“Nolite arbitrari quia pacem venerim mittere in terram; non veni pacem mittere, sed gladium.” San Matteo, cap. 10, vers. 34.
Cari lettori, mentre scriviamo queste poche righe la repubblica italy-ota antifascista manifesta la propria ricorrente volontà di continuare la pantomima della strategia della tensione permanente (qui), la quale vede in prima linea nel ruolo di utili idioti nelle mani dei pupari del sistema pluto-massonico i cosiddetti “neofascisti”, da SEMPRE utilizzati per dividere, opprimere e perpetuare l’occupazione militare del popolo italiano (qui) a mezzo della narrativa antifascista ufficiale propagandata dalle cosiddette istituzioni democratiche, tutta incentrata sul “fascismo crimine contro l’umanità” verso cui dirigere l’odio della società, distogliendola dai maneggi concreti che il potere costituito attua in sordina a danno di tutto il popolo italiano.
Ma nel mentre che questi cosiddetti “neofascisti” usurpatori di nomi ed ideali che mai sono loro appartenuti (in realtà semplici bulli pagliacceschi di periferia, asserviti al sistema di potere dominante), contribuivano a mantenere il popolo italiano nella tirannia che a chiacchiere dicono di voler denunciare – mandando appositamente a monte, per conto del Governo antifascista plutocratico e massonico, una protesta che vedeva la partecipazione trasversale di molti cittadini esausti, anche se non ancora consci dei reali motivi di tutta la loro sofferenza, che su questo blog invece denunciamo senza sosta (qui), e altresì non avvedutisi del fatto che questa modalità di “protesta”, voluta, infiltrata e manovrata dal sistema, non porta alla vera denuncia ed al conseguente cambiamento auspicato – si era però già diffusa con largo anticipo la trovata propagandistica di associare la “legge per la difesa della razza italiana” promulgata nell’anno 1938 dell’Era Fascista”, al Decreto sul “marchio verde” della nuova “Era della sanitocrazia”, di cui abbiamo già ampiamente discusso (qui). In un recente video (qui), il filosofo Giorgio Agamben, discutendo in commissione al Senato dell’applicazione ed estensione del marchio verde, ha sintetizzato un intervento sicuramente rispettabile e degno di nota, anche se non pienamente condivisibile dal nostro punto di vista. A differenza degli altri interventi prodotti dalla pubblicistica che si è parallelamente diffusa tra i cosiddetti “sovranisti” (che rivestono sempre più palesemente anche il ruolo di “guardiani del sistema”), egli nel proprio discorso tende ad “equilibrare” le posizioni ed i principi, evidenziando anche, a differenza di tutti gli altri, che le due leggi, quella del 1938 e quella sul “marchio verde”, non possono essere messe in parallelo se non per alcuni elementi giuridici. Egli, inoltre, vi sottolinea che a differenza dell’attuale legge sul “marchio verde”, quella del 1938 NON impediva ai “separati” di girare liberamente o di entrare nei negozi o nei ristoranti, cosa prevista invece solo in Unione Sovietica, ed oggi, purtroppo, in quella che fu l’Italia (il termine di paragone che il filosofo usa, correttamente, è questo! L’URSS introduce il concetto del “lasciapassare” usandolo per andare da un luogo ad un altro. Oggi è usato addirittura, per entrare in ambienti al chiuso o all’aperto)! Il professore, da liberale quale è, continua però ad “idealizzare” la cosiddetta “democrazia parlamentare”, a nostro giudizio senza rendersi conto, invece, che proprio essa ha rappresentato concretamente il “volano” attraverso cui si è gradualmente e volutamente arrivati da parte del potere costituito istituzionale all’attuale mondo distopico, pianificato anzitempo dall’oligarchia plutocratico-massonica mondialista e antifascista, principio dell’era infernale del transumanesimo nella quale tali soggetti ci vogliono catapultare (qui).
Ma volendo accogliere una tale provocazione per amor di discussione, pur ritenendola fatta sempre a sproposito, anche se in alcuni casi, come quello citato, risulta almeno argomentata in modo più equilibrato, noi fascisti del Covo vogliamo di rimando rispedirla ai mittenti e lanciarne a nostra volta una consimile, ben più coerente con la verità dei fatti storici. Ovvero, siamo Noi stessi che chiediamo al Governo di applicare sulle nostre persone la legge del 17 novembre del 1938, sostituendo al termine “appartenente alla razza ebraica” la dicitura “appartenente ai non marchiati” ! Nonostante il contesto, i motivi giuridici e le applicazioni siano ovviamente del tutto diversi, per molti versi addirittura opposti al caso attuale, visto però che si continua a tirare sempre in ballo quel provvedimento legislativo, allora chiediamo che esso venga applicato nei nostri riguardi. A questo proposito, ci definiamo da noi stessi quali “separati” dai “marchiati verdi”, dunque accettiamo volentieri di sottostare a quanto disposto nella legge del 1938 per gli “appartenenti alla categoria dei non marchiati”: invochiamo su di noi l’applicazione dell’articolo 10, 12 e 13 (esclusa ovviamente la lettera b). Rinunciamo volentieri all’articolo 14, punto 6. Benché di benemerenze nei confronti del nostro popolo, possiamo vantarne, vista l’incessante battaglia in nome della verità storica da noi combattuta negli ultimi quindici anni, comprensiva della sopportazione di persecuzioni (qui) “legali” e non, che ci vedono continuamente protagonisti. Le leggi del 1938, infatti, prevedevano l’esenzione dalla “separazione” (che con successiva Legge nº 1024 del 13 luglio 1939, diveniva esenzione piena ed in casi specifici, attribuita d’ufficio), a richiesta, per coloro i quali potevano essere NON necessariamente Fascisti, ma esclusivamente probi italiani! Vogliamo, altresì, che si applichi a noi ed alle nostre famiglie il Regio Decreto Legge del 15 novembre 1938, n.1779 in materia di Scuola e Istruzione (in particolare, gli articoli 5,6,7). Anche in questo caso ci auto-definiamo separati dai “marchiati”, e accettiamo volentieri, per tutti quelli come noi, la costituzione di Scuole di Comunità ad hoc e la possibilità per i “non marchiati” che ne facciano richiesta, di poter vivere, lavorare, e prosperare. Inoltre, chiediamo che l’art. 27 della medesima legge sia fatto valere per tutti i non marchiati, ossia quello attinente il libero esercizio del culto e della religione!
Per concludere, da “non marchiati” chiediamo di essere curati e assistiti da coloro che, in Scienza e Coscienza, applicano il giuramento di Ippocrate. Vogliamo essere “soccorsi” da loro, per quanto questo possa non essere sempre garanzia della salvezza della vita. Questo perché la Vita, come la Morte, sono parte della Realtà umana, ben consapevoli che non rappresentano affatto valori assoluti e pertanto possono essere persi o trovati in qualunque momento e circostanza. Perché se si dovesse accettare di assolutizzare tali valori, come la tirannide attuale si affanna ad inculcare nelle menti degli sprovveduti, allora si potrebbe persino giustificare lo sterminio di chi viene descritto come una minaccia alla salute pubblica!
Quindi: chiediamo che la legge del 1938, tanto citata (sempre a sproposito), venga applicata su di noi e che le disposizioni ad esse relative per i “non appartenenti” alle categorie oggi definite come “pure”, vengano applicate in toto a noi!!! Se ciò verrà fatto, saremo ben felici di mostrare come VIVERE per poter SACRIFICARSI ancora una volta per il “bene Comune”, costume che la nostra Civiltà, oggi minacciata dai criminali globalisti al potere (qui), per millenni ha insegnato al mondo!
IlCovo
APPENDICE
Di seguito gli articoli della legge succitata come risulterebbe qualora nel testo venisse modificato tanto il nome del soggetto che essa vuole tutelare quanto quello di chi essa vorrebbe separare da quello tutelato:
Regio decreto-Legge 17 novembre 1938-XVII, N.1728 Provvedimenti per la difesa *dei marchiati
…
Art. 10. I cittadini italiani *non marchiati non possono:
a) prestare servizio militare in pace e in guerra;
b) esercitare l’ufficio di tutore o curatore di minori o di incapaci *marchiati
c) essere proprietari o gestori, a qualsiasi titolo, di aziende dichiarate interessanti la difesa della Nazione, ai sensi e con le norme dell’art. 1 R. decreto-legge 18 novembre 1929-VIII, n. 2488, e di aziende di qualunque natura che impieghino cento o più persone, né avere di dette aziende la direzione né assumervi comunque, l’ufficio di amministrazione o di sindaco;
d) essere proprietari di terreni che, in complesso, abbiano un estimo superiore a *tot euro;
e) essere proprietari di fabbricati urbani che, in complesso, abbiano un imponibile superiore a *tot euro. Per i fabbricati per i quali non esista l’imponibile, esso sarà stabilito sulla base degli accertamenti eseguiti ai fini dell’applicazione dell’imposta straordinaria sulla proprietà immobiliare di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743….
Art. 12. *I non marchiati non possono avere alle proprie dipendenze, in qualità di domestici, cittadini italiani *marchiati. I trasgressori sono puniti con l’ammenda
Art. 13. Non possono avere alle proprie dipendenze persone *non marchiate:
a) le Amministrazioni civili e militari dello Stato;
b) i Partiti Nazionali e le organizzazioni che ne dipendono o che ad essi sono collegate;
c) le Amministrazioni delle Provincie, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e degli Enti, Istituti ed Aziende, comprese quelle dei trasporti in gestione diretta, amministrate o mantenute col concorso delle Provincie, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza o dei loro Consorzi;
d) le Amministrazioni delle aziende municipalizzate;
e) le Amministrazioni degli Enti parastatali, comunque costituiti e denominati, delle Opere nazionali, delle Associazioni sindacali ed Enti collaterali e, in genere, di tutti gli Enti ed Istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o a tutela dello Stato, o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi di carattere continuativo;
f) le Amministrazioni delle aziende annesse o direttamente dipendenti dagli Enti di cui alla precedente lettera e) o che attingono ad essi, in modo prevalente, i mezzi necessari per il raggiungimento dei propri fini, nonché delle società, il cui capitale sia costituito, almeno per metà del suo importo, con la partecipazione dello Stato;
g) le Amministrazioni delle banche di interesse nazionale;
h) le Amministrazioni delle imprese private di assicurazione.
RINUNCIAMO A PRIORI A QUESTO ARTICOLO, PUR PRESENTE NEL TESTO ORIGINARIO DELLA LEGGE:
Art. 14. Il Ministro per l’interno, sulla documentata istanza degli interessati, può, caso per caso, dichiarare non applicabili le disposizioni dell’art 10, nonché dell’art. 13, lett. h):
a) ai componenti le famiglie dei caduti nelle guerre libica, mondiale, etiopica e spagnola e dei caduti per la causa fascista;
b) a coloro che si trovino in una delle seguenti condizioni:
1. mutilati, invalidi, feriti, volontari di guerra o decorati al valore nelle guerre libica, mondiale, etiopica e spagnola;
2. combattenti nelle guerre libica, mondiale, etiopica, spagnola che abbiano conseguito almeno la croce al merito di guerra;
3. mutilati, invalidi, feriti della causa fascista;
4. iscritti al Partito Nazionale Fascista negli anni 1919-20-21-22 e nel secondo semestre del 1924;
5. legionari fiumani;
6. abbiano acquisito eccezionali benemerenze, da valutarsi a termini dell’art.16.
Nei casi preveduti alla lett. b), il beneficio può essere esteso ai componenti la famiglia delle persone ivi elencate, anche se queste siano premorte. Gli interessati possono richiedere l’annotazione del provvedimento del Ministro per l’interno nei registri di stato civile e di popolazione. Il provvedimento del Ministro per l’interno non è soggetto ad alcun gravame, sia in via amministrativa, sia in via giurisdizionale.
…
Art. 27. Nulla è innovato per quanto riguarda il pubblico esercizio del culto e la attività delle comunità *non marchiate
Regio decreto-legge 15 novembre 1938 – XVII, N. 1779 Integrazione delle norme per la difesa *dei marchiati nella scuola italiana
…
Art. 5. Per i fanciulli *non marchiati sono istituite, a spese dello Stato, speciali sezioni di scuola elementare nelle località in cui il numero di essi non sia inferiore a dieci. Le comunità *non marchiate possono aprire, con l’autorizzazione del Ministro per l’educazione nazionale, scuole elementari con effetti legali per fanciulli *non marchiati, e mantenere quelle all’uopo esistenti. Per gli scrutini e per gli esami nelle dette scuole il provveditore agli studi nomina un commissario. Nelle scuole elementari di cui al presente articolo il personale potrà essere *non marchiato; i programmi di studio saranno quelli stessi stabiliti per le scuole frequentate da alunni italiani *marchiati, (passim); i libri di testo saranno quelli di Stato, con opportuni adattamenti, approvati dal Ministro per l’educazione nazionale, dovendo la spesa per tali adattamenti gravare sulle comunità *non marchiate.
Art. 6. Scuole d’istruzione media per alunni *non marchiati potranno essere istituiti dalle comunità *non marchiate o da persone *non marchiate. Dovranno all’uopo osservarsi le disposizioni relative all’istituzione di scuole private. Alle scuole stesse potrà essere concesso il beneficio del valore legale degli studi e degli esami à sensi dell’art.15 del R. decreto-legge 3 giugno 1938-XVI n.928, quando abbiano ottenuto di far parte in qualità di associate dell’Ente nazionale per l’insegnamento medio: in tal caso i programmi di studio saranno quelli stessi stabiliti per le scuole corrispondenti frequentate da alunni italiani, eccettuati gli insegnamenti della religione e della cultura militare. Nelle scuole d’istruzione media di cui al presente articolo il personale potrà essere *non marchiato e potranno essere adottati libri di testo di autori di *non marchiati.
Art. 7. Per le persone *non marchiate l’abilitazione a impartire l’insegnamento medio riguarda esclusivamente gli alunni *non marchiati.
RINUNCIAMO ANCHE A QUESTA LEGGE DIRETTAMENTE COLLEGATA IN ORIGINE ALLA PRECEDENTE
Legge nº 1024 del 13 luglio 1939
Art 1.
Fermo restando il disposto degli articoli 8 e 26 del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728; convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 274, è in facoltà del Ministro per l’interno di dichiarare, su conforme parere della Commissione di cui all’art. 2, la non appartenenza *ai non marchiati anche in difformità delle risultanze degli atti …