appello alla definizione di “fascismo” presente nelle leggi vigenti; le quali non debbono poter essere smentite da alcuno, in nessuna sede… motivo per cui oggi si è chiesto ufficialmente di ricorrere in appello contro le sentenze di assoluzione verso i già nominati “Fasci italiani del lavoro”! Quindi, giunti a questo punto, alla luce di un accanimento persecutorio altrimenti inspiegabile in relazione alla marginalità politica del gruppo inquisito, ci pare lecito porre il seguente interrogativo a tutti coloro che stanno leggendo questo scritto: forse che la “querelle” in questione, può non essere altro che un modo pretestuoso per legittimare definitivamente il passaggio ad un diverso “regime di democrazia protetta” (peraltro di già invocato da taluni esponenti della cultura antifascista!) che sia in grado di “tutelare” l’umanità dal “male assoluto fascista” anche a costo di sacrificare la libertà del popolo? (6) Forse si vuole così approdare alla conclusiva instaurazione di un nuovo regime liberal-poliziesco? …ai posteri l’ardua sentenza …quella ultima e definitiva per tutti!

RomaInvictaAeterna

NOTE

(1) Fonte, qui: http://www.storiaxxisecolo.it/documenti/documenti16.html

(2) Fonte, qui: https://it.wikisource.org/wiki/Trattato_di_pace_fra_l%27Italia_e_le_Potenze_Alleate_ed_Associate_-_Parigi,_10_febbraio_1947

(3) Fonte: https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=1957&numero=1

(4) Vedere ad es. : Cass., sent. n. 8108 del 14.12.2017, dep. 20.2.2018.

(5) L’articolo, scritto nel 2000, era messo in chiusura al libretto, dopo lo Statuto del movimento. Alleghiamo il contenuto in Pdf. (QUI).

(6)  Il saggio del ricercatore Gabriele Maestri (QUI) in tal senso risulta molto importante, poiché in modo intellettualmente onesto, certifica come persino in ambito antifascista sia impossibile da negare il perché dell’assetto costituzionale post bellico. Egli stesso riscontra come questo derivi direttamente dalle clausole armistiziali e dai successivi trattati imposti al governo italiano dagli occupanti anglo-americani. Dunque, si tratta di un dettato voluto dai vincitori della Seconda guerra mondiale, che non ha nessuna attinenza con la volontà espressa dal Popolo italiano.

2 commenti su “PERSECUZIONE, ATTO TERZO? …il Fascismo come male assoluto dal quale l’umanità va “protetta” a tutti i costi?

  1. Ora ho letto con calma ed attenzione l’articolo, come sapete ho bisogno di tempo. Perfetta l’analisi che non trascura nessun aspetto, in particolare l’origine della XII d.t. nel trattato di Parigi che, di fatto, contrasta direttamente con l’art.1! Se la sovranità appartiene al popolo, infatti, questa non può essere conculcata o in alcun modo limitata da diktat di potenze vincitrici, meno che mai dopo 75 anni dalla fine della guerra. La battaglia che dobbiamo promuovere, con tempi che sono noti solo a Dio, è per l’abolizione totale della XII d.t. e dei suoi infami derivati (l’ultimo, pericolosissimo e in dirittura d’arrivo è la Legge Zan). Prima di allora ogni sforzo di far conoscere e, ancor di più, mettere in pratica la corretta dottrina fascista rischia di naufragare per colpa della repressione antifascista, sempre pronta a rispondere all’appello delle isterie dell’ANPI. Un esempio recentissimo: il Ministro della Cultura Franceschini (lo so, siamo al tripudio dell’ossimoro…), in risposta alle urla scalmanate dell’ANPI, ha rifiutato la donazione di ben 2880 volumi del fondo Rauti, solo per la riconducibilità di detto fondo ad un uomo che, comunque lo si giudichi dal punto di vista politico (ha pagato con la galera le sue idee), rimane un’intellettuale di altissimo livello. A questo siamo. Il margine di manovra, come dimostra l’insensata persecuzione subita da Marco, è limitatissimo nelle condizioni attuali. Se un obiettivo politico possiamo porci è mettere la falsa democrazia antifascista di fronte alle sue enormi contraddizioni, perfettamente evidenziate nell’articolo, e costringerla a scegliere tra l’essere realmente liberale, come millanta, anche se non è certo questo il nostro modello, o continuare a coprirsi di ridicolo, calpestando i diritti più elementari del cittadino, proclamati nella “Costituzione più bella del mondo”. Ci sentiamo presto per gli auguri natalizi. Raffaele

    • Caro Raffaele. In linea di principio, la volontà che esprimi è corretta. L’abolizione delle (e non “della”, ma “delle”) norme liberticide presenti prima nella Costituzione, poi nelle leggi attinenti (Scelba, Mancino. Ma troppo spesso dimentichiamo i reati istituiti a livello europeo, aggravati dalla “nuova” legge sul “diritto d’autore”, di cui abbiamo parlato qui ) è sacrosanta. Ma, anche in questo caso, rileviamo una “contraddizione che nol consente”. Ormai, crediamo sinceramente grazie al lavoro che portiamo avanti, anche nell’ambito dell’antifascismo di stato, rappresentato dall’Anpi, si ammette ciò che è oggettivo: ovvero che l’assetto politico posteriore all’Armistizio dell’ 8 settembre e al successivo “Trattato di Pace” di Parigi, concretizza l’esecuzione di ordini di tipo militare. La “forma” data allo “stato” Italiano, deriva dalla esecuzione di ordini di quello che può essere definito formalmente un occupante militare, che ha reso stabile la sua presenza sul territorio, attraverso un numero incredibile di basi militari. Dunque, le affermazioni di senso opposto, presenti nella carta Costituzionale del 1947, risultano quantomeno discutibili. Infatti, quando la carta afferma che “la sovranità appartiene al popolo”, specifica però in che “modo” essa può essere esercitata. Attraverso il Parlamento. Il “popolo”, esercita la sua “sovranità” con un unico atto: il voto del Parlamento. Siccome la repubblica italiania NON E’ una repubblica democratica o popolare (in cui la Sovranità Popolare ha un assetto istituzionale!), ma è una repubblica PARLAMENTARE. Questo assetto, è ideoneo ad eseguire le clausole, palesi e segrete, dei trattati militari. Questo almeno è risultato dagli studi che abbiamo intrapreso nella materia, evidenziati in modo specifico nella nostra ultima conferenza. Dunque ci chiediamo ancora: in una Repubblica Parlamantare, dove la sovranità effettiva la esercita il Parlamento, SENZA VINCOLO DI MANDATO, come potrebbe mai avvenire, in un qualsiasi modo o in una qualsiasi forma, la fausta abolizione delle Norme liberticide? Se è vero, come crediamo, e come anche l’Anpi ora ammette, che l’assetto attuale deriva da ordini militari, dettati da entità esterne, anche nel fausto momento in cui si chiedesse, a gran voce da parte del Popolo, l’abolizione delle norme liberticide, come si potrebbe attuare? Quale Parlamento, visto che è il PARLAMENTO che è sovrano, ratificherà una modifica costituzionale di questo tipo? Poi: c’è un problema di chiarezza e di coerenza nello stesso sitema Liberale. Il Sistema si basa in modo fondativo sulla “vittoria delle maggioranze”. Nel nostro caso specifico si parla di maggioranze parlamentari (giacchè il “popolo” non è istituzionalmente contemplato). Infatti, le leggi liberticide, e successivi inasprimenti, in ambito locale ed europeo, sono state votate e applicate dai parlamenti europei. Questo, è perfettamente in linea con il concetto di “Libertà” declinato in ambito liberale, perchè sono le “maggioranze” che si “accordano”, legiferando, pur accordando alle “opposizioni” la possibilità di dissentire (e tale dissenso, è ciò che rimane alle opposizioni). Certo, nel tema che trattiamo, anche il dissenso viene abolito. Ma sempre nell’ottica del Sistema Liberale, che si occupa di “proteggere la libertà” dagli “agenti sovversivi”. Dunque, in base a quale liberalismo ci si dovrebbe appellare? E’ davvero quella attuale la deviazione di un sistema altrimenti “diverso”, si tratta davvero di una incoerenza manifesta, oppure è un Sistema, questo, che consente la proliferazione di forze centrifughe, e la manipolazione delle istituzioni politiche, a causa del suo stesso fondamento?
      Ecco perchè siamo nati come Associazione ilCovo. Ed ecco perchè alla base della nostra azione non c’è una attività “sistemica” nel senso di cui sopra. Perchè crediamo che nessuna attività che sia inserita nelle istituzioni politiche parlamentari (o extra-parlamentari), possa ragionevolmente ottenere una revisione “dall’alto” dello status quo. E’ oggettivamente impossibile che, come gli stessi accusatori nella presente vertenza hanno confermato, si possa agire esprimendo il dissenso politico, nelle sedi preposte. E allora, ci si dovrebbe domandare: esiste un modo per far nascere una “revisione” a livello nazionale e popolare, dalla quale eventualmente maturare una coscienza reale della situazione, e radicare, eventualmente, un dissenso in grado di far guarire le ferite del nostro popolo, e poi, riprendere, in un fausto quanto auspicabile futuro, il corso della nostra Storia unitaria? Ecco a cosa lavora ilCovo, ed ecco cosa riteniamo sia stato il contributo che abbiamo dato, anche nella presente vertenza. Ed ecco perchè riteniamo che sia stato paventato l’inserimento formale di “reati di opinione” veri e propri. Perchè il problema, crediamo, non sta nel gruppo politico X o Y, che deve agire nei modi Z, e che non può far questo o quello a causa delle norme liberticide. Quello è un effetto, di cause radicate, di cui abbiamo discusso. Dunque ci chiediamo: si può comprendere le cause? Si può sperare nella diffusione della consapevolezza, senza la quale nessun atto di dissenso ha valore, e tantomento speranza di raggiungere il suo scopo?

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