
Cari lettori, amici ed avversari, come abbiamo di già ampiamente documentato nella vicenda politico-giudiziaria che a suo tempo nostro malgrado ci ha visti coinvolti (es: qui), è ormai emerso assai chiaramente l’arbitrio dell’impianto accusatorio su cui si regge la creazione del cosiddetto “reato” di “apologia di fascismo” esposto nella Legge Scelba, che assomma il Fascismo (e per la proprietà transitiva il Partito Nazionale Fascista) ad un crimine contro la collettività. Pertanto, dopo aver qualificato istituzionalmente la suddetta Dottrina Politica quale “intrinsecamente malvagia”, come immanente a violenza, sopraffazione e distruzione della società civile, risulta assolutamente “naturale” che in base a tali assunti apodittici si sia giunti da parte del Sistema antifascista alla volontà di pervenire ad una legge che elevi a crimine anche il solo professare tale ideale. Ovviamente questo particolare tipo di “reato di pensiero” apre una questione giuridica di importanza non secondaria: ovverosia, non potendo il Diritto in linea teorica fare distinzioni ad hoc, allora ne conseguirebbe logicamente che tutte le idee politiche nelle quali è possibile ravvisare i medesimi obiettivi criminali riconosciuti (attenzione!) dalla legge in questione, essi dovrebbero essere ugualmente perseguiti. Invece, già ab origine, la Legge Scelba glissa su tutto ciò, tranne che sul presunto archetipo criminale che essa proclama di riconoscere nel Fascismo per come da essa stessa configurato, andando pure oltre: giacché per evitare l’accusa di parzialità, in modo iniquo accetta di definire come “fascismo” ogni atto violento, inaugurando una sinonimia giuridica assurda e moralmente inammissibile, perché fondata su di un atto antistorico, arbitrario ed autocratico di pura convenienza politica.
Giustizia vuole infatti che ogni legge, per giustificare la propria stessa esistenza ed essere “uguale per tutti”, debba soddisfare l’obbligo di utilizzare criteri equi ed oggettivi. Se invece la Legge smette di usare tali criteri, se viene solo “decisa” ed “applicata” per scopi esclusivamente utilitaristici, quali che siano, allora il Diritto in senso Romano cessa di esistere e si entra così nel campo dell’arbitrio e dell’Assolutismo autocratico. Proprio a mezzo della Legge Scelba, il popolo italiano è stato catapultato in tale ambito. Il perché lo abbiamo già spiegato (qui), ma giova ritornarci, poiché il documento storico che abbiamo testé reperito e messo a disposizione dei nostri lettori, risulta di importanza cruciale, sia in relazione all’autore che lo ha scritto che per il contenuto del documento in sé, al fine di smentire ulteriormente le motivazioni pregiudiziali dell’impianto accusatorio inventato dal Sistema di potere antifascista.
Ci riferiamo all’ultima stesura dello Statuto del Partito Nazionale Fascista, nel suo ultimo aggiornamento del 21 novembre 1938, cioè prima dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale ( il documento in oggetto è stato così suddiviso per renderne più agevole la consultazione. Il testo completo comprensivo dello studio: IL PARTITO NAZIONALE FASCISTA – oppure il solo Statuto del 1938 ). La pubblicazione dello Statuto ufficiale, più volte aggiornato dal P.N.F. nel corso degli anni proprio in relazione alle vicende politiche ed agli sviluppi realizzativi dello Stato fascista, veniva regolarmente accompagnata da studi che ne applicassero i principi giuridici al periodo politico in cui avveniva la stesura, spiegandone le relative implicazioni costituzionali. Il fatto che lo Statuto del P.N.F. fosse stato aggiornato più volte, derivava dalla crescente importanza che la figura dello stesso P.N.F. andava acquisendo gradualmente all’interno della Costituzione della Nazione durante gli Anni 20 e 30 del XX secolo, che lo definiva quale “partito” sui generis, in quanto “gruppo politico” totalmente alieno dalla concezione partitica tradizionalmente conosciuta nei sistemi liberali. Questa stesura dello Statuto, espone la figura giuridica assunta dal P.N.F. in quel periodo – dalla trasformazione dello Stato, cui mirava fin dalla sua nascita nel 1921, alla “difesa dello Stato e della Rivoluzione”, con il compito dell’Educazione e della perorazione dei principii dottrinari fascisti che animavano la Costituzione Nazionale – divenuto Istituzione Pubblica della Nazione, avente un proprio Dicastero e designando il Segretario del Partito quale Ministro Segretario di Stato. Tale parabola politico-giuridica mostra in modo inequivocabile quale fosse in senso letterale l’aspetto “strumentale” della forma di cui il gruppo politico fascista – definito “Ordine di Credenti e di Combattenti” e non “partito” in senso comune – decise di avvalersi. Allo stesso tempo, vi si sottolinea in modo inoppugnabile l’esistenza di un “nocciolo politico” dogmaticamente immutabile, costituito dalla Dottrina fascista. Giova fornire alcune note biografiche sull’autore dello studio in questione, perché risultano di massimo rilievo, trattandosi del Giurista e Politologo Prof. Salvatore Carbonaro, dell’Università di Firenze (qui), che proseguì ad esercitare l’insegnamento anche dopo il 1945, essendo autore di vari e pregevoli studi di diritto.
Ulteriore elemento di interesse assolutamente nodale che egli dimostra in modo incontrovertibile e che riecheggia nelle definizioni presenti nel Dizionario di Politica del Partito Nazionale Fascista pubblicato posteriormente, riguarda l’identità politica specifica del P.N.F., messo appositamente a confronto con gli altri “partiti e regimi autoritari” coevi. L’autore dimostra che, al netto delle possibili similitudini superficiali, il Partito Nazionale Fascista non può, per motivi stringenti, essere paragonato a nessun partito o regime politico ad esso contemporaneo. Lo stesso principio totalitario di cui è portatore, non ha eguali. Molto importante l’analisi rispetto alle differenze sia col tipo di Stato e di partito del Comunismo, e sia, soprattutto, col tipo di Stato e di partito del Nazional-Socialismo, il quale viene definito un organismo di “elite” (dove l’elite in questione è rappresentata dalla cosiddetta razza ariana), differente dal tipo di Stato fascista e dal Partito Nazionale Fascista, che invece è un elemento cardine dello Stato nazionale-popolare; laddove il Partito Nazional-Socialista è di per sé una “oligarchia” di potere che sostituisce lo Stato, similmente a quanto avviene col Partito Comunista.
Altro particolare di massimo rilievo presente in tale studio, è quello attinente la questione ebraica, proprio perché la stesura è di poco posteriore all’emanazione della “Legge per la difesa della Razza Italiana”. In particolare si deve osservare come in un articolo dello Statuto del P.N.F. si definisce quale condizione per poter aderire al Partito la cittadinanza italiana e la non appartenenza all’ebraismo. Da ciò emerge che il Partito Fascista risultava interdetto a stranieri ed israeliti. Di massimo rilievo, però, il riferimento diretto alla legge appena pubblicata in quel frangente, di cui l’autore rileva le specificità (riferendosi, ovviamente, anche alla precedente dichiarazione del Gran Consiglio, qui). Egli vi sottolinea che, per poter aderire al P.N.F., occorreva essere sinceramente fascisti e che ciò veniva messo in discussione, secondo l’interpretazione del tempo, dall’appartenenza all’ebraismo. Viene così confermato storicamente quello che anche nel convegno storiografico antifascista di cui vi abbiamo dato notizia (qui) è stato rilevato: ovvero, che la questione della “razza” è in realtà una questione politica, legata a fatti contingenti, poiché il legislatore (al di là della effettiva giusta interpretazione) premetteva che la parte delle leggi che si riferiva all’ebraismo, veniva emanata a causa dell’atteggiamento politico ostile e refrattario di tale categoria, mentre quella relativa alla gestione coloniale, veniva emanata per evitare l’abbassamento del prestigio del colonizzatore sul colonizzato. Sui motivi della scelta per cui il Partito Fascista decise di usare il termine “Razza” piuttosto che quelli più confacenti alle rimostranze da esso addotte e attinenti la “cultura”, la”religione” e “l’identità politica”, abbiamo già scritto più volte (qui, qui, qui).
Per concludere, possiamo ribadire quello che i fatti si sono già incaricati di dimostrare, ovverosia che il Partito Nazionale Fascista non risulta essere stato, in nessuna fase della sua parabola storica (un discorso a parte andrebbe svolto per la fase in cui il Partito Fascista operò nella R.S.I., ma un parziale chiarimento al riguardo lo abbiamo già fornito qui e qui) una organizzazione criminale che avesse mai posto, nemmeno di fatto, come suo obiettivo quello di sottomettere la società italiana o il mondo intero per mezzo della violenza o della sopraffazione incentrata sul razzismo, come invece affermato nella vigente legislazione persecutoria antifascista. A maggior ragione, proprio in quest’ultimo documento storico da noi riproposto all’attenzione dei lettori, non emerge alcuna teoria della “distruzione sociale”, né alcun suprematismo biologico-razziale, o alcuna teoria della violenza come fine e mezzo immanente a tale gruppo politico, tantomeno traspare alcuna volontà di abolire il diritto in quanto tale.
Emerge, invece, assai chiaramente un tipo diverso di Stato e di Costituzione finalizzata alla realizzazione di una diversa società rispetto a quella basata sul materialismo individualista delle odierne liberal-democrazie. Ma questo, oggettivamente, NON PUO’ autorizzare nessuno, senza con ciò oltraggiare la logica e il diritto, a condannare come reato questa diversa impostazione del problema costituzionale e politico. Anzi, da questi elementi, emerge un fatto di gravità massima, in quanto traspare come la Legge PENALE che porta il nome del fu ministro democristiano Mario Scelba, non è una legge basata su criteri oggettivi, ma su di un arbitrio politico attuato per fini utilitaristici e propagandistici, altamente discriminante. Coloro che accusano pretestuosamente ed in malafede la concezione politica del Fascismo di costituire un pericolo per i diritti e la libertà del genere umano, ostentando palesemente o facendo finta di non conoscere lo Statuto, gli Scopi e soprattutto la Dottrina politica del Partito Nazionale Fascista – sempre premessa agli statuti, da quando fu ufficializzata sulla Enciclopedia Italiana – da decenni stanno perseguitando, sic et simpliciter, una porzione della cittadinanza esclusivamente in base ad un infondato pregiudizio ideologico ed in nome del proprio interesse. In proposito, abbiamo già portato all’attenzione dei lettori uno specifico paragone, polemizzando a suo tempo con la tirannia sanitaria attuata dalla repubblica antifascista, che relativamente al periodo della cosiddetta “emergenza sanitaria” ha mostrato il proprio vero volto persecutorio sull’intera popolazione nazionale (qui). Ebbene, volendo limitarci relativamente al caso di quei cittadini che fossero “accusati” di essere fascisti, laddove le “famigerate leggi per la difesa della Razza Italiana” attuate dal Governo fascista nel 1938, pur volendo reagire politicamente a quella che ritenevano essere una minaccia politica all’Unità sociale del Popolo italiano, portata da una specifica compagine, prevedevano tuttavia delle esenzioni e soprattutto la possibilità di proseguire a vivere pacificamente per coloro che ne fossero stati colpiti (così come da noi più volte riportato in merito alla testimonianza rilasciata al processo Eichmann dalla professoressa Hilda Cassuto, qui), possiamo tranquillamente affermare che se quelle Leggi fossero applicate cambiandone il soggetto, ossia contro chi oggigiorno si qualifica o viene arbitrariamente qualificato come fascista, sostituendo così agli ebrei in esse citati a suo tempo, i fascisti suddetti; tali fascisti avrebbero almeno la possibilità DI NON ESSERE PERSEGUITATI pur potendo pubblicamente professarsi come fascisti, costituendosi in comunità separata, a differenza di quel che, invece, l’odierna “legge della tolleranza democratica” prescrive, sancendo la legittimità della “giusta” persecuzione antifascista, quella cioè che viene arbitrariamente definita in base ad un atto unilaterale autocratico come ammissibile e lecita. Tutto questo non fa che confermare quanto abbiamo sempre sostenuto relativamente alla vera natura anti-italiana della repubblica delle banane italy-ota asservita alla plutocrazia internazionale. Dunque vi auguriamo una “buona lettura” della documentazione che forniamo in allegato e soprattutto buona scoperta della Verità!
IlCovo

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